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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 671/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, condomini, avevano chiesto in primo grado il riconoscimento della proprietà condominiale del sottotetto, collegato all'appartamento degli odierni resistenti mediante scala interna; dopo il rigetto in primo e secondo grado tre ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'appello, ma nel ricorso dichiararono che la sentenza impugnata era stata loro notificata e tuttavia non produssero tempestivamente la copia autentica della relata di notifica prevista dall'art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per omesso deposito tempestivo della copia autentica della sentenza impugnata (relata di notifica) ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; ha respinto le eccezioni di incostituzionalità e di violazione di principi eurounitari come manifestamente infondate; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 DPR n.115/02 se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Imposta l'onere, quando il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica e quindi di aver beneficiato del termine breve, di depositare tempestivamente copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica; la mancata osservanza determina l'improcedibilità del ricorso salvo che la documentazione sia presente nel fascicolo o sia stata prodotta dal controricorrente entro i termini utili.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    La proposta di trattazione camerale del relatore non ha carattere decisorio né obbliga il giudice alla conferma; non costituisce motivo di astensione automatico del relatore ai sensi dell'art. 51 n.4 c.p.c., essendo mero atto interlocutorio.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    La produzione tardiva (ex art. 372) non può in genere rimuovere la sanzione di improcedibilità derivante dall'omesso deposito tempestivo della relata quando la norma richiede il deposito 'in limine' per la procedibilità.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    Riguarda la conformità degli atti informatici: la mancata disconoscenza da parte del controricorrente della conformità di una copia informale digitalmente trasmessa può surrogare l'assenza di autentica, evitando l'improcedibilità.

  • Giurisprudenza S.U. n. 8312/2019

    Chiarisce i limiti e le eccezioni all'improcedibilità per mancata attestazione di conformità delle copie telematiche: se il controricorrente deposita copia autenticata o non disconosce la conformità, l'improcedibilità può essere evitata; altrimenti il ricorrente deve depositare asseverazione di conformità entro l'udienza o l'adunanza.

  • Sezioni Unite n. 21349/2022

    Ribadisce che la dichiarazione di aver ricevuto la notifica fa sorgere l'onere probatorio del ricorrente (deposito della relata) e che la verifica di procedibilità deve essere effettuata in limine; conferma che la presenza della documentazione nel fascicolo o la produzione tempestiva da parte del controricorrente può evitare l'improcedibilità.

  • art. 6 CEDU e art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE

    Citati nella prospettata eccezione di conflitto con l'accesso al giudice; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, ritenendo proporzionate le regole processuali di ammissione delle impugnazioni.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (e comma 1-bis)

    Prevede, in relazione alla temporalità del ricorso, l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato; la Corte ha richiamato la norma per disporre l'eventuale pagamento se dovuto.

  • art. 16-bis comma 9-bis d.l. n. 179/2012 conv. l. n. 221/2012

    Riguarda l'attestazione del difensore sulla conformità di copie informatiche; l'assenza di tale attestazione non determina automaticamente l'improcedibilità se ricorrono le eccezioni previste (deposito o mancato disconoscimento da parte del controricorrente).

  • art. 325-327 cod. proc. civ. (richiamati nei principi)

    Richiamati per distinguere il termine 'breve' (decorso dalla notificazione) e il 'termine lungo' e per precisare che la dichiarazione di notifica da parte del ricorrente fa decorrere il termine breve con gli oneri probatori conseguenti.

Massime di principio

  • Se nel ricorso si dichiara di aver ricevuto la notifica della decisione impugnata (avvio del termine breve), è obbligatorio depositare, entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., la copia autentica con la relata di notifica; l'omissione determina in linea di principio l'improcedibilità.
  • Il deposito in cancelleria di copia informatica priva di attestazione di conformità non provoca automaticamente l'improcedibilità se il controricorrente deposita a sua volta copia autenticata o non disconosce la conformità; in assenza di ciò il ricorrente deve depositare un'asseverazione di conformità entro l'udienza o l'adunanza.
  • La verifica di procedibilità deve essere fatta in limine; il giudice di legittimità prima accerta la regolarità degli adempimenti essenziali (termine, notifiche, depositi) prima di entrare nel merito.
  • La produzione tardiva delle prove di notifica non è normalmente ammessa per rimediare all'omissione che determina improcedibilità (non è surrogabile con l'art. 372 quando la norma richiede il deposito tempestivo).
  • Se la documentazione relativa alla notifica è già presente nel fascicolo d'ufficio o è stata prodotta tempestivamente dal controricorrente, l'improcedibilità può essere evitata; controllare sempre la disponibilità documentale in cancelleria prima della notifica del ricorso.
  • Nel caso di notifiche a mezzo PEC è fondamentale depositare le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione oppure assicurarsi che il controricorrente non disconosca la conformità.
  • La proposta di trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c. è atto interlocutorio e non impedisce al collegio di riesaminare la questione: non costituisce di per sé motivo di ricusazione del relatore.
  • Le doglianze su presunte violazioni di diritti fondamentali o eurounitari relative a regole di procedura d'accesso vanno prospettate con solide ragioni: la Corte richiede che le limitazioni normative siano proporzionate e non compromettano l'essenza del diritto di accesso.

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