Cassazione Civile, Ordinanza n. 08760/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare irrogata a una dipendente, pari a quattro ore di multa sulla retribuzione, per non avere rilevato, nell'istruttoria svolta, anomalie grafiche e di stampa su titoli poi fraudolentemente riscossi, nonché ulteriori anomalie su un fax di nulla osta al pagamento. Il Tribunale aveva ritenuto legittima la sanzione; la Corte d'appello aveva confermato, reputando provata la condotta addebitata e proporzionata la sanzione. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c., e dell'art. 1176 c.c., oltre che degli artt. 52 e 54 del CCNL postelegrafonici. Ha sostenuto, da un lato, che la ricezione della mail di allerta Pegasus sarebbe stata contestata o comunque non idonea a consentirle di percepire il falso; dall'altro, che il falso dei titoli e del fax non era grossolano e non poteva dunque esserle rimproverato di non essersene accorta, mancando colpa e violazione di specifici obblighi o istruzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, perché le doglianze si risolvevano in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito e in una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che il datore di lavoro aveva assolto l'onere di provare il fatto storico posto a base della sanzione, mentre la lavoratrice non aveva dimostrato circostanze idonee a giustificare la condotta. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il datore di lavoro deve provare il fatto oggettivo posto a base della sanzione disciplinare, mentre grava sul lavoratore la prova di elementi giustificativi della condotta.
Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. come parametro della doglianza, ma la Corte non ravvisa una reale violazione, trattandosi in sostanza di contestazione del merito dell'accertamento di fatto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insussistenza di negligenza o imprudenza; la Corte ritiene però che, nel caso concreto, il fatto fosse accertato e le circostanze giustificative non provate.
art. 52 CCNL postelegrafonici
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi del dipendente, senza che la Corte individui una violazione utile ad accogliere il ricorso.
art. 54 CCNL postelegrafonici
Richiamato dalla ricorrente in relazione al codice disciplinare, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
È richiamato dalla Corte, per il principio secondo cui il datore di lavoro deve provare la condotta posta a base della sanzione disciplinare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla legittimità di una sanzione disciplinare, il datore di lavoro deve provare il fatto storico oggettivo che giustifica l'addebito; spetta invece al lavoratore allegare e provare fatti o circostanze idonei a scriminare o giustificare la condotta.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata quando il giudice di merito abbia correttamente ripartito gli oneri probatori e la censura miri, in realtà, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto sulla base delle prove.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in una mera contrapposizione alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito.
- Ai fini della responsabilità disciplinare, è decisivo l'accertamento in fatto della riconoscibilità dell'anomalia o del falso secondo la diligenza esigibile dal dipendente, ma tale profilo non può essere rivisto in cassazione se la corte di merito lo ha già motivatamente apprezzato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08737/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08750/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08772/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08781/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08783/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08785/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →