Cassazione Civile, Ordinanza n. 25766/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto un diniego di rimborso IVA. La commissione regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché l'Ufficio, soccombente in primo grado, aveva eseguito il rimborso richiesto dalla contribuente in forza dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione degli artt. 46 e 69 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il rimborso era stato effettuato solo in esecuzione provvisoria della sentenza e che non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere, anche perché pendeva un separato giudizio collegato a un avviso di accertamento sotteso al diniego. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, poiché la CTR si era limitata ad affermare apoditticamente di condividere la motivazione di primo grado. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione dell'art. 69 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, invocando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando l'Amministrazione ha ottenuto garanzia per il rimborso IVA, non può usare strumenti cautelari alternativi durante la vigenza della garanzia; la Corte ha però rilevato che tale censura era nuova, perché proposta solo in appello e non già nel primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo nulla per motivazione apparente la sentenza della CTR, ha dichiarato assorbito il primo motivo dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente perché fondato su una questione nuova, non trattata nei gradi di merito in modo tempestivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
la disciplina dettata per la definizione agevolata delle liti fiscali
ha natura eccezionale e non è applicabile in via analogica per fondare la tardività dell'impugnazione in relazione alla sospensione feriale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza e del procedimento in caso di motivazione meramente apparente.
impone che la sentenza sia sorretta da una motivazione effettiva e controllabile.
nel processo tributario richiede una motivazione idonea, non meramente apparente o per relationem priva di autonoma valutazione.
invocato per contestare la declaratoria di cessata materia del contendere in presenza di rimborso eseguito in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.
richiamato in relazione all'esecuzione delle sentenze tributarie e al rimborso eseguito dall'Ufficio.
art. 69 R.D. n. 2440/1923
richiamato nel ricorso incidentale quale strumento cautelare alternativo in materia di rimborsi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel ricorso incidentale insieme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul divieto di cumulo con strumenti cautelari alternativi durante la vigenza della garanzia.
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel principio delle Sezioni Unite citato dalla parte incidentale come misura cautelare alternativa non utilizzabile cumulativamente con la garanzia ex art. 38-bis.
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. a sostegno del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno del principio della ragione più liquida.
richiamato per affermare che, per economia processuale, può decidersi sulla questione di più agevole soluzione senza seguire rigidamente l'ordine logico delle questioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, qui riferito alla ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è valida solo se la sentenza richiamata è già coperta da giudicato oppure se il richiamo riproduce e fa propri, in modo autonomo e controllabile, i contenuti della decisione richiamata; non è sufficiente una mera adesione apodittica alla sentenza di primo grado.
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice d'appello si limiti a formule stereotipate o al solo rinvio alla decisione precedente, senza dare conto delle ragioni per cui ritiene infondati i motivi di gravame e senza confrontarsi con allegazioni e prove.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto al giudizio di merito; la parte che deduce di averle già prospettate ha l'onere di indicare specificamente in quale atto ciò sia avvenuto, altrimenti la censura è inammissibile.
- La disciplina eccezionale che regola termini o sospensioni nel contesto della definizione agevolata delle liti fiscali non è estensibile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, per esigenze di economia e celerità processuale.
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