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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9692 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza - Impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio - Necessità - Conseguenze in caso di mancata impugnazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento in rettifica dei redditi ai fini Irpeg e Iva per il 2000, basato su indagini bancarie sui conti della contribuente e del coniuge. L’Agenzia contestava la decisione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento: con il primo motivo sosteneva che i dati bancari fossero utilizzabili anche se l’autorizzazione del pubblico ministero era stata rilasciata nell’ambito di un procedimento penale riguardante un terzo; con il secondo censurava l’attribuzione all’Amministrazione dell’onere di provare che i movimenti sui conti intestati al coniuge fossero riferibili alla contribuente. M.G. contestava invece, con ricorso incidentale, la motivazione sulla compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. I due motivi dell’Agenzia non investivano tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza regionale: in particolare, non censuravano la ratio secondo cui l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica non era stata prodotta in giudizio, impedendo al giudice tributario di verificarne la motivazione; tale ragione era quindi sufficiente a sorreggere la decisione. Il ricorso incidentale di M.G. è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sulle spese era stata formulata come vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, mentre riguardava semmai l’applicazione dell’art. 92 c.p.c.; inoltre, per il regime temporale applicabile, la compensazione era rimessa alla valutazione del giudice di merito e non risultavano vizi censurabili. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a M.G. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per violazione di legge è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    La regolazione delle spese non costituisce, di per sé, un fatto controverso e decisivo censurabile con il motivo di omessa motivazione; la doglianza va ricondotta, se del caso, alla violazione della disciplina sulle spese.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    il supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, per "per giusti motivi", non richiede l'adozione di specifiche motivazioni, purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso possano essere desunte dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)

    Per il testo applicabile al giudizio, il giudice di merito poteva compensare le spese per giusti motivi senza esplicitare una motivazione autonoma, purché le ragioni della scelta fossero ricavabili dal complesso della decisione. In Cassazione la valutazione era sindacabile, tra l’altro, se le spese fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure se la motivazione fosse illogica o contraddittoria.

  • Legge 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), e comma 4, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, convertito dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51

    Le modifiche alla disciplina della compensazione delle spese introdotte da queste disposizioni non si applicavano al giudizio instaurato prima della loro entrata in vigore, avvenuta il 1° marzo 2006.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte: se anche una sola ratio decisiva resta priva di censura, la decisione può rimanere ferma e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Nelle verifiche bancarie, l’utilizzabilità dei dati e la riferibilità al contribuente dei movimenti su conti intestati a terzi sono questioni distinte. La decisione qui esaminata è rimasta ferma per una ratio processuale non impugnata e non ha quindi risolto nel merito i motivi dell’Agenzia su tali questioni.
  • La censura relativa alla compensazione delle spese deve essere formulata con il corretto motivo di ricorso e secondo la versione dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis; nel regime considerato, il sindacato di legittimità sulla scelta del giudice di merito era limitato.

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