Sentenza del 13/05/2015 n. 9727 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento TARSU per l’anno 2003 relativo a 1.060 mq di spiaggia utilizzati per uno stabilimento balneare. La CTP di Napoli, con sentenza n. 347/44/2006, aveva ritenuto legittimo l’avviso; la CTR della Campania, con sentenza n. 179/44/08 depositata il 26 novembre 2008, aveva respinto l’appello, considerando le aree scoperte operative e assoggettabili alla tassa per intero. M.P. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma non ha formulato i quesiti di diritto per le censure di violazione di legge né il momento di sintesi per quelle relative ai vizi di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata formulazione dei quesiti di diritto e del momento di sintesi, prescritti a pena d’inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c. La disposizione era applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata il 26 novembre 2008, nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009. Non è stata quindi esaminata nel merito la contestazione relativa alla TARSU e alla superficie tassata. M.P. è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
L'onere della formulazione del "quesito di diritto" a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 1-4), nonchè l'analogo onere di formulazione del "momento di sintesi" a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5), ("chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"), sono prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell’art. 366-bis c.p.c., ogni motivo fondato su violazione di legge deve concludersi con un quesito di diritto; ogni censura motivazionale deve contenere una chiara sintesi del fatto controverso e delle ragioni del vizio. La mancanza di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
La disposizione ha introdotto l’art. 366-bis c.p.c.; nel caso deciso, la regola era applicabile in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)
La norma ha disposto l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. con efficacia dal 4 luglio 2009. La sentenza impugnata, pubblicata prima di tale data, ricadeva tuttavia nel periodo in cui l’onere di formulare quesiti e sintesi era vigente.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4 e n. 5
La decisione distingue le censure per violazione di legge, soggette al quesito di diritto, dai vizi di motivazione, per i quali occorreva il momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Quando si valuta l’ammissibilità di un ricorso per cassazione presentato nel periodo di vigenza dell’art. 366-bis c.p.c., occorre verificare la data di pubblicazione del provvedimento impugnato: la Corte individua il periodo applicabile dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009.
- Per i ricorsi soggetti all’art. 366-bis c.p.c., i motivi di violazione di legge devono concludersi con un quesito di diritto e quelli relativi alla motivazione con un momento di sintesi chiaro e specifico; la loro omissione comporta l’inammissibilità senza esame del merito.
- Una pronuncia di inammissibilità per carenze formali del ricorso non decide nel merito la fondatezza della pretesa tributaria: in questo caso la legittimità sostanziale dell’assoggettamento a TARSU della spiaggia non è stata riesaminata dalla Corte di cassazione.
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