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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9711 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento con cui era stata richiesta a M.G. maggiore IRPEF per il 1985, assumendo che le fossero stati distribuiti utili extracontabili accertati in capo alla A.U. srl, società a ristretta base sociale o familiare. La Commissione tributaria regionale della Puglia, riformando il primo grado, aveva ritenuto insufficiente la presunzione di distribuzione degli utili e necessario dimostrarla con ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; aveva inoltre richiamato gli accertamenti svolti in sede penale sul ruolo di B.E. nella gestione della società. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo, violazione degli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727-2729 c.c., contestando la necessità di ulteriori prove oltre alla presunzione fondata sulla ristretta compagine sociale; con il secondo, vizio di motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: in presenza di una società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza che occorrano ulteriori elementi specifici di distribuzione. La presunzione richiede però che siano accertati sia la ristretta base sociale o familiare, quale fatto noto, sia i maggiori ricavi non contabilizzati della società; il socio può fornire prova contraria, dimostrando, ad esempio, che gli utili furono accantonati o reinvestiti. La Corte ha inoltre precisato che la sentenza penale, anche assolutoria, non vincola automaticamente il giudice tributario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR Puglia n. 440/24/2007, depositata il 28 gennaio 2008, è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della stessa CTR, cui spetta anche liquidare le spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso definitivamente nel merito la pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 39

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.

    La ristretta base partecipativa consente di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Il socio può superare la presunzione provando che gli utili non furono distribuiti, ma rimasero nella società perché accantonati o reinvestiti.

  • Codice civile, artt. 2727-2729

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.

    La presunzione non è una presunzione di secondo grado: il fatto noto che la fonda è la ristrettezza della compagine e il normale legame di solidarietà e controllo reciproco tra soci. Occorre comunque provare la ristretta base sociale e che i ricavi non contabilizzati siano stati validamente accertati nei confronti della società.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.

    La decisione penale irrevocabile non determina automaticamente l’esito del giudizio tributario, anche quando riguarda gli stessi fatti. Il giudice tributario valuta le prove secondo le regole proprie del processo tributario, nel quale possono rilevare anche presunzioni semplici.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha accolto la censura dell’Agenzia sotto tale profilo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    La disposizione è richiamata per il motivo relativo all’insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. La Corte non lo ha esaminato nel merito, dichiarandolo assorbito in seguito all’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Per una società di capitali con compagine sociale ristretta o familiare, una volta accertati la ristrettezza della base sociale e gli utili extracontabili della società, è possibile presumere che gli utili siano stati distribuiti ai soci; non è necessario provare separatamente ogni concreto passaggio di denaro a ciascun socio.
  • La presunzione non opera automaticamente per il solo fatto che la società abbia pochi soci: devono essere provati sia la ristrettezza della compagine sia un valido accertamento dei maggiori ricavi non contabilizzati della società.
  • Spetta al socio contestare la presunzione con prova contraria, ad esempio dimostrando che gli utili sono rimasti nella società perché accantonati o reinvestiti.
  • Una sentenza penale, anche irrevocabile e assolutoria, non vincola automaticamente il giudice tributario: i fatti e le prove devono essere valutati autonomamente secondo le regole del processo tributario.

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