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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09593/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2004, fondato su indagini bancarie svolte dall'Ufficio: sulle movimentazioni dei conti correnti del contribuente l'Amministrazione ha ritenuto sussistente un reddito imponibile non dichiarato, recuperando imposte e addizionali e irrogando sanzioni. Il contribuente ha sostenuto che i versamenti contestati non derivassero da redditi imponibili, ma dalla vendita di alcuni orologi appartenenti a una collezione privata familiare, nonché, per altra parte, dalla restituzione di piccoli prestiti fatti a terzi e da regalìe ricevute. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per non avere valorizzato presunzioni gravi, precise e concordanti sulla provenienza non reddituale delle somme; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo ad alcuni versamenti giustificati come restituzione di prestiti; 5) ulteriore vizio di motivazione, in subordine, sul medesimo punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte del giudice di merito, della presunzione legale di maggiori ricavi derivante dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate. Ha inoltre affermato che il contribuente non aveva fornito una prova analitica e specifica per ciascuna operazione bancaria, ma solo allegazioni generiche e non provate circa la vendita degli orologi, la restituzione di prestiti e le regalìe. Quanto ai motivi sulla motivazione, la Corte ha escluso sia la motivazione apparente sia l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva esaminato complessivamente le giustificazioni offerte e le aveva ritenute generiche e prive di efficacia probatoria. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione sostanziale dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    primo comma, num. 2) e settimo comma

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la norma fonda una presunzione legale relativa di maggiori ricavi derivanti dalle movimentazioni bancarie, superabile solo con prova analitica e specifica del contribuente sulla riferibilità di ciascun versamento a operazioni non imponibili.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di superare la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie grava sul contribuente; non basta una mera allegazione generica o presuntiva.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici non sono il paradigma decisivo nel caso delle presunzioni legali bancarie, che operano in favore dell'Erario senza necessità di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    La prova richiesta al contribuente per vincere la presunzione legale non può risolversi in semplici presunzioni o in deduzioni di carattere generale.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve dare conto dell'esame delle prove e delle ragioni della decisione; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso la sussistenza del difetto denunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse priva di motivazione o motivata solo apparentemente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito esamini complessivamente le giustificazioni addotte e le ritenga tutte generiche e non provate.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state prospettate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma sono state tutte ritenute infondate.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla costituzione dell'Agenzia ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari, l'art. 32 d.P.R. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa di redditività dei versamenti e dei prelevamenti, che pone a carico del contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica.
  • Per superare la presunzione bancaria non è sufficiente una giustificazione generica o astratta della provenienza delle somme: occorre una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni non imponibili o già contabilizzate.
  • Le presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. non sostituiscono la disciplina speciale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, che opera come presunzione legale in favore dell'Erario.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito espliciti il criterio decisorio adottato e dia conto, anche sinteticamente, del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente; non vi è omessa pronuncia se la decisione esamini complessivamente le giustificazioni offerte e le reputi tutte inattendibili o generiche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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