Cassazione Civile, Ordinanza n. 18501/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L'Ufficio aveva contestato che l'associazione avesse percepito redditi d'impresa superiori a quanto dichiarato, ritenendola dotata di una natura anche commerciale, con recupero di IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni, interessi e spese. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, mentre in appello la decisione era stata riformata per ritenuta violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000, con assorbimento delle altre questioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000, dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva confuso l'obbligo di motivazione dell'avviso con l'onere di prova in giudizio e che la motivazione per relationem al PVC era legittima, poiché l'atto richiamato era conosciuto dalla contribuente; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, ossia la motivazione dell'avviso in relazione alla natura mista-commerciale della ONLUS e ai ricavi extra limite; con il terzo ha lamentato nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che l'onere di allegazione ex art. 7 l. n. 212/2000 riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e posti a fondamento dell'atto, mentre nel caso concreto l'avviso richiamava inequivocamente un PVC già noto alla contribuente e sottoscritto per ricezione, del quale era stata anche riprodotta in ricorso la parte rilevante. Il richiamo al PVC ha comportato la condivisione delle conclusioni dell'organo verificatore, rendendo congrua la motivazione dell'avviso. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite e per il nuovo esame del merito, incluse le valutazioni della consulenza tecnica svolta in appello.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegazione riguarda soltanto i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e posti a base dell'atto, per evitare pregiudizi al diritto di difesa; non sussiste quando il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza dell'atto richiamato.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto che la motivazione per relationem al PVC fosse sufficiente.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in tema di validità dell'avviso; il motivo di ricorso è stato accolto sul rilievo della sufficienza della motivazione dell'atto impositivo.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha chiarito che la questione riguardava la motivazione dell'avviso e non un improprio spostamento dell'onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Veicolo della censura di violazione di legge proposta con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato assorbito.
artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati nel terzo motivo per difetto di motivazione della sentenza d'appello; il motivo è stato assorbito.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel terzo motivo a sostegno della censura di difetto di motivazione; motivo assorbito.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma base dell'accertamento emesso dall'Ufficio per l'anno d'imposta 2009.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, l'allegazione degli atti richiamati è necessaria solo per i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto, mentre non è richiesta quando il contribuente abbia già piena e legale conoscenza dell'atto richiamato.
- La motivazione per relationem dell'avviso è legittima quando l'atto impositivo richiama un PVC noto al contribuente e da tale richiamo risulti la condivisone delle conclusioni dell'organo verificatore.
- Non va confusa la sufficienza della motivazione dell'avviso con il diverso piano della prova in giudizio: la contestazione della legittimità dell'atto deve essere valutata come problema di motivazione e non come pretesa carenza probatoria dell'Ufficio.
- Se il primo motivo di ricorso che investe la motivazione dell'atto impositivo è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che attengono al merito o alla motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18482/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18483/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18484/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18485/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18487/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →