Cassazione Civile, Ordinanza n. 30918/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto solo il quattordicesimo motivo di ricorso, rigettando o dichiarando inammissibili tutti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della recidiva sanzionatoria e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con recupero a Ires, Irap e Iva, fondato su plurimi pvc e su contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, asseritamente realizzate mediante l'interposizione di una società cartiera indicata come fornitore, nonché su fatturazioni per operazioni intracomunitarie inesistenti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi. Ha dedotto, in sintesi: motivazione apparente della sentenza d'appello; insufficienza o nullità della motivazione dell'avviso; violazione del diritto di difesa e della disciplina IVA europea; erronea qualificazione dell'atto come accertamento parziale invece che integrativo; indebita affermazione di indeducibilità dei costi; illegittima integrazione postuma della motivazione dell'avviso; erronea applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sulla mancata esibizione documentale; omessa prova della frode e inversione dell'onere probatorio; violazione delle norme IVA e TUIR sulla detrazione e deducibilità; errata esclusione della continuazione sanzionatoria; illegittimo riconoscimento della recidiva; motivazione apodittica delle sanzioni. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi salvo il quattordicesimo, relativo alla recidiva, accolto per mancanza di un definitivo accertamento della precedente violazione della stessa indole.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra censure di violazione di legge e tentativi di sollecitare una rivalutazione del merito, che sono inammissibili in sede di legittimità.
artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per denunciare motivazione apparente o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude i vizi prospettati rilevando che la CTR ha svolto un autonomo percorso argomentativo sufficiente.
Direttiva 2006/112/CE
richiamata con riferimento alla disciplina IVA e alla detrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ribadisce che la detrazione spetta solo se il contribuente prova di aver agito senza consapevolezza della frode e con la massima diligenza esigibile.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato per il diritto di difesa; la Corte reputa la censura inammissibile perché il giudice di merito ha accertato la piena conoscenza o conoscibilità degli elementi posti a base dell'avviso.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sull'asserita natura integrativa dell'accertamento; la Corte conferma la qualificazione data dalla CTR come accertamento parziale.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
menzionato nel motivo sulla distinzione tra accertamento parziale e integrativo; la Corte non ravvisa la violazione denunciata.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base normativa dell'accertamento parziale ai fini IVA; la Corte osserva che l'atto impugnato era coerente con tale disciplina.
art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo sull'accertamento integrativo; non è ritenuto violato alla luce della natura parziale dell'atto.
la Corte afferma che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi possono essere deducibili solo se il contribuente ne prova effettività e inerenza; la sola fattura non basta.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la motivazione dell'avviso e della sentenza; la Corte reputa infondate o inammissibili le censure correlate.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
la mancata risposta all'invito e la mancata produzione documentale comportano inutilizzabilità della documentazione non esibita; la causa di inutilizzabilità può essere superata solo secondo le modalità e nei termini del comma 5, dimostrando l'assenza di imputabilità della mancata esibizione.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione non è ammessa se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario era o avrebbe dovuto essere consapevole della frode.
artt. 38 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973
invocati dalla ricorrente sul piano dell'accertamento; la Corte non ravvisa la violazione prospettata rispetto alla ricostruzione presuntiva operata dal giudice di merito.
artt. 19 ss. d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati con riferimento alla detrazione dell'IVA; la Corte conferma l'insegnamento secondo cui la prova della consapevolezza della frode e della massima diligenza grava sul contribuente solo dopo che l'Ufficio abbia offerto elementi oggettivi e specifici.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'Ufficio deve provare fittizietà del fornitore e consapevolezza del destinatario, mentre il contribuente deve dare prova contraria della propria buona fede e diligenza.
richiamato in tema di presunzioni; la CTR ha ritenuto utilizzabili indizi convergenti quali assenza di struttura, mancata contabilità e mancanza di operatività del fornitore.
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
la Corte conferma che l'ultimo giudice può rideterminare la sanzione complessiva nei processi separati relativi a violazioni della stessa indole, finché le precedenti decisioni non siano passate in giudicato.
la recidiva presuppone il definitivo accertamento di una precedente violazione della stessa indole, per effetto di sentenza passata in giudicato o di mancata impugnazione; in difetto, la recidiva non può essere applicata.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento sanzionatorio; la Corte ritiene la censura non decisiva perché tende in realtà a una nuova valutazione del merito.
art. 24 Cost.
invocato in relazione alla difesa in giudizio e al regime sanzionatorio; la Corte non accoglie le doglianze prospettate salvo il profilo della recidiva.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà del fornitore e indizi oggettivi della consapevolezza del cessionario/committente; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver agito senza sapere della frode e di aver impiegato la massima diligenza esigibile.
- La sola regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a provare la buona fede del contribuente né a legittimare la detrazione IVA quando l'operazione sia ritenuta soggettivamente inesistente.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi possono essere dedotti solo se il contribuente prova la loro effettività, inerenza e preciso ammontare; la fattura, da sola, non costituisce prova idonea se riferita a operazioni mai realmente realizzate.
- La mancata esibizione di documenti richiesti in sede amministrativa può comportare la loro inutilizzabilità nel giudizio tributario, salvo che il contribuente ne produca successivamente il contenuto nei modi e termini di legge e dimostri che l'omissione non gli era imputabile.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento fattuale motivato e non meramente apparente.
- La recidiva in materia di sanzioni tributarie presuppone un precedente accertamento definitivo della violazione della stessa indole; in mancanza di giudicato o di mancata impugnazione della precedente contestazione, l'aggravamento per recidiva non è applicabile.
- Nei processi separati relativi a più sanzioni tributarie della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, l'ultimo giudice può rideterminare la sanzione complessiva solo se sussistono le condizioni di legge e finché le decisioni precedenti non siano passate in giudicato.
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