Cassazione Civile, Ordinanza n. 04634/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per il periodo 18 agosto 2000 - 30 settembre 2000, con causale riferita alla necessità di espletamento del servizio recapito in concomitanza di assenze per ferie, ha chiesto l’accertamento della nullità del termine e la conseguente conversione del rapporto. La corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo legittima la causale prevista dall’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, senza necessità di indicazione nominativa del dipendente sostituito, e dichiarando inammissibili le ulteriori questioni sulla clausola di contingentamento perché non adeguatamente dedotte in primo grado. In cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione della legge n. 230/1962, degli artt. 1362 ss. c.c. e 2697 c.c., sostenendo che la delega all’autonomia collettiva dell’art. 23 l. n. 56/1987 non escludeva l’applicazione delle regole della legge sui contratti a termine, con conseguente illegittimità del termine per mancata indicazione del lavoratore sostituito; (2) vizio motivazionale e violazione degli artt. 1372 e 2697 c.c., per avere la corte escluso che la prestazione fosse stata resa per sostituzione di assenti e non per coprire una carenza cronica di organico; (3) omesso esame e violazione dell’art. 115 c.p.c. per la dedotta non contestazione di un documento attoreo; (4) omesso esame e motivazione apparente in relazione all’art. 8 c.c.n.l., assumendo che la clausola di contingentamento fosse stata ritualmente dedotta e che spettasse alla società dimostrarne il rispetto, cioè che il numero dei contratti a termine nel 2000 non superasse il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il principio per cui, per le assunzioni a termine giustificate dalla necessità di espletamento del servizio in concomitanza delle ferie nel periodo giugno-settembre, non occorre l’indicazione nominativa del sostituito e non è richiesto al lavoratore di provare la specifica esigenza della singola assunzione, essendo sufficiente la verifica del rispetto della clausola di contingentamento. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a contestare la motivazione nei limiti non più consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. e perché mancava l’autosufficienza del ricorso quanto alla dedotta non contestazione. Ha invece accolto il quarto motivo, riqualificandolo come censura sulla ripartizione dell’onere della prova, e ha affermato che, in tema di clausola di contingentamento dei contratti a termine, grava sul datore di lavoro la prova del rispetto del limite percentuale previsto dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché esamini la questione del rispetto o meno della clausola di contingentamento, ponendo l’onere probatorio a carico della società datrice.
Norme richiamate
art. 23 l. 28 febbraio 1987, n. 56
attribuisce alla contrattazione collettiva il potere di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro; per la clausola sulle assenze per ferie, il controllo si concentra sul rispetto della disciplina collettiva, inclusa la contingentazione.
artt. 1, 2 e 3 l. 18 aprile 1962, n. 230
restano rilevanti ai fini della verifica della legittimità del termine e dell’onere datoriale di dimostrare l’esistenza delle condizioni che lo giustificano.
l’onere di provare il rispetto della clausola di contingentamento e delle condizioni giustificative del termine grava sul datore di lavoro; il principio non subisce deroga neppure rispetto a fatti negativi.
richiamati dal ricorrente per sostenere un’interpretazione della clausola contrattuale conforme al sistema legale dei contratti a termine.
richiamato nel secondo motivo in relazione all’efficacia vincolante del contratto e alla dedotta insussistenza della causale sostitutiva.
la dedotta violazione del principio di non contestazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente il controllo di legittimità solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di trascrivere o riassumere e localizzare gli atti e i documenti su cui fonda il motivo; la sua inosservanza comporta inammissibilità della censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione all’onere di deposito degli atti e documenti specificamente indicati nel ricorso.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 12 Preleggi
richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nei limiti del minimo costituzionale.
art. 6, par. 1, CEDU
evocato per interpretare l’autosufficienza del ricorso per cassazione in modo compatibile con il diritto a un processo equo.
Massime di principio
- Nelle assunzioni a termine autorizzate dalla contrattazione collettiva per far fronte alle esigenze di servizio nel periodo feriale, l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito non è necessaria se la clausola collettiva non la prevede espressamente.
- Quando la validità del termine dipende anche dal rispetto di una clausola di contingentamento fissata dal contratto collettivo, l’onere di provare il rispetto del limite percentuale grava sul datore di lavoro, che dispone dei dati sull’organico e sulle assunzioni.
- La deduzione del lavoratore circa il superamento del limite di contingentamento è sufficiente a far sorgere l’onere probatorio in capo al datore di lavoro; non è richiesto al lavoratore di dimostrare in modo pieno e dettagliato il numero complessivo dei rapporti a termine e dei rapporti stabili.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La censura fondata sulla violazione del principio di non contestazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve trascrivere o quantomeno riassumere e localizzare gli atti processuali rilevanti, pena l’inammissibilità del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04610/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04626/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04630/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04631/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04637/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04659/2024 del 21/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →