Cassazione Civile, Ordinanza n. 22917/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica denominata Sasso 2, situata nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI). In sede DOCFA la contribuente aveva proposto la categoria D/1 con rendita pari a euro 45.868,00, ma l’Agenzia delle Entrate aveva elevato la rendita a euro 266.220,00. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso della società, escludendo dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e quindi non valutabili catastalmente. La CTR Toscana aveva confermato tale impostazione, ritenendo invece legittima l’inclusione di carriponte, vapordotti, alternatori e trasformatori, e aveva rigettato le censure della contribuente sulla stima dei costi e sul deprezzamento per vetustà. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme catastali per avere la CTR escluso i pozzi dalla stima, sostenendo che essi sono componenti strutturali e impiantistiche della centrale geotermica. Le società hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale su quattro motivi: esclusione dei vapordotti; esclusione di alternatori e trasformatori; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR valorizzato i carriponte, profilo non controverso; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere disatteso in modo generico il motivo sulla stima dei costi e sul deprezzamento senza considerare la consulenza di parte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la sussunzione operata dai giudici di merito: i pozzi geotermici inseriti in una centrale geotermica non vanno trattati come elementi di una miniera, ma come componenti essenziali della centrale e, quindi, rilevanti ai fini della rendita catastale. Di conseguenza ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, che miravano a escludere vapordotti, alternatori e trasformatori dalla stima, perché tali beni sono anch’essi funzionali e indispensabili al ciclo produttivo della centrale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo incidentale per difetto di interesse, poiché la statuizione sui carriponte non aveva arrecato un concreto pregiudizio alle società. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo incidentale, perché la censura ex art. 115 c.p.c. tendeva in realtà a un riesame del merito e perché la consulenza di parte ha valore di semplice allegazione difensiva, non di prova autonoma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4 r.d.l. n. 652 del 1939
"si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"
viene richiamato come base normativa per includere nella nozione catastale di immobile urbano le costruzioni stabili e, in collegamento con le altre disposizioni, gli elementi strutturalmente connessi alla centrale.
art. 10 l. n. 843 del 1942
richiamato dai contribuenti nei motivi incidentali per sostenere l’esclusione di taluni impianti dalla stima catastale.
art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005 conv. in l. n. 88 del 2005
la Corte lo considera norma rilevante per la determinazione della rendita catastale degli impianti connessi alle centrali energetiche, valorizzando la connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e parte impiantistica.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
viene letto come norma di recepimento delle istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 in tema di stima catastale delle unità immobiliari speciali e particolari.
art. 18, comma 1, r.d. n. 1572 del 1931
invocato dall’Agenzia e richiamato nel contraddittorio per escludere l’applicazione della disciplina delle miniere ai pozzi inseriti nella centrale geotermica.
circolare Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012
considerata, tramite il richiamo legislativo, parametro tecnico-estimativo per includere nella rendita gli impianti essenziali, fissi e stabili al servizio della destinazione produttiva dell’unità immobiliare.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
la Corte afferma che la riforma sui criteri di stima dei fabbricati speciali opera solo dal 1 gennaio 2016 e non ha efficacia retroattiva per la fattispecie in esame.
la censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione dei carriponte non era stata oggetto del contendere e mancava un concreto interesse all’impugnazione.
la Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle doglianze relative alla valutazione del materiale probatorio.
richiamato per affermare che l’interesse ad agire in impugnazione richiede una soccombenza sostanziale e un concreto pregiudizio derivante dalla decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali, se dovuto.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale di una centrale energetica, rilevano non solo le componenti edilizie in senso stretto, ma anche gli impianti e i macchinari che, pur amovibili in astratto, siano strutturalmente e funzionalmente inseparabili dal complesso e ne caratterizzino la destinazione produttiva.
- Per gli impianti inseriti in una centrale geotermica occorre guardare alla funzione economico-produttiva concreta: se il bene è essenziale al ciclo di produzione dell’energia e non separabile senza alterare la funzione della centrale, esso va incluso nella stima catastale.
- La disciplina catastale delle centrali geotermiche non può essere ricondotta alla normativa sulle miniere quando i pozzi siano parte integrante della centrale e servano alla produzione di energia elettrica, non allo sfruttamento estrattivo di una miniera.
- La riforma dei criteri di stima dei fabbricati speciali non si applica retroattivamente ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore espressa.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o esercita poteri istruttori fuori dai casi consentiti; non è sufficiente contestare la valutazione di prove già acquisite o sollecitare una nuova lettura del merito.
- La consulenza tecnica di parte costituisce allegazione difensiva e non prova autonoma; il giudice non è tenuto a confutarne specificamente il contenuto se adotta una ricostruzione incompatibile con essa.
- L’interesse a impugnare richiede un pregiudizio concreto e una soccombenza sostanziale: se la statuizione censurata non incide negativamente sulla posizione della parte, il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22728/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22731/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22736/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22738/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22739/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →