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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08760/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare irrogata a una dipendente, pari a quattro ore di multa sulla retribuzione, per non avere rilevato, nell'istruttoria svolta, anomalie grafiche e di stampa su titoli poi fraudolentemente riscossi, nonché ulteriori anomalie su un fax di nulla osta al pagamento. Il Tribunale aveva ritenuto legittima la sanzione; la Corte d'appello aveva confermato, reputando provata la condotta addebitata e proporzionata la sanzione. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c., e dell'art. 1176 c.c., oltre che degli artt. 52 e 54 del CCNL postelegrafonici. Ha sostenuto, da un lato, che la ricezione della mail di allerta Pegasus sarebbe stata contestata o comunque non idonea a consentirle di percepire il falso; dall'altro, che il falso dei titoli e del fax non era grossolano e non poteva dunque esserle rimproverato di non essersene accorta, mancando colpa e violazione di specifici obblighi o istruzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, perché le doglianze si risolvevano in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito e in una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che il datore di lavoro aveva assolto l'onere di provare il fatto storico posto a base della sanzione, mentre la lavoratrice non aveva dimostrato circostanze idonee a giustificare la condotta. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che il datore di lavoro deve provare il fatto oggettivo posto a base della sanzione disciplinare, mentre grava sul lavoratore la prova di elementi giustificativi della condotta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. come parametro della doglianza, ma la Corte non ravvisa una reale violazione, trattandosi in sostanza di contestazione del merito dell'accertamento di fatto.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insussistenza di negligenza o imprudenza; la Corte ritiene però che, nel caso concreto, il fatto fosse accertato e le circostanze giustificative non provate.

  • art. 52 CCNL postelegrafonici

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi del dipendente, senza che la Corte individui una violazione utile ad accogliere il ricorso.

  • art. 54 CCNL postelegrafonici

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al codice disciplinare, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 5 L. n. 604 del 1966

    È richiamato dalla Corte, per il principio secondo cui il datore di lavoro deve provare la condotta posta a base della sanzione disciplinare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla legittimità di una sanzione disciplinare, il datore di lavoro deve provare il fatto storico oggettivo che giustifica l'addebito; spetta invece al lavoratore allegare e provare fatti o circostanze idonei a scriminare o giustificare la condotta.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata quando il giudice di merito abbia correttamente ripartito gli oneri probatori e la censura miri, in realtà, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto sulla base delle prove.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in una mera contrapposizione alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito.
  • Ai fini della responsabilità disciplinare, è decisivo l'accertamento in fatto della riconoscibilità dell'anomalia o del falso secondo la diligenza esigibile dal dipendente, ma tale profilo non può essere rivisto in cassazione se la corte di merito lo ha già motivatamente apprezzato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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