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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04631/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, del riconoscimento della progressione economica orizzontale prevista da procedure selettive interne bandite dall'allora Agenzia del Territorio. I dipendenti, presenti in servizio al momento dell'indizione della procedura, erano stati successivamente collocati in quiescenza prima della conclusione della selezione e della pubblicazione della graduatoria finale; nonostante ciò, erano stati inseriti in posizione utile in graduatoria, poi approvata e successivamente rettificata. La Corte d'appello aveva riconosciuto il loro diritto alla progressione, ritenendo che la funzione premiale della progressione economica facesse maturare il diritto già dalla decorrenza prevista e che non rilevasse la permanenza in servizio fino all'approvazione della graduatoria. L'Agenzia ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1336 c.c., in combinato con l'art. 2907 c.c. e l'art. 97 Cost., sostenendo che il diritto alla progressione non poteva spettare a chi fosse cessato dal servizio prima della conclusione della procedura; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83, 84 e 85 del CCNL comparto Agenzie fiscali 28.5.2004 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., per errata interpretazione della disciplina collettiva sulle progressioni economiche orizzontali; 3) violazione dell'art. 102 c.p.c. e degli artt. 333, 343 e 436 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto preclusa in appello la riproposizione dell'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendo inapplicabile l'ordine di integrazione del contraddittorio in presenza di una sopravvenienza che rendeva il giudizio privo di effetti sulle eventuali parti pretermesse e, quindi, inutilmente dilatorio. Ha quindi respinto anche i primi due motivi, richiamando l'orientamento già consolidato secondo cui, nelle progressioni economiche orizzontali del comparto Agenzie fiscali, non è richiesto che il dipendente permanga in servizio fino alla data di approvazione della graduatoria: il diritto va collegato alla decorrenza annuale del passaggio di fascia e alla valutazione dei requisiti maturati, essendo il requisito della permanenza fino alla graduatoria un elemento aleatorio non previsto dalla disciplina collettiva. In conseguenza del rigetto, l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione anche del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1336 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina della procedura non consentiva di riconoscere il diritto ai cessati dal servizio prima della conclusione; la Corte non ne accoglie la lettura

  • art. 2907 c.c.

    evocato con riferimento alla tutela giurisdizionale del diritto dedotto; non incide sull'esito

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la Corte ritiene prevalente la disciplina collettiva interpretata secondo i criteri già consolidati

  • art. 82 CCNL per il comparto Agenzie fiscali 28.5.2004

    disciplina lo sviluppo economico all'interno delle aree, collegato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio e attuato tramite contratto integrativo e fondo dedicato

  • art. 83 CCNL per il comparto Agenzie fiscali 28.5.2004

    prevede i passaggi di fascia retributiva con cadenza annuale e la loro pianificazione sulla base delle risorse disponibili nel fondo

  • art. 84 CCNL per il comparto Agenzie fiscali 28.5.2004

    indicato quale disposizione relativa alle risorse certe e stabili destinate anche al finanziamento degli sviluppi di carriera

  • art. 85 CCNL per il comparto Agenzie fiscali 28.5.2004

    individua la finalizzazione del fondo e il finanziamento dei costi degli sviluppi di carriera; la Corte valorizza la funzione corrispettiva, premiale e incentivante dei passaggi economici

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte applica i canoni ermeneutici in coerenza con la disciplina complessiva

  • art. 1363 c.c.

    richiamato unitamente all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica della disciplina collettiva

  • art. 102 c.p.c.

    evocato per contestare la mancata integrazione del contraddittorio; la Corte esclude la necessità di fissare un termine in presenza di ricorso destinato comunque al rigetto

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di impugnazione e preclusioni

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di riproposizione delle eccezioni in appello

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo con riferimento al rito applicabile e alla riproposizione delle eccezioni

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come fondamento del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sottolineare le garanzie sostanziali di difesa collegate al contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale base del principio del giusto processo, della ragionevole durata e dell'economia processuale

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato per il potere-dovere del giudice di dirigere il processo secondo economia processuale

  • art. 127 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per l'adozione di soluzioni processuali non dispersive

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione alla ragionevole durata del processo

  • art. 13 CEDU

    richiamato in relazione al diritto a un rimedio effettivo e alla durata ragionevole del processo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle progressioni economiche orizzontali disciplinate da contratti collettivi del pubblico impiego, il diritto del dipendente non può essere subordinato, in mancanza di espresso previsione, alla permanenza in servizio fino alla data di approvazione della graduatoria finale quando la procedura sia già stata avviata e il lavoratore sia stato collocato utilmente in graduatoria.
  • La decorrenza retroattiva del passaggio economico va letta in coerenza con la funzione complessiva dell'istituto, che può essere insieme corrispettiva, premiale e incentivante; non è consentito isolare la sola finalità incentivante per introdurre un requisito ulteriore non previsto dalla disciplina collettiva.
  • Nell'interpretazione del contratto collettivo occorre valorizzare il sistema complessivo delle clausole e la ratio dell'istituto, evitando letture che introducano requisiti aleatori o incompatibili con la struttura programmata della progressione economica.
  • La questione dell'integrazione del contraddittorio può essere esaminata anche d'ufficio in cassazione, ma non deve tradursi in un inutile formalismo processuale quando il ricorso è comunque inammissibile, infondato ictu oculi o destinato a non spiegare effetti sulle parti eventualmente pretermesse.
  • Il giudice di legittimità può escludere l'ordine di integrazione del contraddittorio per ragioni di economia processuale e ragionevole durata quando la sopravvenienza normativa o fattuale renda chiaro che l'integrazione non apporterebbe alcun vantaggio concreto al processo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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