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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12337/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della proprietaria di un hotel a Milano, dell’atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disatteso una denuncia di variazione catastale presentata per frazionamento, fusione e parziale cambio di destinazione, mantenendo la categoria catastale preesistente e incrementando la rendita da euro 119.800,00 a euro 249.000,00. In primo grado il ricorso era stato respinto; nel giudizio di appello era stata svolta una CTU richiesta dalla società, che aveva stimato un valore inferiore del compendio alberghiero e quindi una rendita pari a euro 192.000,00, assumendo non applicabile il prezziario 2017 dell’Agenzia e più aderente il prezziario 2012. La CTR, tuttavia, non ha recepito la CTU e ha ritenuto corretto il metodo estimativo dell’Ufficio, fondato sul nuovo prezziario 2017 per hotel a quattro stelle e sul criterio slp/numero camere. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita incomprensibilità delle ragioni di dissenso rispetto alla CTU; (2) violazione delle norme catastali e della l. n. 208 del 2015, assumendo che la rendita fosse stata quantificata in modo illegittimo ed errato.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva e intellegibile, idonea a spiegare le ragioni del dissenso rispetto alla CTU e la preferenza accordata al criterio estimativo dell’Agenzia. Ha inoltre rilevato che la doglianza formalmente prospettata come violazione di legge mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e quindi impedisce il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: non sono denunciabili il semplice difetto di sufficienza o la mera non condivisibilità della motivazione.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo o ogni singolo elemento istruttorio, essendo sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie.
  • Quando il giudice spiega perché non ritiene condivisibile una consulenza tecnica d’ufficio e indica il criterio estimativo ritenuto corretto, la censura di motivazione apparente è infondata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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