Sentenza del 13/05/2015 n. 9716 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza con cui la CTR della Campania aveva riformato la decisione della CTP di Avellino e annullato l’accertamento del reddito, fondato sull’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. Con i primi due motivi contestava la valutazione della percentuale di ricarico e della presunta mancata contabilizzazione di ricavi, sostenendo che lo scostamento e i costi di acquisto giustificassero l’accertamento induttivo e imponessero alla contribuente di spiegare i ricavi non dichiarati. Con il terzo e il quarto motivo denunciava, rispettivamente, insufficiente pronuncia e motivazione contraddittoria su fatti decisivi. La CTR aveva considerato che P.T. operava in un piccolo Comune, in condizioni commerciali difficili e con forte concorrenza, e che l’Ufficio non aveva provato significative incoerenze contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati: i ricavi accertati dall’Ufficio (€ 381.746) superavano quelli dichiarati (€ 356.484), ma lo scostamento non era abnorme o di grave incongruenza e non era accompagnato da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. La valutazione della CTR sulla non applicabilità dello studio di settore al caso concreto era adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati manifestamente inammissibili per mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione a P.T., liquidate in € 1.600 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
L'Amministrazione finanziaria pertanto non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 allorchè si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza", secondo la previsione del successivo art. 62 sexies
L’accertamento induttivo non può fondarsi su un semplice scostamento non significativo rispetto ai risultati degli studi di settore: occorre una grave incongruenza, oppure la ricorrenza di una delle specifiche ipotesi previste dalla norma.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
L'Amministrazione finanziaria pertanto non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 allorchè si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza", secondo la previsione del successivo art. 62 sexies
Anche ai fini dell’accertamento IVA, il mero scostamento non significativo dai risultati degli studi di settore non basta a legittimare l’accertamento induttivo; deve ricorrere una grave incongruenza o una specifica ipotesi prevista dalla legge.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies
L'Amministrazione finanziaria pertanto non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 allorchè si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza", secondo la previsione del successivo art. 62 sexies
La norma richiede una grave incongruenza per fondare l’accertamento sui risultati degli studi di settore; la mera divergenza statistica dai valori di settore non è sufficiente.
Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1
trovando riscontro la persistenza di tale presupposto - nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva - anche dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio al D.L. n. 331 del 1993 , menzionato art. 62 sexies.
Il rinvio della norma all’art. 62-sexies conferma che il requisito della grave incongruenza permane anche nell’applicazione della disciplina degli studi di settore, in coerenza con il principio di capacità contributiva.
Codice civile, art. 2729
Al di fuori di tale ipotesi occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione e la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti.
Quando lo scostamento non è di proporzioni assolutamente rilevanti, l’accertamento presuntivo richiede ulteriori elementi e circostanze gravi, precise e concordanti, che incidano sull’attendibilità complessiva della dichiarazione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis, ultimo comma
Essi sono infatti privi del momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c., u.p., mancando un'indicazione riassuntiva e sintetica del contenuto del motivo, idonea a circoscriverne puntualmente i limiti, e che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo stesso, si da consentire al giudice di valutare con immediatezza contenuto ed ammissibilità del ricorso
Per i motivi soggetti a tale requisito, la censura deve contenere una sintesi autonoma che ne delimiti con chiarezza il contenuto; la sua mancanza comporta l’inammissibilità.
Massime di principio
- La percentuale di ricarico diversa dalla media del settore, da sola, non dimostra ricavi non dichiarati: lo scostamento deve essere eccezionalmente rilevante oppure accompagnato da ulteriori elementi indiziari concreti.
- Le medie e gli studi di settore sono strumenti statistici e non costituiscono, da soli, prova presuntiva del maggior reddito. L’Ufficio deve dimostrarne la concreta applicabilità alla situazione del contribuente e la sussistenza della grave incongruenza richiesta.
- Nel valutare l’attendibilità dei risultati standardizzati e le eventuali spiegazioni del contribuente, il giudice di merito considera le circostanze specifiche dell’attività e del contesto economico; una valutazione adeguatamente motivata non è normalmente riesaminabile in cassazione come questione di fatto.
- Se lo scostamento non è particolarmente significativo e mancano ulteriori indizi, non si può trasferire automaticamente sul contribuente l’onere di spiegare ricavi presunti come non contabilizzati.
- Quando è applicabile il requisito processuale del momento di sintesi, i motivi di ricorso devono includere una formulazione riassuntiva e autonoma della censura; la sua omissione può renderli inammissibili.
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