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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31257/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento emesso in applicazione degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la mera applicazione matematica degli studi di settore non bastasse a fondare l'accertamento in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e richiamando la necessità di evitare determinazioni automatiche del reddito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avrebbe adeguatamente motivato e non avrebbe considerato le ragioni dell'Ufficio, tra cui l'antieconomicità dell'attività non contrastata da prova del contribuente; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 10, comma 1, della l. n. 146/1998, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale avrebbe reso gli elementi presuntivi degli studi di settore idonei, in mancanza di prova contraria, a sorreggere la pretesa tributaria. Tuttavia, prima di esaminare i motivi, la Corte ha rilevato che il ricorso notificato a mezzo posta era privo dell'avviso di ricevimento, e che l'intimato non si era costituito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto decisiva la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso ex art. 149 c.p.c., unico documento idoneo a dimostrare il perfezionamento della notificazione, la consegna del plico e quindi l'effettiva instaurazione del contraddittorio. In assenza di costituzione dell'intimato, il difetto non poteva essere sanato e non ricorrevano i presupposti per concedere un termine o disporre la rinnovazione della notifica. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata difesa del resistente.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato come norma sulla rettifica del reddito, ma la Corte non entra nel merito della sua violazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento all'onere della prova nella contestazione dell'accertamento; la censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993

    Invocato per sostenere l'efficacia presuntiva degli studi di settore dopo il contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 10, comma 1, l. n. 146/1998

    Richiamato in relazione alla disciplina degli studi di settore e al contraddittorio con il contribuente.

  • art. 149 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, nella notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è necessario per provare il perfezionamento della notifica e l'instaurazione del contraddittorio.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamata come disciplina della notificazione postale e del ruolo probatorio dell'avviso di ricevimento.

  • art. 379 c.p.c.

    Indicato come termine ultimo per la produzione dell'avviso di ricevimento fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione.

  • art. 372 c.p.c., comma 2

    Richiamato per precisare che la produzione tardiva dell'avviso può avvenire anche senza notificazione alle altre parti nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato per il regime dell'adunanza camerale e il momento entro cui può essere depositato l'avviso di ricevimento.

  • art. 291 c.p.c.

    Esclusa la possibilità di rinnovazione della notificazione in assenza dell'avviso di ricevimento e di costituzione dell'intimato.

  • L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    Richiamato per affermare la possibilità di chiedere il duplicato dell'avviso di ricevimento e la rimessione in termini se il difensore dimostri di essersi tempestivamente attivato.

Massime di principio

  • Nella notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento è il documento indispensabile per provare il perfezionamento della notifica, la data di consegna e l'identità del consegnatario.
  • Se il ricorso per cassazione notificato per posta è privo dell'avviso di ricevimento e la controparte non si costituisce, il ricorso è inammissibile per mancata prova dell'instaurazione del contraddittorio.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non integra una semplice nullità sanabile, ma comporta l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto notificato.
  • L'avviso di ricevimento può essere prodotto sino all'udienza o all'adunanza camerale nei limiti processuali indicati, ma, in mancanza di deposito e di costituzione dell'intimato, non può essere concesso un termine per regolarizzare la notificazione.
  • L'eventuale rimessione in termini per il deposito dell'avviso richiede la prova documentale dell'avveniva tempestiva richiesta del duplicato all'amministrazione postale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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