Cassazione Civile, Ordinanza n. 04626/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in sede di rinvio la declaratoria di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro stipulato con una società postale per il periodo 1 luglio 2004 - 31 ottobre 2004, con conseguente ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato dal 1 luglio 2004 e condanna della società al pagamento di un'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 pari a tre mensilità. La Corte d'appello aveva ritenuto che il lavoratore, formalmente assunto per esigenze sostitutive, fosse stato in realtà adibito per una parte significativa del rapporto a un posto vacante. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: con i primi due ha contestato la quantificazione dell'indennità, sostenendo che la Corte territoriale aveva considerato solo la durata del rapporto senza dare adeguato peso ai criteri dell'art. 8 L. 604/1966 (numero dei dipendenti, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti) e che la motivazione fosse apparente o incomprensibile; con il terzo ha censurato la liquidazione delle spese processuali, deducendo che fossero state determinate in modo unitario e senza indicazione dei criteri, dei parametri tariffari, delle diverse voci e dei rimborsi per spese vive e trasferta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010: la misura tra minimo e massimo spetta al giudice di merito ed è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria; nel caso concreto la Corte territoriale aveva, anche se implicitamente, considerato i criteri legali e aveva dato prevalenza alla durata del rapporto (anzianità riferita al contratto di quattro mesi). È stato invece accolto il terzo motivo, perché la sentenza d'appello aveva liquidato le spese senza indicare i criteri adottati e i parametri tariffari applicati, impedendo il controllo sul rispetto dei minimi e sulla distinzione tra le voci. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché provveda a una nuova liquidazione delle spese dell'intero giudizio e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
nei casi di conversione del contratto a termine, l'indennità ha natura forfetaria e onnicomprensiva e viene liquidata dal giudice entro i limiti legali, tenendo conto dei criteri dell'art. 8 L. 604/1966
numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti
costituisce il parametro per calibrare l'indennità forfetaria in relazione alle peculiarità della vicenda concreta
l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore
chiarisce che l'indennità copre integralmente il pregiudizio, incluse le conseguenze retributive e contributive tra scadenza del termine e ordinanza/sentenza di ricostituzione del rapporto
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
richiamato come norma vigente che ha sostituito la precedente disciplina interpretativa
ha abrogato l'art. 1, comma 13, L. 92/2012
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti
richiamato dal ricorrente per dedurre motivazione apparente o mancante
richiamato in tema di condanna alle spese
richiamato dal ricorrente nella censura sulle spese
artt. 1, 4, 5 e 6 D.M. 127/2004
richiamati per la liquidazione delle spese nel regime tariffario anteriore
richiamati dal ricorrente nella censura sulle spese
citato dal ricorrente nel motivo sulle spese
richiamato quanto alla decisione in camera di consiglio
richiamato per distinguere le spese di viaggio/trasferta dalle altre spese vive liquidabili equitativamente
Massime di principio
- Nelle controversie di conversione del contratto a termine, l'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 ha natura forfetaria e onnicomprensiva: non richiede la prova di un danno effettivo né della mora del datore di lavoro e copre il pregiudizio del periodo intermedio fino alla ricostituzione del rapporto.
- La determinazione della misura dell'indennità tra il minimo e il massimo legale spetta al giudice di merito, che deve avvalersi dei criteri dell'art. 8 L. 604/1966; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione assente, illogica o contraddittoria.
- Ai fini della quantificazione dell'indennità, il criterio dell'anzianità di servizio può essere concretamente valorizzato con riferimento alla durata del singolo contratto a termine dichiarato nullo, senza che sia necessario prendere in considerazione altre durate estranee al rapporto oggetto di conversione.
- La liquidazione delle spese processuali deve consentire alle parti e al giudice di legittimità di verificare i criteri seguiti e il rispetto dei parametri tariffari; una liquidazione meramente globale e priva di indicazione dei parametri applicati è censurabile.
- Oltre alle spese documentate e al rimborso forfettario generale, possono essere liquidate equitativamente anche ulteriori spese effettivamente sostenute dal difensore nello svolgimento del singolo incarico, quando siano difficilmente documentabili e ricorrano secondo l'id quod plerumque accidit.
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