Cassazione Civile, Ordinanza n. 12337/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della proprietaria di un hotel a Milano, dell’atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disatteso una denuncia di variazione catastale presentata per frazionamento, fusione e parziale cambio di destinazione, mantenendo la categoria catastale preesistente e incrementando la rendita da euro 119.800,00 a euro 249.000,00. In primo grado il ricorso era stato respinto; nel giudizio di appello era stata svolta una CTU richiesta dalla società, che aveva stimato un valore inferiore del compendio alberghiero e quindi una rendita pari a euro 192.000,00, assumendo non applicabile il prezziario 2017 dell’Agenzia e più aderente il prezziario 2012. La CTR, tuttavia, non ha recepito la CTU e ha ritenuto corretto il metodo estimativo dell’Ufficio, fondato sul nuovo prezziario 2017 per hotel a quattro stelle e sul criterio slp/numero camere. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita incomprensibilità delle ragioni di dissenso rispetto alla CTU; (2) violazione delle norme catastali e della l. n. 208 del 2015, assumendo che la rendita fosse stata quantificata in modo illegittimo ed errato.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva e intellegibile, idonea a spiegare le ragioni del dissenso rispetto alla CTU e la preferenza accordata al criterio estimativo dell’Agenzia. Ha inoltre rilevato che la doglianza formalmente prospettata come violazione di legge mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato per veicolare la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è soltanto apparente, non quando sia sintetica ma comprensibile.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all’art. 36 del medesimo decreto per la struttura motivazionale della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve esporre i motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare una violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare il giudizio di merito.
artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamati come parametri della stima catastale dell’immobile.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
Richiamato quale disposizione rilevante per la determinazione della rendita catastale del compendio alberghiero.
art. 12 preleggi
Usato come canone ermeneutico per leggere la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono denunciabili solo anomalie motivazionali estreme.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83
È la norma che ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo della Cassazione sulla motivazione.
Norma di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata nel quadro della riforma del vizio motivazionale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per porre a carico della ricorrente l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e quindi impedisce il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: non sono denunciabili il semplice difetto di sufficienza o la mera non condivisibilità della motivazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo o ogni singolo elemento istruttorio, essendo sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- Quando il giudice spiega perché non ritiene condivisibile una consulenza tecnica d’ufficio e indica il criterio estimativo ritenuto corretto, la censura di motivazione apparente è infondata.
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