Cassazione Civile, Ordinanza n. 04637/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di accertamento negativo del credito proposta da una società cooperativa nei confronti dell’INAIL per contestare l’effettiva sussistenza e l’ammontare della pretesa debitoria. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’appello di Roma ha accolto solo parzialmente l’impugnazione, accertando un debito inferiore a quello preteso dall’ente e rigettando il resto dell’appello. In Cassazione la cooperativa ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 437 c.p.c. e motivazione apparente, lamentando che i giudici di merito avrebbero fatto uso di poteri officiosi su documenti tardivamente prodotti senza motivare l’indispensabilità e valorizzando gli esiti di consulenze tecniche; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato alcuni motivi di impugnazione relativi all’inammissibilità della produzione documentale in primo grado; 3) nullità della CTU per essere fondata su documenti non legittimamente acquisiti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte relativa alla motivazione e inammissibile sotto il profilo della specificità, ha dichiarato inammissibile il secondo perché incentrato su questioni di diritto e non su un fatto storico decisivo, e ha respinto il terzo per le stesse ragioni del primo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e statuizione sull’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello non fosse apparente, poiché fondata sulle risultanze di due consulenze tecniche ritenute corrette e coerenti, e ha precisato che l’adesione del giudice alla CTU può essere motivata anche per relationem. Ha inoltre rilevato che le doglianze non rispettavano l’onere di specificità del ricorso per cassazione, poiché non trascrivevano adeguatamente le consulenze e gli atti richiamati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma questioni giuridiche. Il terzo motivo è stato anch’esso respinto/inammissibile, essendo costruito sulla medesima censura di illegittima utilizzazione di documenti e consulenze già non scrutinabile nei termini dedotti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore dell’INAIL ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel rito del lavoro il potere officioso del giudice e la gestione delle produzioni tardive sono stati evocati dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto le censure non fondate o non scrutinabili per difetto di specificità.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo quello che si traduce in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non una semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
Rileva solo la mancanza assoluta di motivazione o un’anomalia radicale del percorso argomentativo, non la critica al merito della valutazione del giudice.
Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso onere di specificità e di autosufficienza, trascrivendo adeguatamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.
La censura sulla nullità della CTU perché basata su documenti asseritamente inutilizzabili è stata trattata come doglianza non ammissibile nei termini prospettati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stata disposta la statuizione sul versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure contro la motivazione devono denunciare un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non limitarsi a contestare la maggiore o minore persuasività della decisione di merito.
- L’adesione del giudice alla consulenza tecnica d’ufficio può essere validamente motivata anche per relationem, purché emerga una positiva valutazione dell’elaborato e dei criteri seguiti dal consulente.
- Quando il ricorso si fonda su atti o documenti processuali, il requisito di specificità impone la loro puntuale indicazione e trascrizione sufficiente a consentire il controllo di legittimità; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, sotto la veste del vizio di fatto, viene in realtà sollecitato un riesame di questioni giuridiche o dell’apprezzamento istruttorio del giudice di merito.
- La critica alla CTU non è scrutinabile in cassazione se non è costruita in modo autosufficiente e non indica in modo preciso i documenti e gli elementi istruttori asseritamente illegittimi su cui la consulenza si sarebbe basata.
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