Cassazione Civile, Ordinanza n. 18535/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
Due clienti avevano convenuto in giudizio la banca e un promotore finanziario, deducendo che quest'ultimo si era appropriato di somme investite a partire dal 2002, facendo confluire il denaro su un conto corrente acceso presso altro intermediario e operando illecitamente in autonomia, anche tramite apertura fraudolenta del conto e falsificazione di documentazione e firme. I giudici di merito avevano accertato la condotta distrattiva del promotore, valorizzando anche la sentenza penale di patteggiamento e una consulenza grafologica, e avevano condannato in solido i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, rigettando la manleva verso l'altro intermediario. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle prove e sulla verificazione di scritture private, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente escluso le scritture di comparazione da essa prodotte e avesse utilizzato documenti dei clienti la cui autenticità non era certa; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché la corte avrebbe ritenuto apocrife le firme sulla base di saggi grafici non autorizzati e con motivazione apparente, non potendosi attribuire efficacia alle dichiarazioni del promotore rese in sede penale; 3) violazione delle norme sul risarcimento del danno, lamentando che il danno non patrimoniale di euro 10.000 fosse stato liquidato senza indicarne la natura e senza esplicitare i criteri equitativi adottati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo. In particolare, ha affermato che, nel procedimento di verificazione/falso, la scrittura utilizzabile come comparazione deve essere di provenienza certa, sicché il giudice di merito è libero di scegliere quali scritture utilizzare, non essendo vincolato ad ammettere quelle offerte dalla parte che ne contesta l'autenticità; ha poi ritenuto che il secondo motivo difettasse di autosufficienza e mirasse comunque a una rivalutazione del fatto. Quanto al danno non patrimoniale, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché la corte territoriale aveva fatto leva sul forte turbamento derivante dalla scoperta della sottrazione di un'ingente somma, criterio ritenuto concretamente apprezzabile e non arbitrario. Il ricorso della banca è stato quindi respinto, con condanna alle spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ne ravvisa violazione, poiché la scelta delle scritture di comparazione rientra nel potere del giudice di merito.
richiamato in relazione alla tempestività della produzione documentale e delle contestazioni; la Corte rileva la contestazione di autenticità delle scritture prodotte dalla banca.
il disconoscimento di scrittura privata non richiede formule sacramentali, ma un'impugnazione inequivoca e determinata.
richiamato nel contesto del disconoscimento e della verificazione di scritture private.
richiamato nel contesto del procedimento di verificazione di scrittura privata.
richiamato per la comparazione delle sottoscrizioni nel procedimento di verificazione.
richiamato tra le norme sulla prova documentale e la provenienza delle scritture.
richiamato tra le norme sulla prova documentale e la provenienza delle scritture.
richiamato dal ricorrente in tema di documentazione amministrativa prodotta in giudizio.
richiamato dal ricorrente in tema di documentazione amministrativa prodotta in giudizio.
richiamato dal ricorrente in tema di documentazione amministrativa prodotta in giudizio.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
art. 111 Cost.
richiamato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
richiamato dal ricorrente tra le norme sul risarcimento del danno; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione del danno non patrimoniale.
richiamato per il danno non patrimoniale; la liquidazione è stata considerata motivata in base al turbamento subito.
richiamato in tema di liquidazione del danno risarcibile.
la Corte ribadisce che la liquidazione equitativa deve essere sorretta da un criterio riconoscibile e non arbitrario.
richiamato tra le norme sull'onere della prova; non emerge una sua violazione decisiva.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulle presunzioni.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulle presunzioni.
richiamato dal ricorrente nel quadro del danno conseguente al fatto di reato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di verificazione o contestazione dell'autenticità di una scrittura privata, il giudice di merito ha il potere di individuare liberamente le scritture di comparazione, purché siano di provenienza certa; non è vincolato ad ammettere tutti i documenti offerti dalla parte che ne invochi l'utilizzo.
- Il disconoscimento di una scrittura privata non richiede formule sacramentali, ma deve consistere in una contestazione inequivoca e specifica dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione.
- Le censure di legittimità che investono la scelta e la valutazione delle scritture di comparazione o degli esiti della consulenza grafologica sono inammissibili quando mirano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è sindacabile in cassazione solo se manca l'indicazione del criterio utilizzato, se la motivazione è meramente apparente o se la quantificazione è manifestamente sproporzionata; è sufficiente una motivazione che colleghi la somma liquidata alla gravità concreta del turbamento subito.
- Il giudice può desumere il danno non patrimoniale anche da elementi di comune esperienza, purché il parametro utilizzato sia logicamente apprezzabile e riferito alle peculiarità del caso concreto.
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