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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04610/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti ministeriali avevano impugnato il bando per l’attribuzione della fascia retributiva superiore nella III Area funzionale, profilo di Funzionario Informatico, sostenendo che l’art. 24 del CCNI Comparto Ministeri, nella parte in cui escludeva dalla partecipazione chi avesse già ottenuto nei due anni precedenti la fascia economica superiore, fosse illegittimo perché in contrasto con l’art. 18 del CCNL, con l’art. 40, comma 3-bis, e con l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Denunciavano inoltre omessa pronuncia su tale profilo e un errore di fatto nella valutazione della posizione utile del ricorrente Bonetti in graduatoria. La Corte d’appello aveva respinto l’appello ritenendo che la clausola del CCNI si riferisse solo ai passaggi di fascia successivi al primo inquadramento e che, comunque, Bonetti non sarebbe rientrato nella posizione utile anche espunti i controinteressati. In cassazione i dipendenti deducevano violazione di norme contrattuali collettive e legislative, nonché omessa pronuncia ed errore di fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure, perché ha ritenuto il ricorso tardivo. La sentenza d’appello era stata notificata il 12 luglio 2018, sicché il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c. era scaduto prima della notifica del ricorso, avvenuta l’11 ottobre 2018. La Corte ha anche rilevato che nelle cause di lavoro non opera la sospensione feriale. Per effetto dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 CCNL Comparto Ministeri 14.9.2007

    non opererebbe una distinzione tra prima fascia e fasce superiori, secondo la prospettazione dei ricorrenti; la Corte d’appello aveva invece ritenuto che disciplinasse lo sviluppo economico interno all’area e non il primo inquadramento

  • art. 24 CCNI Comparto Ministeri 2006-2009 del 29.7.2010

    la clausola che esclude dalla procedura chi abbia ottenuto nei due anni precedenti la fascia economica superiore è stata interpretata dalla Corte territoriale come riferita solo ai passaggi di fascia successivi alla prima attribuzione

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001

    invocato per sostenere che la contrattazione integrativa non può superare i limiti posti dal contratto collettivo nazionale

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    invocato per affermare che le progressioni all’interno della stessa area devono avvenire secondo principi di selettività e valorizzazione di qualità, attività svolta e risultati conseguiti

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma processuale posta a base del ricorso per cassazione, deducendosi violazione di legge ed omesso esame/errore di fatto

  • art. 325 c.p.c.

    fissa il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione dalla notificazione della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole all’impugnante

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’impugnazione proposta oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata è inammissibile, salvo che risulti diversamente il rispetto del termine.
  • Nelle controversie di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, sicché il calcolo del termine per ricorrere deve essere effettuato senza tale sospensione.
  • Le censure di violazione di norme collettive e di legge, nonché di omessa pronuncia o errore di fatto, restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività, senza accesso al merito.
  • La contrattazione integrativa non può derogare ai vincoli posti dalla contrattazione collettiva nazionale; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte non ha deciso sul punto per l’arresto processuale d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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