Cassazione Civile, Ordinanza n. 29112/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte del destinatario della cartella, di una pretesa fiscale riferita a obbligazioni tributarie dell'anno 2005 già facenti capo a una società cooperativa estinta di cui egli era socio. In primo grado il ricorso contro la cartella era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata con declaratoria di inammissibilità, ritenendo che il contribuente avesse censurato non vizi propri della cartella, ma vizi derivati dall'omessa impugnazione del prodromico avviso di accertamento. Nel ricorso per cassazione il contribuente articola quattro motivi: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo l'inesistenza della notifica della cartella perché eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta; 2) violazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, deducendo che, quale ex socio della società estinta, non potevano essergli irrogate le sanzioni tributarie; 3) violazione dell'art. 2495 c.c., assumendo che la responsabilità dell'ex socio potesse operare solo nei limiti di quanto riscosso in liquidazione; 4) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la sentenza d'appello non avesse considerato la sua estraneità alla compagine sociale al momento della notifica, la mancata distribuzione di somme ai soci e l'estinzione della società.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e mancata riproduzione degli atti rilevanti; accoglie il secondo motivo, affermando che le sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci; rigetta il terzo motivo, precisando che l'estinzione della società determina un fenomeno successorio e che la responsabilità dell'ex socio dipende dalla natura della responsabilità sociale pendente societate; dichiara inammissibile il quarto motivo perché, nel testo applicabile dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile l'insufficienza della motivazione. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La censura sulla notificazione della cartella è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, anche per mancata riproduzione della notifica contestata e degli atti processuali rilevanti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e riprodurre gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, perché la Corte non può supplire accedendo ai fascicoli d'ufficio o di parte.
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Le sanzioni amministrative tributarie, in materia societaria, sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica e non si trasmettono ai soci della società estinta.
Norma di conversione del d.l. n. 269/2003 richiamata per il principio di esclusiva riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica.
art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi; la Corte richiama la norma come espressione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni.
art. 2, secondo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È richiamato quale base del principio di responsabilità personale in materia di sanzioni tributarie.
L'estinzione della società determina un fenomeno successorio: i debiti sociali si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità sociale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame del fatto decisivo nei limiti consentiti dalla nuova formulazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riforma da esso introdotta, convertita nella l. n. 134/2012, rende applicabile la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per la nuova disciplina del vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere autosufficiente: chi deduce un vizio processuale o la violazione di norme sulla notifica deve riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono ai soci della società estinta, perché opera il principio di personalità della sanzione e, in materia societaria, la regola della riferibilità esclusiva alla persona giuridica.
- L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non elimina i debiti sociali, ma determina un fenomeno successorio nei confronti dei soci, nei limiti e secondo il regime di responsabilità che li caratterizzava durante la vita della società.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile come motivo di legittimità la mera insufficienza della motivazione; il controllo di cassazione è circoscritto ai vizi nei limiti della nuova formulazione normativa.
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