Cassazione Civile, Ordinanza n. 04630/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a termine stipulato il 30 maggio 2001, poi dichiarato nullo quanto al termine con conversione del rapporto. In sede di rinvio la Corte d'appello ha condannato il datore di lavoro a pagare alla lavoratrice l'indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista dall'art. 32, commi 5 e 7, della l. n. 183 del 2010, pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e ha posto a carico della lavoratrice la restituzione dell'eccedenza rispetto a quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale deciso sulla domanda, riproposta alla luce dello ius superveniens, relativa alle retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione del rapporto; 2) violazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito e omessa motivazione per avere incluso nell'"eccedenza" da restituire anche le retribuzioni percepite dopo la conversione, che secondo la ricorrente non sono ripetibili; 3) contestazione della liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, ritenuta incomprensibile, inferiore ai minimi tariffari e priva di adeguata motivazione sullo scaglione di valore e sui criteri adottati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare sulla domanda autonoma relativa alle retribuzioni successive alla conversione del rapporto e avesse errato nel considerare ripetibili anche somme riferite a quel periodo, mentre tali retribuzioni, una volta convertito il rapporto, sono dovute e non restituibili. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sul dovere del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda; la sua violazione è stata prospettata per l'omessa decisione sulla domanda relativa alle retribuzioni successive alla conversione.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, deducendosi l'insufficienza o l'assenza di motivazione della decisione impugnata.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla fase di rinvio.
Richiamato nel motivo per la formulazione della domanda nel rito del lavoro.
Richiamato quale parametro della motivazione della decisione.
art. 32, commi 5 e 7, l. n. 183 del 2010
La Corte richiama lo ius superveniens che prevede un'indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni da nullità del termine nel periodo intermedio, fino alla sentenza di conversione; dopo tale momento la retribuzione è dovuta e non è ripetibile.
Richiamato nel secondo motivo in tema di effetti della riforma e della ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata.
Richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito, ritenendosi non ripetibili le somme corrisposte per il periodo successivo alla conversione del rapporto.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sul principio di soccombenza.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
Richiamato nel motivo in tema di liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato nel motivo sulle spese e sui compensi.
Richiamato per la censura sulla liquidazione delle spese secondo le tariffe professionali allora vigenti.
Richiamato per la censura sulla liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato come decreto modificativo dei parametri forensi.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione.
Corte cost. n. 303 del 2011
Richiamata come interpretazione adeguatrice dello ius superveniens ex art. 32 l. n. 183 del 2010, in senso di indennità forfetizzata e onnicomprensiva nel periodo intermedio.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito è investito di una domanda autonoma relativa alle retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione di un rapporto a termine, deve pronunciarsi espressamente su tale domanda: essa non può ritenersi assorbita dalla sola regolazione dell'indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 o dalla statuizione sulla ripetizione dell'eccedenza.
- L'indennità prevista dall'art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183 del 2010 copre in modo forfetario e onnicomprensivo il danno del periodo intermedio, cioè dalla scadenza del termine fino alla sentenza di conversione; le retribuzioni successive alla conversione, invece, restano dovute e non sono ripetibili come indebito.
- In caso di riforma della decisione che aveva disposto pagamenti in favore del lavoratore, il giudice del rinvio deve distinguere con precisione tra somme riferite al periodo intermedio, eventualmente ripetibili nei limiti della riforma, e somme maturate dopo la conversione del rapporto, che non possono essere oggetto di restituzione.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere intelligibile e ancorata ai criteri normativi e allo scaglione di valore applicato; la loro contestazione resta tuttavia assorbita quando la cassazione con rinvio impone un nuovo regolamento delle spese da parte del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04610/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04626/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04631/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04634/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04637/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04659/2024 del 21/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →