Cassazione Civile, Ordinanza n. 30030/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di IRPEF e addizionali regionale e comunale trattenute dall’INPS, quale sostituto d’imposta, su somme percepite negli anni 2008-2011 come assegni integrativi del reddito da lavoro dipendente, erogati nell’ambito del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali istituito dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375. Il contribuente sosteneva che tali somme dovessero beneficiare del regime di tassazione separata e dell’ulteriore agevolazione del dimezzamento dell’aliquota prevista dall’art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986. L’Agenzia, dopo un’istanza di accesso e informazioni presentata dal difensore del contribuente, aveva comunicato con nota del 23 luglio 2014 che riteneva applicabile la tassazione ordinaria. In Cassazione l’Ufficio ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non vi fosse silenzio-rifiuto ma un diniego espresso, con conseguente tardività del ricorso introduttivo; 2) violazione delle norme che disciplinano il Fondo di solidarietà e l’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997, sostenendo che il regime di tassazione separata non fosse applicabile ai dipendenti del settore riscossione tributi; 3) conseguente erronea applicazione dell’art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986, poiché il beneficio del dimezzamento dell’aliquota presupponeva la tassazione separata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la nota del 23 luglio 2014 non costituisse un diniego espresso del rimborso, ma una mera risposta a una richiesta di informazioni e accesso, priva di collegamento diretto e conseguenziale con l’istanza di rimborso. Ha accolto il secondo motivo, affermando che il regime di tassazione separata previsto per il settore credito dalla disciplina transitoria di cui all’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997 e dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, non si estende al diverso Fondo di solidarietà istituito per il personale addetto alla riscossione tributi dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375, fondato solo sull’art. 2, comma 28, l. n. 662/1996 e su accordi collettivi successivi al termine del 31 marzo 1998. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, con conseguente soccombenza di quest’ultimo sulle spese del giudizio di legittimità e compensazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di decadenza per impugnare decorre dal diniego espresso solo se vi è un atto realmente qualificabile come tale; una nota resa in risposta a istanza di accesso e informazioni, priva di collegamento diretto con la domanda di rimborso, non vale come diniego espresso.
Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione tributi; non richiama la disciplina transitoria che consente la tassazione separata per il settore credito.
Regolamento relativo al Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito; richiama la disciplina transitoria dell’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997 e si colloca nel diverso settore creditizio.
art. 59, comma 3, l. 27 dicembre 1997, n. 449
La tassazione separata è ammessa solo per gli accordi e le prestazioni riferiti al settore credito entro il termine del 31 marzo 1998; non è estensibile al personale della riscossione tributi disciplinato da diverso regolamento.
art. 26, comma 23, l. 23 dicembre 1998, n. 448
Interpretazione autentica della disciplina richiamata per il settore credito.
art. 2, comma 28, l. 23 dicembre 1996, n. 662
Norma istitutiva generale dei fondi di solidarietà presso l’INPS per il sostegno del reddito nei processi di ristrutturazione aziendale.
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il beneficio del dimezzamento dell’aliquota risulta privo di base applicativa se non sussiste il regime di tassazione separata presupposto.
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come parametro della tassazione separata applicabile nelle fattispecie del settore credito.
art. 5 d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314
Richiamato nel quadro della disciplina fiscale della tassazione separata.
art. 6, comma 4, lettera b), d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314
Richiamato quale parte della disciplina fiscale applicabile alle indennità agevolate.
art. 2 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375
È la base regolamentare specifica del Fondo per la riscossione tributi, senza estensione al regime agevolato del settore credito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Agenzia.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza dall’azione di rimborso tributario, occorre un vero e proprio diniego espresso o comunque un atto inequivocabilmente riferibile alla specifica istanza di rimborso; una comunicazione resa solo in risposta a un’istanza di accesso o di chiarimenti non è sufficiente se non vi è collegamento diretto con la domanda di rimborso.
- Il regime di tassazione separata previsto per talune prestazioni correlate a fondi di solidarietà è di stretta interpretazione e non può essere esteso analogicamente a fondi diversi, istituiti con regolamenti differenti e fondati su presupposti normativi e contrattuali non coincidenti.
- Quando la disciplina agevolativa fiscale rinvia a una specifica cornice normativa transitoria e a determinati accordi collettivi stipulati entro un termine prestabilito, l’agevolazione resta confinata alle fattispecie espressamente ricomprese in quella cornice.
- L’accesso al beneficio fiscale ulteriore presuppone la preliminare applicabilità del regime fiscale base cui il beneficio accede; se manca il presupposto della tassazione separata, non opera neppure la riduzione di aliquota correlata.
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