Cassazione Civile, Ordinanza n. 12759/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2003, con il quale era stata assoggettata a imposta un’area circostante a un complesso immobiliare riconducibile a un istituto religioso. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che l’area dovesse essere esclusa da tassazione perché pertinenziale rispetto alla Casa generalizia e, comunque, perché destinata ad attività riconducibili all’esenzione prevista per gli enti ecclesiastici e per le attività di religione o di culto, nonché ad attività non commerciali di natura assistenziale, didattica, culturale, ricreativa e di ricezione. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello ritenendo non provata sia la pertinenzialità sia l’effettiva destinazione concreta del fondo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul diverso profilo dell’autonoma esenzione derivante dalla destinazione non commerciale dell’area; 2) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la controparte non avesse contestato le allegazioni sulla destinazione d’uso del complesso e dell’area e che tale mancata contestazione dovesse valere come prova; 3) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l’esenzione andasse riconosciuta in ragione dell’utilizzazione effettiva dell’immobile, indipendentemente dalle risultanze catastali. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha inoltre rappresentato di aver aderito a più procedure di definizione agevolata dei carichi fiscali e che Roma Capitale aveva dato riscontro confermando i versamenti eseguiti; non essendo stata presentata istanza di trattazione e non essendo stato notificato diniego, la Corte ha ritenuto perfezionata la causa estintiva del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata del carico fiscale relativo alla controversia. Ha rilevato che, in base alla documentazione prodotta e alle informazioni fornite dall’ente impositore, gli importi dovuti risultavano coperti da versamenti già eseguiti nell’ambito delle procedure di definizione agevolata richiamate; inoltre non era stata presentata istanza di trattazione nei termini previsti né notificato un diniego di definizione. Conseguentemente il processo è stato dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. È stato anche escluso l’ulteriore contributo unificato, perché la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia; la Corte non decide il motivo nel merito perché il processo viene estinto per definizione agevolata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro formale del motivo per omesso esame di fatti decisivi.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
invocato per sostenere l’esenzione ICI degli immobili destinati ad attività di religione o di culto e, più in generale, ad attività non commerciali.
l. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)
richiamato quale disposizione che qualifica le attività di religione o di culto ai fini dell’esenzione fiscale.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225
richiamato come base della prima definizione agevolata dei carichi, rilevante ai fini dell’estinzione del giudizio.
d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1-bis, conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96
richiamato come ulteriore base normativa di definizione agevolata utilizzata dalla ricorrente.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
comma 6, comma 9, comma 12, comma 13
la definizione si perfeziona con domanda e pagamento; i versamenti già eseguiti si scomputano; il diniego va notificato entro il termine previsto; in mancanza di istanza di trattazione il processo è dichiarato estinto.
Deliberazione n. 45 del 31 agosto 2017
richiamata come regolamento di attuazione adottato da Roma Capitale per la definizione agevolata ex d.l. n. 50/2017.
Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019
richiamata come atto con cui Roma Capitale ha recepito la disciplina della definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
richiamato per affermare che, nel processo estinto, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, osservando che la misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva della disciplina sul contributo unificato aggravato.
Massime di principio
- Quando interviene una valida definizione agevolata del carico fiscale relativo al giudizio, con perfezionamento delle condizioni previste dalla legge e assenza di diniego tempestivo, il processo si estingue indipendentemente dall’esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini della definizione agevolata, i versamenti già eseguiti in pendenza di giudizio possono essere scomputati dagli importi dovuti, senza che sia previsto il rimborso delle somme eventualmente eccedenti.
- Se la normativa sulla definizione agevolata prevede che, in mancanza di istanza di trattazione entro un termine perentorio, il processo sia dichiarato estinto, la mancata presentazione di tale istanza comporta la chiusura del giudizio.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici espressamente previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12648/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12649/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12650/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12651/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12652/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12653/2024 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →