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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30030/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di IRPEF e addizionali regionale e comunale trattenute dall’INPS, quale sostituto d’imposta, su somme percepite negli anni 2008-2011 come assegni integrativi del reddito da lavoro dipendente, erogati nell’ambito del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali istituito dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375. Il contribuente sosteneva che tali somme dovessero beneficiare del regime di tassazione separata e dell’ulteriore agevolazione del dimezzamento dell’aliquota prevista dall’art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986. L’Agenzia, dopo un’istanza di accesso e informazioni presentata dal difensore del contribuente, aveva comunicato con nota del 23 luglio 2014 che riteneva applicabile la tassazione ordinaria. In Cassazione l’Ufficio ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non vi fosse silenzio-rifiuto ma un diniego espresso, con conseguente tardività del ricorso introduttivo; 2) violazione delle norme che disciplinano il Fondo di solidarietà e l’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997, sostenendo che il regime di tassazione separata non fosse applicabile ai dipendenti del settore riscossione tributi; 3) conseguente erronea applicazione dell’art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986, poiché il beneficio del dimezzamento dell’aliquota presupponeva la tassazione separata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la nota del 23 luglio 2014 non costituisse un diniego espresso del rimborso, ma una mera risposta a una richiesta di informazioni e accesso, priva di collegamento diretto e conseguenziale con l’istanza di rimborso. Ha accolto il secondo motivo, affermando che il regime di tassazione separata previsto per il settore credito dalla disciplina transitoria di cui all’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997 e dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, non si estende al diverso Fondo di solidarietà istituito per il personale addetto alla riscossione tributi dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375, fondato solo sull’art. 2, comma 28, l. n. 662/1996 e su accordi collettivi successivi al termine del 31 marzo 1998. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, con conseguente soccombenza di quest’ultimo sulle spese del giudizio di legittimità e compensazione delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza dall’azione di rimborso tributario, occorre un vero e proprio diniego espresso o comunque un atto inequivocabilmente riferibile alla specifica istanza di rimborso; una comunicazione resa solo in risposta a un’istanza di accesso o di chiarimenti non è sufficiente se non vi è collegamento diretto con la domanda di rimborso.
  • Il regime di tassazione separata previsto per talune prestazioni correlate a fondi di solidarietà è di stretta interpretazione e non può essere esteso analogicamente a fondi diversi, istituiti con regolamenti differenti e fondati su presupposti normativi e contrattuali non coincidenti.
  • Quando la disciplina agevolativa fiscale rinvia a una specifica cornice normativa transitoria e a determinati accordi collettivi stipulati entro un termine prestabilito, l’agevolazione resta confinata alle fattispecie espressamente ricomprese in quella cornice.
  • L’accesso al beneficio fiscale ulteriore presuppone la preliminare applicabilità del regime fiscale base cui il beneficio accede; se manca il presupposto della tassazione separata, non opera neppure la riduzione di aliquota correlata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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