Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie e finanziarie svolte ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, con cui l'Amministrazione rettificava, per l'anno d'imposta 2006, i redditi dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA per incongruenze tra dichiarato e movimenti bancari nel periodo 2004-2006. Il contribuente, qualificatosi come coltivatore diretto, ha impugnato l'atto senza successo nei gradi di merito. Con il primo motivo ha denunciato violazione delle norme sul reddito agrario e d'impresa, sostenendo che la riqualificazione del reddito agrario in reddito d'impresa presupponesse la prova, da parte dell'Ufficio, del superamento dei limiti dell'art. 32 TUIR, limite che non sarebbe stato specificamente allegato nell'avviso né dimostrabile mediante le sole movimentazioni bancarie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse supplito alle carenze probatorie e motivazionali dell'Ufficio nel presumere il superamento di quei limiti. Con il terzo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la CTR non avrebbe considerato documenti prodotti a discarico, relativi alla restituzione di finanziamenti effettuati a favore di una s.r.l. e al pagamento di euro 20.000 quale caparra confirmatoria per l'acquisto di un immobile.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che non fosse precluso, nei confronti di un coltivatore diretto, l'utilizzo delle presunzioni e delle indagini bancarie per accertare maggiori ricavi derivanti da attività eccedenti i limiti dell'attività agricola, con conseguente onere del contribuente di superare le presunzioni dimostrando l'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili. Ha però accolto parzialmente il terzo motivo: ha ritenuto effettivamente omesso l'esame della prova relativa al pagamento di euro 20.000 a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di un immobile, mentre ha giudicato inammissibile, perché richiesta di nuova valutazione di merito, la censura concernente la restituzione dei finanziamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di violazione, senza che la Corte ne ravvisi una specifica decisività autonoma nel caso esaminato
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente all'Amministrazione di utilizzare le presunzioni desunte da conti e movimentazioni bancarie; la presunzione relativa opera anche nei confronti del coltivatore diretto
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 quale base delle indagini bancarie in materia IVA
art. 32 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
comma 1; comma 2, lett. b)
delimita il reddito agrario e le attività agricole; il superamento dei limiti ivi previsti consente di attrarre i proventi nell'area del reddito d'impresa
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
indica i redditi d'impresa e ricomprende le attività agricole eccedenti i limiti dell'art. 32, comma 2, lett. b) e c)
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la tesi di una preclusione generale all'accertamento presuntivo nei confronti del coltivatore diretto
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in relazione al processo tributario
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri del giudice tributario
richiamato dal ricorrente per contestare che il giudice avesse posto a base della decisione elementi non allegati dall'Ufficio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito complessivo; il contribuente deve dimostrare la provenienza non imponibile o già tassata dei redditi o la sufficienza dei redditi effettivi a giustificare il tenore di vita
Massime di principio
- Nei confronti del coltivatore diretto non opera un divieto generale di accertamento presuntivo: l'Amministrazione può utilizzare le indagini bancarie e l'accertamento sintetico per ricostruire maggiori redditi, quando emergano indici incompatibili con il reddito agrario dichiarato.
- La presunzione relativa derivante dalle movimentazioni bancarie si applica alla generalità dei contribuenti e il contribuente deve superarla con prova analitica, dimostrando per ciascuna operazione la sua estraneità a fatti imponibili.
- Quando il giudice di merito valuta prove a discarico contro la presunzione bancaria, deve esaminare in modo rigoroso e specifico ogni singola movimentazione e darne conto in motivazione; l'omessa considerazione di un fatto documentato e decisivo integra vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la censura sull'omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile perché non coglie il decisum.
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