Cassazione Civile, Ordinanza n. 27412/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un candidato che aveva partecipato a una procedura selettiva per l'assunzione di 200 autisti di mezzi pesanti presso una società a partecipazione pubblica chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'assunzione dal 9 agosto 2009, la costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 c.c. e il pagamento delle retribuzioni maturate. Deduceva di aver superato le prove previste dall'avviso di preselezione, di essersi collocato utilmente in graduatoria e di essere stato poi sottoposto a un ulteriore colloquio psicologico, da cui era risultato non idoneo. La Corte d'appello aveva ritenuto l'avviso di selezione configurabile come offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e aveva giudicato illegittima, per contrasto con il bando e con i doveri di correttezza e buona fede, l'ulteriore prova attitudinale imposta dalla società. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla selezione, sostenendo che il diritto all'assunzione non potesse essere accertato senza la loro partecipazione; 2) violazione della normativa sulle società a partecipazione pubblica e dell'art. 1336 c.c., assumendo che l'assunzione sarebbe stata in contrasto con i limiti di spesa e di reclutamento; 3) violazione degli artt. 1175, 1375, 1336 e 2932 c.c., contestando la qualificazione dell'avviso come offerta al pubblico e sostenendo che si trattasse solo di una pre-selezione finalizzata a un corso di formazione e poi a un esame selettivo; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al rigetto dell'eccezione di aliunde perceptum, lamentando che fossero state formulate richieste istruttorie per acquisire documenti reddituali e previdenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il litisconsorzio necessario con gli altri candidati sussiste solo quando venga chiesta la caducazione della procedura o la riformulazione della graduatoria, non quando si domandi solo l'accertamento del diritto all'assunzione e la costituzione del rapporto. Ha respinto il secondo motivo richiamando un precedente specifico sulla medesima procedura, secondo cui i limiti di spesa per le società pubbliche non possono essere opposti per neutralizzare gli effetti di irregolarità della selezione e per sottrarsi a un obbligo di assunzione che sarebbe sorto se la procedura fosse stata correttamente espletata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla struttura dell'avviso e sulle tappe della selezione, senza dedurre un vizio motivazionale. Ha infine respinto il quarto motivo osservando che l'aliunde perceptum non era stato adeguatamente allegato e che la mera riproposizione dell'eccezione e di richieste istruttorie non integrava alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'avviso di selezione è stato qualificato dalla Corte territoriale, e tale qualificazione è stata valorizzata nel giudizio, come offerta al pubblico se contiene gli elementi essenziali per la costituzione del rapporto di lavoro.
È stato invocato per chiedere la costituzione in via giudiziale del contratto di lavoro a fronte dell'illegittimo mancato perfezionamento dell'assunzione.
La Corte ha escluso la nullità per difetto di litisconsorzio necessario, precisando che il contraddittorio con gli altri candidati è necessario solo quando si chieda la caducazione della procedura o la riformulazione della graduatoria.
È stata la base formale del primo motivo di ricorso, dichiarato infondato.
Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati formulati come violazione di legge; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché in realtà rivolto a contestare accertamenti di fatto.
Richiamati per contestare la correttezza della condotta della società nella gestione della selezione; la Corte ha però confermato la rilevanza della violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della società.
La censura sull'aliunde perceptum è stata respinta perché mancava una specifica allegazione di fatti rilevanti e non risultavano elementi ritualmente acquisiti al processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.
art. 18, co. 2-bis, D.L. n. 112/2008
Invocato dalla ricorrente come limite al reclutamento nelle società a partecipazione pubblica; la censura è stata respinta perché tali limiti non possono essere opposti per neutralizzare irregolarità della procedura selettiva.
art. 76, co. 4 e 7, D.L. n. 112/2008
Invocato dalla ricorrente in relazione ai limiti di reclutamento e spesa; la Corte ne ha escluso la capacità di impedire gli effetti di una selezione illegittimamente gestita.
Richiamati dalla ricorrente come norme di contenimento della spesa; la Corte ha affermato che non possono essere usate per sottrarsi a un obbligo di assunzione sorto correttamente.
art. 4, comma 17, D.L. n. 138/2011
Invocato dalla ricorrente sul tema dei vincoli per le società pubbliche; la Corte ha ritenuto irrilevante tale richiamo nel caso di selezione illegittima.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive finalizzate all'assunzione, il litisconsorzio necessario con gli altri candidati sussiste solo se il ricorrente chieda la caducazione della procedura o la riformulazione della graduatoria; se la domanda è limitata all'accertamento del diritto all'assunzione e alla costituzione del rapporto, il contraddittorio può restare circoscritto al datore di lavoro.
- I vincoli di contenimento della spesa e le norme sul reclutamento nelle società a partecipazione pubblica non possono essere invocati per legittimare o far rimanere prive di effetti le irregolarità commesse nello svolgimento della procedura selettiva, quando l'azione giudiziaria mira a ripristinare la situazione che sarebbe derivata dal corretto adempimento dell'avviso-bando.
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile se si risolve nella contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e non individua specifiche affermazioni in diritto in contrasto con le norme invocate.
- L'eccezione di aliunde perceptum non richiede una formula sacramentale, ma può essere esaminata solo se i fatti da cui desumere redditi percepiti aliunde risultino allegati e ritualmente acquisiti al processo; in mancanza di tali allegazioni, non è configurabile violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
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