Cassazione Civile, Ordinanza n. 08772/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi datore)
La controversia
Un autista aveva agito per ottenere differenze retributive maturate nel rapporto di lavoro intercorso con il titolare di una ditta di autotrasporti, deducendo compensi per lavoro straordinario e indennità di trasferta relativi a due periodi del 2012 e del 2013. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto in parte il gravame del lavoratore, condannando gli eredi del datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di straordinario e trasferta, sulla base di buste paga, dischi cronotachigrafi, programmi di viaggio e testimonianze. In cassazione gli eredi hanno censurato la sentenza per violazione degli artt. 132, 112, 115, 116 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto somme nonostante la consulenza tecnica non le avesse quantificate, senza specificare il numero o la misura delle prestazioni eccedenti e senza accertare in concreto l'effettivo svolgimento delle trasferte; hanno inoltre censurato la decisione sulle spese, con riferimento alla posizione di una coerede, per asserita carenza di motivazione sui gravi motivi di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente nella parte in cui aveva riconosciuto straordinario e trasferte con argomentazione astratta, senza un vaglio critico del materiale probatorio e senza spiegare in modo intellegibile come i principi di diritto evocati si applicassero ai fatti concreti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, perché rivaluti prove e deduzioni delle parti sulla debenza dei compensi per straordinario e trasferta e provveda anche sulle spese di legittimità. Il secondo motivo è stato rigettato limitatamente alla posizione della coerede che aveva impugnato il capo sulle spese, poiché la Corte territoriale aveva esplicitato i motivi della compensazione, legati al fatto che l'attore non poteva conoscere, al momento della vocatio in ius, la rinuncia all'eredità di una delle chiamate. Per tale profilo la ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura prospettava un vizio di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse effettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione sui crediti di lavoro.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla dedotta incongruenza tra domande, prova e statuizione sui crediti retributivi.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle prove documentali e testimoniali.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della prestazione lavorativa e dei crediti retributivi; la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello non mostrasse un corretto vaglio critico delle prove rilevanti.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese di lite.
Richiamato con riferimento alla compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, che la Corte ha ritenuto adeguatamente esplicitate nella motivazione d'appello.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati evocati come parametri di ricorso per cassazione per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente.
art. 20 CCNL
Richiamato dalla Corte d'appello per escludere che fosse fissata contrattualmente una specifica tratta di appartenenza ai fini della trasferta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato nei confronti della parte soccombente nel segmento di lite deciso in cassazione.
Massime di principio
- In materia di crediti di lavoro, il riconoscimento di somme per straordinario o trasferta non può fondarsi su enunciazioni astratte di principio: il giudice di merito deve indicare in modo concreto quali prove ritiene decisive e perché esse dimostrino l'effettivo svolgimento delle prestazioni richieste.
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si limita a formule generiche o al richiamo di regole astratte non calate nel caso concreto.
- Il controllo di legittimità può colpire la decisione che non esponga un vaglio critico del compendio probatorio, specie quando la statuizione di merito si discosti dalle risultanze della consulenza tecnica senza spiegazione comprensibile.
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale richiede l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni riferite a specifiche circostanze della controversia; tale onere motivazionale è assolto se la sentenza chiarisce le ragioni concrete della compensazione.
- La rinuncia all'eredità di una parte chiamata può giustificare la compensazione delle spese quando la controparte, al momento della vocatio in ius, non poteva ragionevolmente conoscerla, restando corretta la chiamata in giudizio del successore apparente.
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