Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08783/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il fondo pensione agiva per far valere un preteso inadempimento contributivo, a decorrere dal primo bimestre 1996, nei confronti di tre società. La vicenda traeva origine da un atto di concentrazione del 2 dicembre 1971 tra una società aderente al fondo e un'altra società che acquisiva gli stabilimenti, nonché dall'accettazione, da parte del fondo, della situazione di lavoratori iscritti al fondo ma dipendenti di società non aderente. Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, la società obbligata aveva assunto l'impegno di versare contribuzioni al fondo, ma con aliquota e base imponibile fissate in modo statico, insensibili alle successive modifiche dello statuto o delle regole del fondo. La corte territoriale aveva quindi escluso l'inadempimento. Con il ricorso per cassazione il fondo deduceva: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che una corretta lettura dello statuto del fondo e dell'atto di concentrazione avrebbe dovuto condurre a ritenere la società subentrata quale "partecipante" al fondo, con conseguente soggezione a tutti gli obblighi contributivi previsti; 2) violazione delle norme processuali sulla domanda, censurando la statuizione secondo cui nei confronti di una delle società convenute non era stata proposta una domanda autonoma, ma solo una pretesa di responsabilità solidale, con conseguente qualificazione come nuova della richiesta svolta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'interpretazione degli atti negoziali compiuta dalla corte d'appello costituiva accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente e puntualmente indicati o per motivazione inesistente o apparente; nel caso concreto, il ricorso non riportava in modo adeguato gli atti e si limitava a contrapporre una diversa lettura delle pattuizioni. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la corte territoriale aveva correttamente interpretato l'atto introduttivo come volto a far valere nei confronti della società indicata solo una responsabilità solidale per il debito della società originaria, e non una distinta causa petendi; non risultava quindi un vizio di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è stato respinto con condanna della parte ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio legale di interpretazione contrattuale la cui violazione, per essere dedotta in cassazione, deve essere specificamente indicata nei passaggi argomentativi censurati.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato unitamente agli altri canoni ermeneutici come parametro dell'interpretazione degli atti negoziali.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come canone di interpretazione secondo buona fede degli atti negoziali.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato come ulteriore criterio ermeneutico per la ricostruzione del significato degli atti.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato per affermare che il cessionario d'azienda subentra nell'obbligazione del cedente con il medesimo contenuto, non potendo essergli attribuito un obbligo diverso da quello originario.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali dedotte come violate con riguardo alla struttura della domanda proposta in primo grado.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulla domanda introduttiva e sulla sua formulazione.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali dedotte in relazione alla domanda e alla sua eventuale nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, quando si denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali; nel caso concreto, però, non è stato ravvisato alcun error in procedendo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale base processuale per la decisione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti privati è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione del tutto inidonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio.
  • Per dedurre utilmente la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non basta opporre una diversa lettura dell'accordo: il ricorrente deve trascrivere o riprodurre integralmente le clausole rilevanti e indicare con precisione quali canoni siano stati violati e in quale passaggio della motivazione.
  • L'interpretazione data dal giudice di merito resiste al sindacato di legittimità se è una delle interpretazioni plausibili, anche se non sia l'unica possibile o quella ritenuta più persuasiva dalla parte soccombente.
  • Quando la censura investe la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali; tuttavia l'errore processuale deve risultare effettivo dalla domanda introduttiva e dalle conclusioni, non potendo essere desunto da una diversa qualificazione meramente assertiva della pretesa.
  • Nel trasferimento d'azienda, il cessionario assume l'obbligazione trasmessa con il medesimo contenuto del cedente, sicché non può essergli attribuito, in difetto di specifica base negoziale o normativa, un obbligo più ampio di quello originario.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.