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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08737/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente nell’ambito di una procedura di riduzione del personale avviata dalla società. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto la reintegra, con condanna della società al risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal recesso alla reintegra. La Corte d’appello aveva confermato tale decisione. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per avere confermato una condanna generica al risarcimento senza che vi fosse domanda di condanna limitata all’an, e per la pretesa carenza di prova dei crediti; 2) e 3) nullità della sentenza per difetto di interesse ad agire e per genericità/inammissibilità del ricorso introduttivo, originariamente cumulativo per 56 lavoratori poi separato, con allegazioni uguali per tutti e senza specifica dimostrazione del pregiudizio individuale; 4) omessa pronuncia sull’appello relativo al mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni personali dei singoli ricorrenti dopo la separazione delle cause; 5) violazione della disciplina del licenziamento collettivo, assumendo che la comparazione dei lavoratori non fosse esigibile oltre la singola sede territoriale per ragioni geografiche e organizzative; 6) violazione della legge sui licenziamenti collettivi e dell’art. 18 St. lav., sostenendo che l’eventuale vizio fosse solo formale e non sostanziale, con conseguente sola tutela indennitaria e non reintegratoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi relativi alla pretesa nullità per condanna generica, osservando che la domanda dei lavoratori era stata effettivamente proposta in termini generici e che il tema era in parte nuovo e non specificamente devoluto. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi su interesse ad agire e genericità del ricorso introduttivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché la motivazione della Corte territoriale era sufficiente e non apparente. Ha respinto il motivo sull’omessa istruttoria rilevando che il giudice di merito aveva implicitamente escluso la doglianza valorizzando le griglie di comparazione, la documentazione e la prova testimoniale. Ha rigettato il motivo sulla limitazione territoriale della platea, ribadendo che nel licenziamento collettivo la comparazione va riferita al complesso aziendale e che il datore, se intende circoscrivere la platea a una sede, deve indicarlo e provarne le ragioni oggettive nella comunicazione ex art. 4 l. 223/1991. Ha infine confermato la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav., poiché non si trattava di mera irregolarità formale della procedura ma di violazione sostanziale dei criteri di scelta, avvenuta mediante l’illegittima delimitazione della platea dei licenziabili. La società è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la nullità della decisione in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere che la Corte non potesse pronunciare una condanna generica non richiesta; la Corte ha però ritenuto che la domanda dei lavoratori fosse già formulata in termini generici e quindi correttamente interpretata.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di condanna generica; la Corte ha osservato che la domanda introduttiva era effettivamente di condanna generica al pagamento dell’indennità risarcitoria.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato dalla società per contestare l’interesse ad agire dei lavoratori; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non colpiva la ratio decidendi e perché l’atto introduttivo era sufficiente a fondare l’azione.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la genericità del ricorso introduttivo; la Corte ha escluso la nullità, valorizzando la sufficienza delle allegazioni e la specificità dei profili professionali e delle griglie di comparazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ribadito che il vizio sussiste solo in caso di motivazione mancante o incomprensibile, ipotesi non ricorrente.

  • art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991

    La Corte ha affermato che la non corrispondenza della comunicazione al modello legale configura violazione procedurale, ma nel caso concreto il vizio era sostanziale perché la platea dei licenziabili era stata illegittimamente delimitata.

  • art. 5, comma 1, L. n. 223 del 1991

    È la norma che impone la comparazione dei lavoratori avuto riguardo al complesso aziendale; la Corte ha ribadito che la delimitazione territoriale della platea richiede oggettive esigenze tecnico-produttive e prova a carico del datore.

  • art. 5, comma 3, L. n. 223 del 1991

    Interpretato nel senso che distingue la violazione delle procedure dalla violazione dei criteri di scelta, con conseguenze diverse sul piano della tutela applicabile.

  • art. 3 L. n. 604 del 1966

    Richiamato nel ricorso come parametro di legittimità del recesso, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    Applicato perché la violazione accertata è stata qualificata come violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, con conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria.

  • art. 1, comma 46, L. n. 92 del 2012

    Richiamato quale fonte di modifica dell’art. 5 L. 223/1991 e del regime sanzionatorio applicabile ai licenziamenti collettivi illegittimi.

  • art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012

    Menziionato nel riepilogo dei fatti processuali in relazione alla fase sommaria e alla successiva separazione dei procedimenti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l’eventuale questione dell’interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata può essere sollevata o contestata nel giudizio di primo grado nei termini processuali previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Indicata come base per l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 22 maggio 2012, n. 8077, Cass. S.U.

    Richiamata per il principio secondo cui, nei vizi processuali denunciati in cassazione, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la regola è che la comparazione dei lavoratori debba essere effettuata con riferimento al complesso aziendale; la limitazione della platea a una sola sede o unità produttiva è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive e adeguatamente indicata nella comunicazione ex art. 4 l. 223/1991.
  • Il datore di lavoro che intenda circoscrivere i licenziamenti a una specifica sede deve allegare e provare non solo le ragioni che giustificano la delimitazione territoriale, ma anche l’impossibilità o non opportunità di utilizzare personale fungibile in altre sedi o reparti.
  • Nel licenziamento collettivo, la mera dislocazione geografica delle sedi o il maggior costo del trasferimento non bastano, da soli, a escludere la comparazione con i lavoratori di altre unità produttive.
  • La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo ha natura sostanziale e non si esaurisce in un’irregolarità formale della comunicazione; quando i criteri sono applicati a una platea illegittimamente delimitata, opera la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav.
  • La domanda di pagamento dell’indennità risarcitoria formulata senza quantificazione specifica può essere interpretata come domanda di condanna generica, se dal contenuto dell’atto emerge la richiesta dell’an debeatur e non del quantum.
  • Nel giudizio di cassazione per error in procedendo, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente gli atti processuali, purché la censura sia dedotta in modo specifico e conforme alle regole processuali.
  • La nullità per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi graficamente o sia assolutamente incomprensibile; non è sufficiente che la parte la ritenga erronea o non condivisibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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