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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04659/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di un dipendente dell'Agenzia del Demanio di ottenere, per il periodo giugno 2011-maggio 2013, varie differenze retributive e soprattutto il trattamento economico connesso alla mobilità interna previsto dall'accordo sindacale del 12 gennaio 2004 e dall'allegato 7 del CCNL applicabile, oltre ad altre voci collegate al suo inquadramento e al trasferimento di sede. In fatto, il lavoratore prestava servizio presso la sede dell'Aquila; dopo la trasformazione dell'Agenzia del Demanio in ente pubblico economico non aveva esercitato l'opzione prevista dal d.lgs. n. 173 del 2003; successivamente, a seguito della chiusura della sede aquilana e della riorganizzazione delle sedi, era stato distaccato presso l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila e poi rientrava a Pescara, dove lavorava nel periodo per cui chiedeva l'indennità. La Corte d'appello aveva riconosciuto il trattamento di mobilità speciale ritenendo che l'accordo del 2004, come confermato nel 2011, fosse ancora applicabile fino alla conclusione del processo riorganizzativo e che la voce fosse dovuta per il mancato trasferimento della famiglia e cumulabile con altri benefici. L'Agenzia del Demanio ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 62 del CCNL personale dirigente Agenzia del demanio E.P.E. 2004/2008 e dell'art. 60 e allegato 7, punto 2, del CCNL personale impiegatizio e quadri Agenzia del Demanio E.P.E. 2009, sostenendo che l'accordo del 12 gennaio 2004 era stato pensato per la fase transitoria connessa all'opzione prevista dal d.lgs. n. 173 del 2003 e ai trattamenti economici della mobilità conseguente a tale opzione, non per il diverso caso della temporanea assegnazione/distacco avvenuto per mancato esercizio dell'opzione; secondo la ricorrente, inoltre, il lavoratore aveva già fruito del trattamento di mobilità di cui all'art. 60 del CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato l'accordo sindacale del 12 gennaio 2004 e la sua conferma nell'allegato 7 del CCNL del 2009, come modificato nel 2011, nel senso che il trattamento economico di mobilità interna era stato previsto per la fase di passaggio e per la mobilità derivante dall'esercizio dell'opzione disciplinata dal d.lgs. n. 173 del 2003, e non per la temporanea assegnazione del dipendente presso altra amministrazione conseguente al mancato esercizio di quell'opzione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza bisogno di ulteriori accertamenti, ha rigettato anche la domanda relativa all'indennità di mobilità speciale. Le spese dell'intero processo sono state compensate in ragione degli alterni esiti di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5

    "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione"

    La norma è stata letta come fonte del diritto di opzione del personale dopo la trasformazione dell'Agenzia del Demanio in ente pubblico economico e come presupposto della mobilità conseguente all'esercizio di tale opzione.

  • artt. 1 e 62 CCNL personale dirigente Agenzia del demanio E.P.E. 2004/2008

    Richiamati dalla ricorrente come disposizioni che, insieme al contratto collettivo successivo, avrebbero disciplinato il regime economico invocato, ma la Corte ha valorizzato soprattutto la finalità dell'accordo del 12 gennaio 2004.

  • art. 60 e allegato 7, punto 2, CCNL personale impiegatizio e quadri Agenzia del Demanio E.P.E. 2009

    L'allegato 7, come modificato nel dicembre 2011, confermava la validità dell'accordo del 12 gennaio 2004 solo per le parti connesse ai trattamenti economici che accompagnano la mobilità interna dovuta a riorganizzazione aziendale connessa all'applicazione del d.lgs. n. 173 del 2003, destinati a cessare con la conclusione del processo di riorganizzazione.

  • accordo sindacale 12 gennaio 2004

    È stato interpretato come accordo provvisorio e strumentale a rendere più consapevole e agevolare la gestione delle opzioni previste dal d.lgs. n. 173 del 2003, con efficacia limitata alla fase di passaggio e alla mobilità conseguente all'opzione.

  • accordo sindacale 20 dicembre 2011

    Le modifiche del 2011 sono state lette come conferma della validità dell'accordo del 2004, ma sempre nei limiti della sua originaria funzione e non quale estensione a ipotesi diverse di assegnazione temporanea.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Quando un accordo collettivo è collegato a una specifica fase di riorganizzazione aziendale e alla gestione delle opzioni previste da una riforma normativa, la sua applicazione non può essere estesa oltre la finalità originaria desumibile dal testo e dal contesto negoziale.
  • La conferma di validità di un accordo collettivo in un successivo contratto non implica necessariamente la sopravvivenza del trattamento economico per fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate; occorre verificare se la conferma riguardi anche la medesima funzione e il medesimo presupposto applicativo.
  • Se il beneficio economico è strutturato come incentivo o compensazione per la mobilità derivante dall'esercizio di un'opzione legale, esso non spetta automaticamente a chi sia stato temporaneamente assegnato o distaccato per ragioni organizzative in un contesto diverso da quello per cui il beneficio è stato previsto.
  • Nel giudizio di legittimità, se la questione dipende solo dall'interpretazione della disciplina collettiva e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
  • La presenza di precedenti benefici o trattamenti di mobilità già fruiti dal lavoratore può essere rilevante solo se la disciplina collettiva li collega in modo espresso o implicito alla specifica fattispecie dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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