Sentenza del 13/05/2015 n. 9700 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento induttivo per l’anno d’imposta 1993, con cui l’Ufficio aveva attribuito alla società un maggior reddito d’impresa e richiesto maggiori IRPEG e ILOR, oltre a interessi e sanzioni. La società aveva contestato l’accertamento; la CTP di Roma aveva accolto il ricorso, richiamando anche una precedente decisione favorevole alla società in materia IVA per lo stesso anno, e la CTR Lazio aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia ha proposto cinque motivi, tra cui la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente: la Commissione si sarebbe limitata a formule generiche senza esaminare le specifiche censure, relative, tra l’altro, alla sentenza IVA, al metodo di accertamento e alla qualificazione degli immobili come beni merce anziché strumentali. La società ha inoltre chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, sostenendo che la confisca della partecipazione sociale avrebbe estinto per confusione i crediti erariali.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta della società di dichiarare inammissibile il ricorso: la questione dell’estinzione per confusione era nuova e richiedeva accertamenti di fatto non consentiti sulla base della documentazione disponibile, che non chiariva il contesto specifico della confisca. Nel merito ha accolto il terzo motivo dell’Agenzia, rilevando che la motivazione della CTR era meramente apparente perché non consentiva di comprendere l’iter logico della decisione né affrontava le specifiche doglianze d’appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata, con rinvio a una diversa composizione della stessa CTR per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa definitivamente la fondatezza dell’accertamento tributario.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4
La su riportata motivazione appare pertanto meramente apparente, in quanto non permette di comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, sì che ne riesce integrata una sostanziale inosservanza dell'obbligo imposto al giudice dall'art. 132 c.p.c. , n. 4 di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, atteso che le utilizzate espressioni appaiono assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo di evidenziare una motivazione percepibile come tale.
La sentenza tributaria deve esporre ragioni comprensibili e un percorso logico riconoscibile. Formule generiche che non affrontano le censure decisive determinano una motivazione solo apparente e comportano la nullità della decisione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La su riportata motivazione appare pertanto meramente apparente, in quanto non permette di comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, sì che ne riesce integrata una sostanziale inosservanza dell'obbligo imposto al giudice dall'art. 132 c.p.c. , n. 4 di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, atteso che le utilizzate espressioni appaiono assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo di evidenziare una motivazione percepibile come tale.
L’obbligo di motivazione è violato quando la decisione non permette di ricostruire le ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto all’esito, anche se contiene affermazioni formalmente riferite alla valutazione dell’appello.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
La disposizione è stata indicata tra le norme invocate dall’Agenzia sulla motivazione della sentenza, ma la Corte non ne ha fornito un’interpretazione autonoma.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione delle regole sulla motivazione, quando la motivazione è apparente e la sentenza risulta nulla, può essere denunciata con ricorso per cassazione ai sensi del n. 4.
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 50, comma 2
La prospettata eventuale estinzione per confusione in caso di confisca è, invero, espressamente prevista solo dal D.Lgs.. n. 159 del 2011 (e quindi nell'ambito della normativa antimafia), mentre la detta documentazione, facendo generico riferimento all'applicazione di misure di prevenzione per la sicurezza e la pubblica moralità, non chiarisce compiutamente in quale specifico contesto è intervenuta la confisca in questione.
L’estinzione per confusione dei crediti erariali in caso di confisca è prevista dalla norma nel contesto della normativa antimafia. La sua applicazione non può essere presunta senza accertare che la confisca ricada nello specifico ambito normativo.
Art. 1253 c.c.
La società lo ha richiamato a sostegno dell’estinzione per confusione, ma la Corte non ne ha deciso l’applicabilità al caso concreto, rimettendo la questione a un accertamento fattuale non svolto.
Massime di principio
- Una decisione d’appello non è adeguatamente motivata se si limita a giudizi generici sulle argomentazioni delle parti e non affronta le censure specifiche e potenzialmente decisive. In tal caso la motivazione può essere considerata apparente e la sentenza cassata.
- Se la cassazione accoglie un motivo che determina la nullità della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi possono essere assorbiti; ciò non equivale a una decisione sulla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria, che può essere riesaminata nel giudizio di rinvio.
- Una questione nuova che richiede accertamenti di fatto non può essere risolta per la prima volta in Cassazione sulla base di documentazione insufficiente; ciò vale anche per una dedotta estinzione del credito collegata a una confisca, quando non sia chiarito il regime giuridico in cui essa è intervenuta.
- La confisca di una partecipazione sociale non consente, da sola, di concludere che i crediti tributari siano estinti per confusione: occorre verificare che ricorrano i presupposti e il contesto normativo specificamente previsti.
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