Cassazione Civile, Sentenza n. 673/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia per il pagamento di una penale (2.750,00 €) per presunta violazione del patto di esclusiva previsto in un incarico di mediazione immobiliare del 25/10/2009. La mediatrice diceva che la convenuta aveva accettato l'incarico e violato l'esclusiva accettando una proposta diretta; la convenuta contestava la validità dell'incarico e sosteneva che la clausola di esclusiva (vessatoria) non era stata specificamente approvata sul formulario.
La decisione
Il Giudice di Pace accolse parzialmente la domanda e condannò la resistente a 1.400,00 €. Il Tribunale di Perugia riformò integralmente e rigettò la domanda, ritenendo la clausola di esclusiva vessatoria e non validamente approvata (mancata sottoscrizione separata). La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della Giada Immobiliare, ritenendo che il Tribunale avesse omesso di considerare un fatto decisivo (la prova testimoniale secondo cui le clausole, compresa l'esclusiva, erano state specificamente negoziate e spiegate), ha cassato la sentenza d'appello e ha rimesso la causa al Tribunale di Perugia in diversa composizione perché decida conformandosi ai principi enunciati e valutando la negoziazione emersa in istruttoria.
Norme richiamate
Usata per censurare l'omessa motivazione su un fatto decisivo (n.5) e per la doglianza relativa alla liquidazione delle spese (n.3, poi assorbita). La Corte ha accolto il motivo n.5 per omissione di valutazione di fatto decisivo.
Ricordato il principio secondo cui le clausole che limitano la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (es. patto di esclusiva) sono vessatorie e richiedono specifica approvazione scritta, salvo che quelle clausole siano state oggetto di trattativa individuale.
Richiamata in relazione alla validità della notifica del ricorso di cassazione effettuata presso il domicilio eletto, con le modalità previste dalla norma (avviso e deposito).
d.m. n. 127/2004 e d.m. n. 55/2014
citati in relazione alla liquidazione delle spese legali
Ripreso il tema dell'applicabilità dei parametri per la liquidazione dei compensi; la censura sulla scelta del decreto applicato è stata ritenuta assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c.
Richiamati come principi di interpretazione della procura e del mandato difensivo (principio di conservazione), per ritenere valida la procura generica anche per il giudizio di cassazione quando non risulti manifestamente esclusa.
Massime di principio
- Una clausola inserita in un formulario che limita la libertà contrattuale (es. patto di esclusiva) è in linea di principio vessatoria e richiede specifica approvazione scritta (art. 1341 c.c.), ma la necessità della sottoscrizione separata può essere esclusa se è provato che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale e specifica spiegazione.
- In sede di impugnazione il giudice d'appello deve esaminare e motivare espressamente su fatti decisivi emersi in istruttoria (compresa la prova testimoniale); l'omessa considerazione di tali fatti integra motivo di cassazione per omessa motivazione (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).
- La validità formale di un incarico sottoscritto su formulario può essere superata dalla prova che il professionista abbia effettivamente negoziato e spiegato singolarmente le clausole al contraente-consumatore.
- La procura per il difensore può essere interpretata in senso conservativo: una formulazione generica 'per ogni fase e grado del procedimento' può essere sufficiente anche per il giudizio di legittimità, salvo chiara esclusione della cassazione.
- Le questioni relative alla liquidazione delle spese seguono parametri temporali e normativi specifici (decreti ministeriali); tuttavia, se il motivo processuale principale viene accolto, quelle questioni possono risultare assorbite e saranno valutate nella fase di rinvio.
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