Sentenza del 13/05/2015 n. 9737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia aveva emesso plurimi avvisi di accertamento per rettificare i redditi della società e dei soci, contestando ricavi non contabilizzati e costi indebitamente dedotti. La CTP aveva respinto i ricorsi; la CTR del Veneto aveva accolto l’appello, ritenendo carente la prova delle contestazioni e insufficiente il riscontro degli elementi del verbale, anche perché non erano state svolte indagini bancarie. L’Agenzia ha impugnato la decisione deducendo: 1) ultrapetizione, perché i contribuenti non avrebbero contestato né il metodo di accertamento né l’assenza di indagini finanziarie; 2) falsa applicazione delle norme sull’accertamento analitico, sostenendo che le contestazioni derivavano dalla contabilità e non da presunzioni. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale, lamentando che gli avvisi non identificassero con sufficiente precisione le specifiche ipotesi normative applicate, con pregiudizio per il diritto di difesa. È stata inoltre eccepita l’inammissibilità del controricorso per tardività.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di tardività: il termine per notificare il controricorso scadeva il 23 novembre 2009, poiché la scadenza precedente cadeva in un giorno festivo, e il procedimento notificatorio era stato avviato in quella data. Ha respinto entrambi i motivi dell’Agenzia: non vi è ultrapetizione quando il giudice, restando entro il petitum e la causa petendi, valuta le risultanze processuali e utilizza argomentazioni proprie per decidere sulla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa; inoltre, il metodo analitico non esclude il ricorso a presunzioni, purché queste abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il ricorso incidentale dei contribuenti è rimasto assorbito, senza decisione nel merito, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. La sentenza della CTR è dunque rimasta ferma. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di Cassazione: 2.800 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e agli oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato)
Il rilievo da parte del giudice del merito della carenza probatoria della contestazione tributaria, ed in particolare il mancato riscontro mediante accertamenti bancari del quadro indiziario contenuto nel p.v.c., non costituisce ultrapetizione in quanto afferisce alla valutazione dell'esistenza del fatto costitutivo alla base della pretesa tributaria, così come oggetto di impugnazione.
Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, rimanendo nell’ambito della domanda e dei fatti contestati, valuta le prove e aggiunge argomentazioni proprie fondate sulle risultanze processuali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Fra metodo analitico e presunzioni non vi è incompatibilità perchè in presenza delle irregolarità della contabilità, meno gravi, contemplate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), l'Amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purchè munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. , l'inesattezza od incompletezza delle scritture medesime, mentre solo allorquando viene constatata un'inattendibilità globale delle scritture l'Amministrazione è autorizzata a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.
Nel rettificare analiticamente una contabilità affetta da irregolarità non globali, l’Amministrazione può utilizzare presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti. Può invece prescindere dai requisiti propri della prova presuntiva e ricorrere a indizi semplici soltanto quando le scritture siano globalmente inattendibili e si proceda in via induttiva.
Fra metodo analitico e presunzioni non vi è incompatibilità perchè in presenza delle irregolarità della contabilità, meno gravi, contemplate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), l'Amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purchè munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. , l'inesattezza od incompletezza delle scritture medesime.
Le presunzioni semplici possono dimostrare l’inesattezza o l’incompletezza delle scritture contabili anche nell’accertamento analitico, ma devono possedere i requisiti previsti dall’art. 2729 c.c.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Anche per ciò che concerne l'IVA per la rettifica della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Nella rettifica della dichiarazione IVA l’Amministrazione può fondarsi su presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti; la loro congruenza è sottoposta alla valutazione del giudice.
Stante l'ultima notificazione avvenuta in data 13 ottobre 2009, dovendosi avere riguardo alla data di consegna del plico al destinatario, il ricorso doveva essere depositato entro il 2 novembre 2009, ma, corrispondendo il 22 novembre 2009 a giorno festivo, la scadenza del termine per la notifica del controricorso risultava prorogata di diritto al 23 novembre, giorno nel quale è stato effettivamente promosso il procedimento notificatorio.
La Corte ha ritenuto tempestivo il controricorso applicando la proroga legale della scadenza cadente in giorno festivo e considerando la data di avvio del procedimento notificatorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
La disposizione è richiamata quale norma processuale tributaria applicabile, ma la decisione non ne offre un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Il giudice tributario può valutare la sufficienza della prova della pretesa fiscale anche se le parti non hanno formulato una specifica censura sul singolo mezzo istruttorio, purché la valutazione resti entro la domanda e i fatti contestati.
- Accertamento analitico e prova presuntiva non sono incompatibili: se le irregolarità contabili non rendono inattendibile l’intera contabilità, le presunzioni utilizzate dal Fisco devono essere gravi, precise e concordanti.
- Solo quando la contabilità è globalmente inattendibile l’Amministrazione può procedere in via induttiva prescindendo dalle scritture e utilizzare anche indizi privi dei requisiti della prova presuntiva.
- Nelle rettifiche IVA, come in quelle relative alle imposte sui redditi, le presunzioni semplici devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Un controricorso notificato nel giorno di scadenza prorogato perché la scadenza originaria cadeva in giorno festivo è tempestivo, secondo il computo del termine applicato dalla Corte.
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