Cassazione Civile, Ordinanza n. 22616/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato su un bene compreso in un fondo patrimoniale, a garanzia di crediti tributari per IRPEF/II.DD. e IVA portati da cartelle di pagamento ormai definitive. I contribuenti hanno impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che i debiti posti a base della misura non fossero stati contratti per i bisogni della famiglia e che tale circostanza non fosse stata validamente contestata dall’Amministrazione; hanno inoltre dedotto vizi relativi alla notifica delle cartelle presupposte. La CTR aveva rigettato il loro appello. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione della non contestazione; 2) violazione degli artt. 167 e 170 c.c., dell’art. 77 d.P.R. 602/1973 e del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., assumendo che l’iscrizione ipotecaria non potesse fondarsi su debiti estranei ai bisogni familiari e che l’Agenzia non avesse tempestivamente contestato tale allegazione; 3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e del preavviso di iscrizione ipotecaria, contestando la validità della notifica delle cartelle sottostanti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, precisando che nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non può ampliare o restringere il thema decidendum in modo da eludere il regime di impugnazione degli atti definitivi: non è quindi possibile rimettere in discussione, nel giudizio contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, l’an e il quantum dei crediti già cristallizzati nelle cartelle non impugnate. Ha inoltre osservato che l’Agenzia si era comunque costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sicché non vi era la denunciata mancata contestazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con una ratio autonoma della sentenza impugnata, relativa al raggiungimento dello scopo della notificazione, ed era in parte nuovo; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per la notifica della cartella eseguita dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. 890/1982. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la censura è respinta perché la sentenza non presenta il vizio denunciato
il principio di non contestazione opera nel processo tributario sul piano della prova, ma non consente di ampliare o restringere il thema decidendum né di eludere l’impugnazione degli atti definitivi
richiamato dai ricorrenti in relazione al fondo patrimoniale e alla destinazione dei debiti ai bisogni familiari
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inopponibilità dell’ipoteca su beni del fondo per debiti estranei ai bisogni familiari
disciplina il preavviso/iscrizione ipotecaria; la Corte afferma che non può essere aggirata rimettendo in discussione cartelle definitive
per la notifica della cartella mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento si applica la disciplina del servizio postale ordinario
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione delle cartelle
ritenuto non applicabile nella forma di notifica esaminata dalla Corte, regolata invece dalla disciplina postale ordinaria
richiamato dai ricorrenti in relazione alla validità della notificazione
non applicabile alla notifica della cartella eseguita direttamente dal concessionario con raccomandata A/R
art. 36, comma 2-quater, D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008
richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della notifica
gli atti autonomamente impugnabili e non tempestivamente impugnati, come le cartelle definitive, non possono essere rimessi in discussione nel giudizio successivo contro l’atto esecutivo
art. 77, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973
la questione dedotta sul punto è dichiarata nuova e quindi inammissibile
è il parametro formale dei motivi di ricorso esaminati
Massime di principio
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera come regola di valutazione della prova, ma non può trasformarsi in uno strumento per ampliare il thema decidendum o per superare il sistema degli atti autonomamente impugnabili.
- Quando si impugna un atto della riscossione o un preavviso di iscrizione ipotecaria, non è consentito rimettere in discussione l’an e il quantum di cartelle di pagamento ormai definitive e non tempestivamente impugnate.
- La mancata presa di posizione dell’Amministrazione su un tema introdotto dal contribuente non impedisce al giudice di decidere sul complesso della domanda quando sia stato chiesto il rigetto integrale del ricorso.
- In tema di cartella di pagamento notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. n. 890/1982.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata oppure introduce una questione nuova non trattata nei precedenti gradi di giudizio.
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