Cassazione Civile, Ordinanza n. 08796/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una persona che sosteneva di aver svolto lavoro subordinato in agricoltura per gli anni 2002-2005 e chiedeva: 1) il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune competente, con contestazione dei provvedimenti di cancellazione comunicati dall'ente previdenziale; 2) l'annullamento della revoca della pensione di vecchiaia, disposta in conseguenza della cancellazione; 3) la declaratoria di illegittimità della procedura di recupero dei ratei pensionistici erogati tra maggio 2007 e novembre 2012; in subordine, il risarcimento del danno per asserito inadempimento dell'ente nell'esatta certificazione della posizione contributiva. Il tribunale aveva ritenuto non provata l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, aveva dichiarato irripetibili i ratei pensionistici del periodo maggio 2007-novembre 2012 e aveva rigettato la pretesa pensionistica. La corte d'appello confermava il rigetto della domanda principale, valorizzando gli esiti ispettivi dell'ente, il difetto di redditività dei terreni e l'omesso pagamento dei contributi; accoglieva invece l'appello incidentale dell'ente sulla ripetizione delle somme, ritenendo che l'erogazione fosse dovuta non a errore dell'istituto ma a condotta dolosa della parte, diretta a simulare il rapporto agricolo. In cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione per avere la corte d'appello fondato la revoca della pensione su un provvedimento di cancellazione non notificato e assumendo revocabile una pensione di vecchiaia; violazione della disciplina sull'autotutela e sui termini per l'accertamento del difetto contributivo (art. 54 l. 88/1989, art. 7 l. 241/1990, art. 1, comma 136, l. 311/2004), sostenendo la tardività del ritiro del trattamento; violazione degli artt. 1362, 1363, 1218, 1175 e 1176 c.c. per non avere la corte considerato la condotta negligente dell'ente e per non aver valutato la durata dell'istruttoria ispettiva; violazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito pensionistico per avere ritenuto ripetibili le somme nonostante l'errore dell'ente. La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi, affermando che l'atto di concessione della pensione è meramente ricognitivo e non sposta l'onere della prova, che le eventuali irregolarità procedimentali dell'ente non fondano da sole il diritto alla prestazione se mancano i presupposti sostanziali, che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha funzione ricognitiva e di agevolazione probatoria ma cede dinanzi al disconoscimento dell'ente, con conseguente onere del lavoratore di provare l'esistenza, durata e onerosità del rapporto, e che il quarto motivo era inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi basata sull'accertamento del dolo della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva negato il riconoscimento del rapporto agricolo, quindi il diritto all'iscrizione negli elenchi e la correlata pensione di vecchiaia, e aveva invece ritenuto legittima la ripetizione dei ratei pensionistici già percepiti, poiché l'erogazione era stata indotta da una condotta dolosa della beneficiaria. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione di merito si è mantenuta nei limiti della domanda e sull'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi del diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per censurare la ricostruzione fattuale, ma la Corte ha rilevato l'infondatezza o l'inammissibilità della doglianza, perché il giudice di merito aveva accertato insufficienza della prova del rapporto di lavoro.
Richiamato per sostenere la tardività dell'accertamento del difetto contributivo e l'illegittimità della revoca pensionistica; la censura è stata respinta.
Invocato in relazione alle garanzie procedimentali; la Corte ha ribadito che le eventuali violazioni del procedimento amministrativo non incidono sul rapporto obbligatorio se mancano i presupposti sostanziali della prestazione.
art. 1, comma 136, L. 311/2004
Citado per contestare il potere di autotutela dell'ente oltre il termine di tre anni; motivo respinto.
Richiamati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione degli atti e dei documenti, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire l'accertamento di merito.
Invocato per prospettare una responsabilità dell'ente per inesatto adempimento degli obblighi connessi alla certificazione della posizione contributiva; la Corte ha escluso che ciò potesse fondare da solo la pretesa pensionistica.
Richiamati come parametri di correttezza e diligenza nell'azione dell'ente; la Corte ha affermato che eventuali disfunzioni procedimentali possono al più fondare una domanda risarcitoria, non il diritto alla prestazione in assenza dei requisiti.
art. 80, comma 3, R.D. 1422/1924
Invocato per negare la ripetibilità delle somme, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con l'accertamento del dolo.
Richiamato in tema di ripetizione di somme pensionistiche indebitamente percepite; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole alla ricorrente.
Richiamato per confermare che l'iscrizione negli elenchi agricoli è meramente ricognitiva e che, una volta disconosciuto il rapporto dall'ente, il lavoratore deve provarne l'effettiva esistenza.
Richiamato nella massima giurisprudenziale sulla concessione della pensione: l'atto di concessione non costituisce promessa di pagamento né comporta inversione dell'onere della prova.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'atto di concessione della pensione ha natura meramente ricognitiva della sussistenza dei requisiti legali e non determina inversione dell'onere della prova: se l'ente previdenziale ne accerti successivamente l'insussistenza e disponga il ritiro della prestazione, spetta all'assicurato dimostrare i fatti costitutivi del diritto.
- Le irregolarità o disfunzioni del procedimento amministrativo previdenziale, anche se contrarie alle regole sul giusto procedimento o ai doveri di buona fede e correttezza, non fanno sorgere il diritto alla prestazione in mancanza dei requisiti sostanziali; possono semmai aprire la via a una domanda risarcitoria autonoma.
- L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha funzione ricognitiva e di agevolazione probatoria; se l'ente disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro, il lavoratore deve provare esistenza, durata e onerosità del rapporto dedotto a fondamento della pretesa previdenziale.
- In tema di ripetizione dei ratei pensionistici, la censura non è scrutinabile in cassazione se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia accertato il dolo del percettore quale causa dell'indebita erogazione.
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