Cassazione Civile, Ordinanza n. 08750/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a un lavoratore addetto alla sede di L'Aquila nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso e avevano ordinato la reintegra, con condanna al risarcimento parametrato alle retribuzioni perdute. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per avere confermato una condanna generica al risarcimento senza specifica domanda e con pretesa carenza di prova del quantum; (2) e (3) nullità per difetto di interesse ad agire e per genericità del ricorso introduttivo cumulativo proposto da più lavoratori, nonché per motivazione asseritamente incomprensibile e carente riguardo ad alcuni di essi; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'istruttoria sulle singole posizioni dopo la separazione delle cause; (5) violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, assumendo che la comparazione non fosse esigibile oltre la singola sede territoriale per ragioni geografiche e organizzative; (6) in subordine, erronea applicazione della tutela reintegratoria, sostenendo che il vizio fosse meramente formale e non sostanziale, perché limitato alla scarsa chiarezza della comunicazione di avvio della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che le doglianze erano nuove e che, in ogni caso, la domanda dei lavoratori era stata correttamente interpretata come domanda di condanna generica al risarcimento ex art. 18 l. n. 300/1970, ammissibile anche in assenza di quantificazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente l'atto introduttivo e adeguatamente descritti i profili professionali e le griglie comparative. Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva implicitamente esaminato e superato la censura istruttoria. Il quinto motivo è stato respinto richiamando il principio per cui, nei licenziamenti collettivi, il datore deve comparare i lavoratori del complesso aziendale, salvo oggettive e provate esigenze tecnico-produttive che giustifichino la delimitazione a una sola sede; la mera dislocazione geografica o l'aggravio di costi per trasferimenti non bastano a escludere la comparazione. Il sesto motivo è stato respinto perché la violazione accertata non era meramente procedurale ma sostanziale: il datore aveva applicato i criteri di scelta a una platea illegittimamente ristretta alla sola sede di L'Aquila, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare, nel ricorso, un'asserita pronuncia oltre i limiti della domanda.
Usato per dedurre extrapetizione o pronuncia non corrispondente alla domanda; la Corte osserva che la domanda dei lavoratori era in realtà di condanna generica e quindi la decisione non ha ecceduto i limiti del chiesto.
Invocato dalla ricorrente per contestare la condanna generica al risarcimento; la Corte ritiene ammissibile e corretta l'interpretazione della domanda come richiesta di condanna generica.
Richiamato per sostenere la carenza di interesse ad agire dei lavoratori; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
Richiamato per denunciare la genericità del ricorso introduttivo; la Corte rileva che l'atto conteneva elementi sufficienti a fondare la domanda.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per lamentare motivazione perplessa o mancante; la Corte esclude il vizio perché la motivazione era intelligibile e non graficamente assente.
Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991
La Corte distingue la violazione procedurale delle comunicazioni prescritte dalla violazione sostanziale dei criteri di scelta.
art. 4, comma 3, l. n. 223 del 1991
Richiede che nella comunicazione di avvio della procedura siano indicate le ragioni che giustificano la delimitazione della platea dei lavoratori e l'eventuale mancato ricorso a trasferimenti.
art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991
Stabilisce che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga con riferimento al complesso aziendale, salvo oggettive esigenze tecnico-produttive adeguatamente provate.
art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991
Come novellato, distingue tra violazioni procedurali e violazioni dei criteri di scelta, con differenti regimi sanzionatori.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della giustificazione del recesso, in combinazione con la disciplina sui licenziamenti collettivi.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
Applicato dai giudici di merito e confermato dalla Cassazione per la violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.
Richiamato per la domanda di risarcimento e per la disciplina della tutela reintegratoria conseguente all'illegittimità del licenziamento.
Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite secondo le nuove tariffe.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure nuove o non specificamente devolute nei gradi di merito sono inammissibili; inoltre, il vizio processuale va dedotto indicando puntualmente dove e come la questione sia stata introdotta nel giudizio precedente.
- La domanda di risarcimento formulata in termini generici, senza quantificazione dell'importo, può essere correttamente interpretata come domanda di condanna generica, ammissibile anche nei rapporti di lavoro.
- La nullità della sentenza per carenza di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile in modo radicale; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra il vizio.
- Nei licenziamenti collettivi, il parametro legale di riferimento è il complesso aziendale; la delimitazione della platea a una singola unità produttiva è ammessa solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione di apertura della procedura e provate dal datore di lavoro.
- La mera distanza geografica tra sedi, o l'aggravio economico derivante da eventuali trasferimenti, non basta da solo a escludere la comparazione tra lavoratori di pari professionalità appartenenti a diverse unità produttive.
- La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, quando incida sostanzialmente sulla platea dei licenziabili e non si risolva in un mero difetto formale della comunicazione, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970.
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