Cassazione Civile, Ordinanza n. 03832/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per IRAP non versata, oltre interessi e sanzioni, relativa all'anno d'imposta 2005. La controversia era già giunta in Cassazione dopo che la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio avverso il rigetto del ricorso introduttivo disposto in primo grado. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, producendo la domanda di definizione agevolata c.d. "rottamazione ter" ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e la risposta dell'Agente della riscossione attestante che nulla era dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta adesione della ricorrente alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 d.l. n. 119 del 2018, rilevando che la procedura si era perfezionata e che non era previsto alcun pagamento. Ha quindi dichiarato estinto il processo per rinuncia del debitore ricorrente ex art. 391 c.p.c. e, contestualmente, cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, poiché la causa estintiva era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata solo per descrivere il presupposto della cartella di pagamento impugnata, relativa a liquidazione automatizzata di imposte non versate.
È la base della definizione agevolata (rottamazione ter) che, una volta perfezionata, rende non dovuto alcun pagamento per la cartella oggetto di causa.
art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
La Corte lo richiama per affermare che, in presenza del perfezionamento della definizione, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia del debitore ricorrente.
È la norma processuale applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia sopravvenuta del ricorrente/debitore.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate nei casi di estinzione del processo nel giudizio tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non viene applicato il doppio contributo unificato perché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta il perfezionamento di una definizione agevolata che comporti l'assenza di somme dovute per la cartella impugnata, il giudizio deve essere dichiarato estinto e può ritenersi cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta rinuncia del ricorrente, collegata al perfezionamento della procedura agevolata, consente la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del processo tributario, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la regola speciale del giudizio tributario.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la causa estintiva del giudizio interviene dopo la proposizione del ricorso.
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