Cassazione Civile, Ordinanza n. 08781/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di addebito emessi dall'INPS per il recupero di contributi ritenuti non dovuti dopo il riconoscimento di sgravi contributivi ex art. 8 della L. n. 223 del 1991. La società sosteneva di aver diritto ai benefici perché subentrata nella posizione di altra società che aveva già fruito degli sgravi, in quanto affittuaria di un'azienda fallita e poi cessionaria, avendo assunto sei lavoratori. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che non vi fosse una vera creazione di nuovi posti di lavoro, ma un mero passaggio di dipendenti nella medesima azienda, escludendo quindi il diritto allo sgravio; aveva però ridotto l'importo richiesto dall'INPS perché non era stato considerato un parziale adempimento. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione delle regole su onere di allegazione e prova e delle norme processuali, sostenendo che la Corte avesse errato nel porre a suo carico la prova dei requisiti del beneficio e nel non considerare che l'INPS avrebbe mutato i fatti posti a base della pretesa rispetto alla fase amministrativa; 2) in via subordinata, violazione del contraddittorio, deducendo che l'INPS avesse di fatto introdotto una domanda riconvenzionale o un'eccezione riconvenzionale priva di prova; 3) violazione dell'art. 8 L. n. 223 del 1991, sostenendo che il beneficio spettasse anche nel caso di subentro nella stessa posizione previdenziale; 4) violazione delle norme sulle spese, censurando la condanna alle spese nonostante la riduzione del debito e quindi una soccombenza solo parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quarto motivo, ritenendo erronea la regolazione delle spese processuali: poiché la società aveva ottenuto una riduzione dell'importo richiesto con gli avvisi di addebito, non poteva essere considerata integralmente soccombente e le spese non potevano essere poste interamente a suo carico. Ha respinto gli altri motivi: ha dichiarato inammissibili le censure sulla pretesa modificazione dei fatti in giudizio rispetto alla fase amministrativa per mancata specifica attinenza alla ratio decidendi, e comunque ha ribadito che nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito il thema decidendum riguarda il merito della pretesa contributiva. Ha inoltre confermato che, in tema di sgravi contributivi, l'onere di provare i presupposti del beneficio grava sul datore di lavoro e che l'art. 8 L. n. 223 del 1991 richiede la creazione di nuovi posti di lavoro, non il semplice reimpiego di lavoratori nella stessa azienda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione per nuova regolazione delle spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
L'onere di provare i presupposti del beneficio contributivo grava sulla parte che invoca il fatto estintivo o riduttivo dell'obbligazione contributiva, cioè sul datore di lavoro.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma non fondativo della decisione.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma non decisivo.
Non vi è stata ultrapetizione: l'accertamento del diritto allo sgravio rientra nel thema decidendum del giudizio di opposizione all'avviso di addebito.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere della prova.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza incidenza autonoma sulla decisione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza incidenza autonoma sulla decisione.
Il giudizio di opposizione ad avviso di addebito non verte sull'atto amministrativo in sé, ma sul merito della pretesa contributiva.
Richiamato nel contesto dell'opposizione ad avviso di addebito, senza specifica autonomia decisoria nel testo.
Lo sgravio contributivo presuppone la creazione di nuovi posti di lavoro; non basta il semplice reimpiego nella stessa azienda di lavoratori precedentemente espulsi.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame.
Le spese non possono essere poste integralmente a carico della parte che abbia conseguito un risultato parzialmente favorevole.
In presenza di soccombenza reciproca o parziale può disporsi compensazione, ma non una condanna totale alle spese a carico della parte parzialmente vittoriosa.
La mancanza di specifica riferibilità delle censure alla ratio decidendi comporta inammissibilità del motivo.
art. 380 bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma procedurale relativa alla camera di consiglio e al deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e strettamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non colpiscono il reale fondamento della decisione sono inammissibili.
- Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito o cartella contributiva il tema del decidere è il merito della pretesa contributiva, non la sola legittimità formale dell'atto amministrativo o l'attività svolta dagli uffici in sede amministrativa.
- Quando si invoca uno sgravio o altro beneficio contributivo, l'onere di provare tutti i presupposti del fatto estintivo o riduttivo dell'obbligo grava sul datore di lavoro che lo pretende.
- I benefici contributivi aventi funzione esonerativa o riduttiva dell'obbligazione previdenziale si interpretano restrittivamente e non spettano se manca l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro richiesta dalla norma.
- Ai fini della regolazione delle spese, la parte che ottiene solo un accoglimento parziale non può essere considerata integralmente soccombente; il giudice deve valutare la soccombenza reciproca o parziale e regolare conseguentemente le spese.
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