Sentenza del 13/05/2015 n. 9723 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.F. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al 1994, con cui, sulla base anche di indagini bancarie, erano stati recuperati maggiori imponibili ai fini IRPEF, ILOR, contributo al servizio sanitario e contributo straordinario di solidarietà. L’accertamento assumeva che il trasferimento della residenza anagrafica all’estero e l’iscrizione all’AIRE dal 1985 fossero motivati da ragioni fiscali e che il contribuente avesse mantenuto in Italia il centro dei propri affari e interessi. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado per vizi di notifica e perché le movimentazioni bancarie erano state ritenute giustificate, la Commissione tributaria regionale riformò parzialmente la decisione, riconobbe valida o comunque sanata la notificazione e confermò il recupero per lire 68.728.000. In Cassazione il contribuente ha contestato: la notifica dell’avviso; l’asserita applicazione retroattiva della presunzione di residenza introdotta nel 1998; l’individuazione del domicilio in Italia e la conseguente imponibilità; la motivazione sulla residenza e sul recupero; infine, in subordine, la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo sulla notifica è stato dichiarato inammissibile perché il contribuente non aveva indicato e documentato in quale atto dei giudizi di merito avesse sollevato la specifica censura; inoltre, la CTR aveva ritenuto la notifica sanata dall’impugnazione dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c. La Corte ha riconosciuto che la presunzione di residenza introdotta nel 1998 non poteva essere applicata retroattivamente all’annualità 1994, ma ha considerato l’errore non decisivo: la decisione era autonomamente fondata sull’accertamento del domicilio effettivo in Italia. Ha quindi respinto la censura di violazione di legge, rilevando che il domicilio fiscale può sussistere in Italia anche per chi risiede all’estero, se per la maggior parte del periodo d’imposta vi si trova la sede principale degli affari e degli interessi; la CTR aveva valorizzato, tra l’altro, la presenza in Italia della famiglia, degli immobili, delle società, dei conti bancari e delle spese. I motivi sulla motivazione e sulla fondatezza del recupero sono stati dichiarati inammissibili, sia per mancanza del prescritto momento di sintesi ex art. 366-bis c.p.c., sia perché diretti a rimettere in discussione valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; resta quindi confermato il recupero di lire 68.728.000. Anche il motivo subordinato sulle sanzioni è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, generico e privo del requisito ex art. 366-bis c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
Sul presupposto dell'esecuzione di tre distinte modalità di esecuzione della notificazione, la validità della notificazione dell'accertamento impugnato è, infatti, da detta decisione affermata anche, in prospettiva di sanatoria ex art. 156 c.p.c. , con riguardo all'avvenuta utile impugnazione dell'atto.
La Corte considera che l’avvenuta utile impugnazione dell’atto può sanare il vizio di notificazione, secondo la valutazione compiuta dalla CTR nel caso concreto.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, commi 2 e 2-bis
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
I criteri di collegamento alla tassazione italiana sono alternativi: è sufficiente che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorra l’iscrizione anagrafica oppure la residenza o il domicilio civilistico in Italia. La presunzione introdotta nel 1998 per i cittadini trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata non è retroattiva e non si applica al 1994.
Art. 43 c.c.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
Il domicilio rilevante ai fini fiscali si determina considerando la sede principale degli affari e degli interessi, anche personali, familiari ed economici; non richiede necessariamente la presenza fisica continuativa e può essere provato mediante elementi presuntivi.
Art. 366-bis c.p.c.
Introducendo denunzia di vizi di motivazionali, esse si rivelano, in primo luogo, inammissibili, poichè non recano il "momento di sintesi" prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. (cfr. Cass. 12248/2013 e 5858/2013), operante ratione temporis.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, le censure di vizio motivazionale erano inammissibili se non corredate dal prescritto momento di sintesi.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 12 e 25; D.Lgs. n. 471 del 1997
La richiesta di rideterminazione delle sanzioni mediante cumulo giuridico non è stata esaminata nel merito: la Corte l’ha dichiarata inammissibile perché nuova, generica e priva del requisito processuale richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- La residenza anagrafica all’estero e l’iscrizione all’AIRE, da sole, non escludono la residenza fiscale in Italia: occorre verificare se, per la maggior parte del periodo d’imposta, il contribuente avesse in Italia il domicilio civilistico o la residenza.
- Il domicilio fiscale si accerta in concreto, valutando unitariamente gli indizi relativi agli interessi economici e personali: famiglia, abitazioni, attività societarie, rapporti bancari, spese e modalità di utilizzo degli immobili possono concorrere alla prova.
- Una presunzione fiscale introdotta successivamente non può essere applicata retroattivamente; tuttavia, l’accertamento può restare valido se fondato autonomamente su criteri di residenza o domicilio già previsti per l’annualità contestata.
- In Cassazione, una questione non trattata nella sentenza impugnata deve essere accompagnata dall’indicazione specifica dell’atto di merito in cui era stata sollevata e dalla trascrizione delle parti pertinenti; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per novità o difetto di specificità.
- Il giudizio di Cassazione non consente di sostituire una diversa valutazione degli indizi e delle prove a quella motivatamente compiuta dal giudice di merito: il controllo riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logica della decisione.
- Le domande subordinate, come quella sul cumulo giuridico delle sanzioni, devono essere formulate tempestivamente nei gradi di merito e prospettate in Cassazione in modo specifico e conforme ai requisiti processuali applicabili.
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