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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18535/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (clienti)

La controversia

Due clienti avevano convenuto in giudizio la banca e un promotore finanziario, deducendo che quest'ultimo si era appropriato di somme investite a partire dal 2002, facendo confluire il denaro su un conto corrente acceso presso altro intermediario e operando illecitamente in autonomia, anche tramite apertura fraudolenta del conto e falsificazione di documentazione e firme. I giudici di merito avevano accertato la condotta distrattiva del promotore, valorizzando anche la sentenza penale di patteggiamento e una consulenza grafologica, e avevano condannato in solido i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, rigettando la manleva verso l'altro intermediario. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle prove e sulla verificazione di scritture private, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente escluso le scritture di comparazione da essa prodotte e avesse utilizzato documenti dei clienti la cui autenticità non era certa; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché la corte avrebbe ritenuto apocrife le firme sulla base di saggi grafici non autorizzati e con motivazione apparente, non potendosi attribuire efficacia alle dichiarazioni del promotore rese in sede penale; 3) violazione delle norme sul risarcimento del danno, lamentando che il danno non patrimoniale di euro 10.000 fosse stato liquidato senza indicarne la natura e senza esplicitare i criteri equitativi adottati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo. In particolare, ha affermato che, nel procedimento di verificazione/falso, la scrittura utilizzabile come comparazione deve essere di provenienza certa, sicché il giudice di merito è libero di scegliere quali scritture utilizzare, non essendo vincolato ad ammettere quelle offerte dalla parte che ne contesta l'autenticità; ha poi ritenuto che il secondo motivo difettasse di autosufficienza e mirasse comunque a una rivalutazione del fatto. Quanto al danno non patrimoniale, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché la corte territoriale aveva fatto leva sul forte turbamento derivante dalla scoperta della sottrazione di un'ingente somma, criterio ritenuto concretamente apprezzabile e non arbitrario. Il ricorso della banca è stato quindi respinto, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ne ravvisa violazione, poiché la scelta delle scritture di comparazione rientra nel potere del giudice di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tempestività della produzione documentale e delle contestazioni; la Corte rileva la contestazione di autenticità delle scritture prodotte dalla banca.

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento di scrittura privata non richiede formule sacramentali, ma un'impugnazione inequivoca e determinata.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato nel contesto del disconoscimento e della verificazione di scritture private.

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato nel contesto del procedimento di verificazione di scrittura privata.

  • art. 217 c.p.c.

    richiamato per la comparazione delle sottoscrizioni nel procedimento di verificazione.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato tra le norme sulla prova documentale e la provenienza delle scritture.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato tra le norme sulla prova documentale e la provenienza delle scritture.

  • art. 1 d.P.R. 445/2000

    richiamato dal ricorrente in tema di documentazione amministrativa prodotta in giudizio.

  • art. 30 d.P.R. 445/2000

    richiamato dal ricorrente in tema di documentazione amministrativa prodotta in giudizio.

  • art. 35 d.P.R. 445/2000

    richiamato dal ricorrente in tema di documentazione amministrativa prodotta in giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sul risarcimento del danno; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione del danno non patrimoniale.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale; la liquidazione è stata considerata motivata in base al turbamento subito.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    la Corte ribadisce che la liquidazione equitativa deve essere sorretta da un criterio riconoscibile e non arbitrario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme sull'onere della prova; non emerge una sua violazione decisiva.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulle presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulle presunzioni.

  • art. 185 c.p.

    richiamato dal ricorrente nel quadro del danno conseguente al fatto di reato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verificazione o contestazione dell'autenticità di una scrittura privata, il giudice di merito ha il potere di individuare liberamente le scritture di comparazione, purché siano di provenienza certa; non è vincolato ad ammettere tutti i documenti offerti dalla parte che ne invochi l'utilizzo.
  • Il disconoscimento di una scrittura privata non richiede formule sacramentali, ma deve consistere in una contestazione inequivoca e specifica dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione.
  • Le censure di legittimità che investono la scelta e la valutazione delle scritture di comparazione o degli esiti della consulenza grafologica sono inammissibili quando mirano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è sindacabile in cassazione solo se manca l'indicazione del criterio utilizzato, se la motivazione è meramente apparente o se la quantificazione è manifestamente sproporzionata; è sufficiente una motivazione che colleghi la somma liquidata alla gravità concreta del turbamento subito.
  • Il giudice può desumere il danno non patrimoniale anche da elementi di comune esperienza, purché il parametro utilizzato sia logicamente apprezzabile e riferito alle peculiarità del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieProveRisarcimento e indennizzoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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