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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35914/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un geometra avverso una cartella di pagamento relativa ai contributi minimi pretesi dalla cassa previdenziale di categoria per l'anno 2013. In primo grado l'opposizione era stata accolta; la corte d'appello aveva poi rigettato l'appello della cassa, ritenendo insussistente l'obbligo contributivo in capo al professionista e subordinando tale obbligo alla continuità dell'esercizio professionale. La cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di varie disposizioni di legge e dello statuto della cassa, per avere la corte territoriale escluso la legittimità dell'obbligazione contributiva e subordinato l'insorgenza dell'onere previdenziale alla continuità professionale; (2) violazione della normativa di settore e dello statuto, per avere la corte ritenuto illegittime le norme statutarie e regolamentari della cassa in contrasto con l'art. 22 della legge n. 773/1982; (3) violazione di norme sulla prova e sulla nozione di esercizio professionale, oltre a vizio di omesso esame, per non avere considerato la natura professionale dell'attività di amministratore svolta dal geometra in una società operante in ambiti contigui alle competenze tecniche dei geometri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla stessa corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio già affermato in materia di Cassa dei geometri: ai fini dell'iscrizione obbligatoria e del pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; è irrilevante la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito, mentre la mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria. La Corte ha inoltre precisato che le eventuali deroghe alla presunzione di attività professionale operano solo nei limiti fissati dalla cassa con le proprie norme regolamentari e con gli adempimenti richiesti (autocertificazione, inquadramento contrattuale, dichiarazione datoriale). Il rinvio è stato disposto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la base processuale formale dei motivi di ricorso, tutti dedotti per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 1, L. 37/1967

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'iscrizione e contribuzione alla cassa di categoria.

  • artt. 10, 11 e 22, L. 773/1982

    Richiamati per sostenere che la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'obbligo contributivo e ritenuto illegittima la disciplina regolamentare della cassa.

  • L. 537/1993, art. 1, commi 32 e 33

    Richiamata quale legge delega rilevante per il riassetto della previdenza professionale.

  • D.Lgs. 509/1994, artt. 1 ss.

    Richiamato quale fonte della trasformazione degli enti previdenziali professionali e della loro autonomia regolamentare.

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    Richiamato insieme alle altre disposizioni di sistema sulla previdenza obbligatoria.

  • D.Lgs. 103/1996, artt. 1 e 2

    Richiamato quale normativa di riferimento per la previdenza dei professionisti.

  • art. 5 dello Statuto della Cassa

    La Corte considera legittima la disposizione statutaria che fonda l'obbligo di iscrizione e la conseguente disciplina regolamentare.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente, anche nel testo risultante dalle successive modifiche e interpretazioni legislative.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Richiamato come norma interpretativa/modificativa in tema di previdenza professionale.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Richiamato come intervento normativo successivo sulla materia previdenziale.

  • art. 16, R.D. 724/1929

    Richiamato nel terzo motivo per la nozione di esercizio della professione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento al riparto dell'onere della prova.

Massime di principio

  • In tema di Cassa previdenziale dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale.
  • La natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito non escludono, di per sé, l'obbligo contributivo verso la cassa di categoria.
  • La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale INPS non è, da sola, ostativa all'insorgenza degli obblighi verso la previdenza professionale di categoria.
  • Le eventuali deroghe alla presunzione di esercizio professionale possono operare solo nei limiti e secondo le condizioni previste dalla cassa nelle proprie norme regolamentari, che consentano controlli sull'effettiva attività svolta e sui redditi prodotti.
  • Quando la disciplina statutaria della cassa prevede l'iscrizione obbligatoria, la relativa normativa regolamentare attuativa può specificare le condizioni per escludere l'obbligo contributivo in situazioni particolari, purché tali condizioni siano rispettate e documentate.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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