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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12759/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2003, con il quale era stata assoggettata a imposta un’area circostante a un complesso immobiliare riconducibile a un istituto religioso. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che l’area dovesse essere esclusa da tassazione perché pertinenziale rispetto alla Casa generalizia e, comunque, perché destinata ad attività riconducibili all’esenzione prevista per gli enti ecclesiastici e per le attività di religione o di culto, nonché ad attività non commerciali di natura assistenziale, didattica, culturale, ricreativa e di ricezione. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello ritenendo non provata sia la pertinenzialità sia l’effettiva destinazione concreta del fondo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul diverso profilo dell’autonoma esenzione derivante dalla destinazione non commerciale dell’area; 2) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la controparte non avesse contestato le allegazioni sulla destinazione d’uso del complesso e dell’area e che tale mancata contestazione dovesse valere come prova; 3) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l’esenzione andasse riconosciuta in ragione dell’utilizzazione effettiva dell’immobile, indipendentemente dalle risultanze catastali. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha inoltre rappresentato di aver aderito a più procedure di definizione agevolata dei carichi fiscali e che Roma Capitale aveva dato riscontro confermando i versamenti eseguiti; non essendo stata presentata istanza di trattazione e non essendo stato notificato diniego, la Corte ha ritenuto perfezionata la causa estintiva del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata del carico fiscale relativo alla controversia. Ha rilevato che, in base alla documentazione prodotta e alle informazioni fornite dall’ente impositore, gli importi dovuti risultavano coperti da versamenti già eseguiti nell’ambito delle procedure di definizione agevolata richiamate; inoltre non era stata presentata istanza di trattazione nei termini previsti né notificato un diniego di definizione. Conseguentemente il processo è stato dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. È stato anche escluso l’ulteriore contributo unificato, perché la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene una valida definizione agevolata del carico fiscale relativo al giudizio, con perfezionamento delle condizioni previste dalla legge e assenza di diniego tempestivo, il processo si estingue indipendentemente dall’esame dei motivi di ricorso.
  • Ai fini della definizione agevolata, i versamenti già eseguiti in pendenza di giudizio possono essere scomputati dagli importi dovuti, senza che sia previsto il rimborso delle somme eventualmente eccedenti.
  • Se la normativa sulla definizione agevolata prevede che, in mancanza di istanza di trattazione entro un termine perentorio, il processo sia dichiarato estinto, la mancata presentazione di tale istanza comporta la chiusura del giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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