Cassazione Civile, Sentenza n. 724/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 2809/2021. La ricorrente deduceva errore di fatto nella pronuncia della Suprema Corte che aveva ritenuto tardivo il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, sostenendo invece che la sospensione feriale dei termini processuali (art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742) avrebbe reso tempestivo il proprio rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (relativi alla presunta nullità per errore di fatto) ritenendo che l'eventuale vizio non fosse un errore di fatto ma un errore di diritto sulla portata applicativa della sospensione feriale; per ciò sono stati assorbiti i restanti motivi. Il ricorso per revocazione è quindi respinto. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre spese di prenotazione a debito. La Corte ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla L. n. 228/2012).
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto: la Corte ha verificato che il vizio denunciato era in realtà un errore di diritto (interpretazione della sospensione feriale) e non rientrava nella fattispecie prevista dall'art. 395, n. 4.
art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale dei termini processuali)
La Corte ha ritenuto che la questione riguardasse l'ambito di applicazione di questa norma (quindi una valutazione di diritto), non un mero errore materiale nel calcolo dei termini.
art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1‑quater (come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
La Corte ha richiamato questa norma per rilevare la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di nuova impugnazione, essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato.
Cass. n. 6844/2022 (giurisprudenza citata)
Orientamento secondo cui talune errate determinazioni del termine di impugnazione possono integrare errore di fatto se la sentenza contiene tutti gli elementi per il calcolo; la Corte qui ha distinto il caso concreto ritenendo invece trattarsi di errore di diritto.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. è ammissibile solo per veri e propri errori di fatto (error in rebus), non per divergenze di interpretazione o valutazioni giuridiche: se l'errore concerne l'applicabilità o l'interpretazione di una norma (es. sospensione feriale), si configura un errore di diritto e la revocazione è inammissibile.
- Per far valere un errore di calcolo dei termini come errore di fatto è utile che la sentenza impugnata espliciti chiaramente i dati e il criterio che permettono di ricostruire il computo; se tali elementi risultano e la ricorrenza dimostra materiale incongruenza, la revocazione può essere più agevole.
- Quando si contesta il mancato computo della sospensione feriale, è necessario dimostrare che il periodo rilevante rientra indubbiamente nella sospensione prevista dall'art. 1 L. n. 742/1969; se la questione è dubbia o riguarda l'ambito di applicazione della norma, il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria o il mezzo adeguato nei termini previsti, non la revocazione per errore di fatto.
- Prima di proporre revocazione verificare e documentare con precisione la natura dell'errore (materiale vs giuridico): produrre calcoli, comunicazioni, provvedimenti che dimostrino il vizio materiale e indicare esattamente dove la decisione abbia riportato dati falsi o omessi.
- Attenzione alle conseguenze economiche: la revocazione rigettata può comportare condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versare contributo unificato aggiuntivo per impugnazioni ulteriori; valutare il rapporto costi‑benefici e la probabilità di successo prima di proporre il rimedio.
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