Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08750/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a un lavoratore addetto alla sede di L'Aquila nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso e avevano ordinato la reintegra, con condanna al risarcimento parametrato alle retribuzioni perdute. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per avere confermato una condanna generica al risarcimento senza specifica domanda e con pretesa carenza di prova del quantum; (2) e (3) nullità per difetto di interesse ad agire e per genericità del ricorso introduttivo cumulativo proposto da più lavoratori, nonché per motivazione asseritamente incomprensibile e carente riguardo ad alcuni di essi; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'istruttoria sulle singole posizioni dopo la separazione delle cause; (5) violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, assumendo che la comparazione non fosse esigibile oltre la singola sede territoriale per ragioni geografiche e organizzative; (6) in subordine, erronea applicazione della tutela reintegratoria, sostenendo che il vizio fosse meramente formale e non sostanziale, perché limitato alla scarsa chiarezza della comunicazione di avvio della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che le doglianze erano nuove e che, in ogni caso, la domanda dei lavoratori era stata correttamente interpretata come domanda di condanna generica al risarcimento ex art. 18 l. n. 300/1970, ammissibile anche in assenza di quantificazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente l'atto introduttivo e adeguatamente descritti i profili professionali e le griglie comparative. Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva implicitamente esaminato e superato la censura istruttoria. Il quinto motivo è stato respinto richiamando il principio per cui, nei licenziamenti collettivi, il datore deve comparare i lavoratori del complesso aziendale, salvo oggettive e provate esigenze tecnico-produttive che giustifichino la delimitazione a una sola sede; la mera dislocazione geografica o l'aggravio di costi per trasferimenti non bastano a escludere la comparazione. Il sesto motivo è stato respinto perché la violazione accertata non era meramente procedurale ma sostanziale: il datore aveva applicato i criteri di scelta a una platea illegittimamente ristretta alla sola sede di L'Aquila, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. La società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare, nel ricorso, un'asserita pronuncia oltre i limiti della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato per dedurre extrapetizione o pronuncia non corrispondente alla domanda; la Corte osserva che la domanda dei lavoratori era in realtà di condanna generica e quindi la decisione non ha ecceduto i limiti del chiesto.

  • art. 278 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la condanna generica al risarcimento; la Corte ritiene ammissibile e corretta l'interpretazione della domanda come richiesta di condanna generica.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la carenza di interesse ad agire dei lavoratori; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la genericità del ricorso introduttivo; la Corte rileva che l'atto conteneva elementi sufficienti a fondare la domanda.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per lamentare motivazione perplessa o mancante; la Corte esclude il vizio perché la motivazione era intelligibile e non graficamente assente.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991

    La Corte distingue la violazione procedurale delle comunicazioni prescritte dalla violazione sostanziale dei criteri di scelta.

  • art. 4, comma 3, l. n. 223 del 1991

    Richiede che nella comunicazione di avvio della procedura siano indicate le ragioni che giustificano la delimitazione della platea dei lavoratori e l'eventuale mancato ricorso a trasferimenti.

  • art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991

    Stabilisce che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga con riferimento al complesso aziendale, salvo oggettive esigenze tecnico-produttive adeguatamente provate.

  • art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991

    Come novellato, distingue tra violazioni procedurali e violazioni dei criteri di scelta, con differenti regimi sanzionatori.

  • art. 3 l. n. 604 del 1966

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della giustificazione del recesso, in combinazione con la disciplina sui licenziamenti collettivi.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970

    Applicato dai giudici di merito e confermato dalla Cassazione per la violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    Richiamato per la domanda di risarcimento e per la disciplina della tutela reintegratoria conseguente all'illegittimità del licenziamento.

  • d.m. n. 147 del 2022

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite secondo le nuove tariffe.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure nuove o non specificamente devolute nei gradi di merito sono inammissibili; inoltre, il vizio processuale va dedotto indicando puntualmente dove e come la questione sia stata introdotta nel giudizio precedente.
  • La domanda di risarcimento formulata in termini generici, senza quantificazione dell'importo, può essere correttamente interpretata come domanda di condanna generica, ammissibile anche nei rapporti di lavoro.
  • La nullità della sentenza per carenza di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile in modo radicale; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra il vizio.
  • Nei licenziamenti collettivi, il parametro legale di riferimento è il complesso aziendale; la delimitazione della platea a una singola unità produttiva è ammessa solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione di apertura della procedura e provate dal datore di lavoro.
  • La mera distanza geografica tra sedi, o l'aggravio economico derivante da eventuali trasferimenti, non basta da solo a escludere la comparazione tra lavoratori di pari professionalità appartenenti a diverse unità produttive.
  • La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, quando incida sostanzialmente sulla platea dei licenziabili e non si risolva in un mero difetto formale della comunicazione, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.