Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27347/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli da una società ferroviaria per avere, secondo l’addebito, predisposto e trasmesso una richiesta di locazione di un immobile aziendale recante la falsa firma di un dirigente, avere reiterato tale versione con contatti interni e avere poi reso dichiarazioni false in sede di audizione aziendale. In primo grado l’opposizione era stata respinta; in appello il lavoratore aveva insistito sia sulla tempestività/tenuta della contestazione disciplinare, sia sull’insussistenza dei fatti e sull’erronea sussunzione nella giusta causa. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza di appello per asserita motivazione meramente adesiva o per relationem e mancato esame delle doglianze; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il datore non avesse provato i fatti contestati e che il giudice avesse mal valutato le prove; 3) violazione di norme codicistiche e del CCNL applicabile, anche prospettando la tesi del falso innocuo e la non gravità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione autonoma e specifica, con riesame delle censure di gravame e delle risultanze istruttorie, non essendo una mera adesione acritica al primo giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità: le doglianze si risolvevano in contestazioni generiche della valutazione delle prove, senza dimostrare una vera violazione dell’art. 2697 c.c. o dell’art. 115 c.p.c., norme che risultano violate solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata o pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché introduceva questioni nuove, relative al CCNL, non trattate nei gradi di merito; inoltre ha escluso che la tesi del falso innocuo potesse escludere la gravità disciplinare della condotta, in quanto resta rilevante la condotta dolosamente preordinata a ingannare la datrice di lavoro e idonea a ledere il vincolo fiduciario. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza per omesso esame delle domande e delle censure, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello invece adeguata e autonoma.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non è stato ravvisato alcun vizio di motivazione o di revisione dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo; la Corte lo ha ritenuto infondato.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione si ha solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio oltre i poteri officiosi, non quando valuta liberamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ricorda che la censura non può consistere nel mero dissenso sulla maggiore forza persuasiva attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato erroneamente ripartito tra le parti, non se si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme collettive; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché nuova e comunque non decisiva.

  • art. 64 ccnl settore Mobilità/Area Attività Ferroviaria del 2016

    Invocato dal ricorrente nel terzo motivo, ma la questione non era stata trattata nei gradi di merito ed è stata quindi dichiarata nuova e inammissibile.

  • art. 66, comma 2, ccnl settore Mobilità/Area Attività Ferroviaria del 2016

    Invocato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ne ha esaminato il merito perché la censura è stata reputata nuova.

  • art. 18 L. 300/1970

    Il lavoratore chiedeva in via principale le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dai commi 4 e 7 e, in subordine, quelle solo risarcitorie del comma 5; la Corte, confermando il licenziamento, ha escluso tali tutele.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La sentenza di appello non è nulla per motivazione per relationem quando il giudice di secondo grado esamina le censure di gravame e sviluppa una propria valutazione delle risultanze istruttorie, anche richiamando il primo giudice in modo non meramente adesivo.
  • Nel ricorso per cassazione la censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si denuncia un vero errore di riparto dell'onere della prova; non è consentito mascherare sotto tale norma una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri del giudice; non basta contestare che il giudice abbia creduto più a una prova che a un'altra.
  • L'art. 116 c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: la diversa ponderazione del materiale probatorio è insindacabile se non si denuncia l'uso di un criterio legale di prova errato.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove, o nuovi temi di contestazione, che non abbiano fatto parte del decidendum del giudizio d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio.
  • In materia disciplinare, la condotta dolosamente preordinata a ingannare il datore di lavoro con mezzi fraudolenti può integrare giusta causa di licenziamento anche se il vantaggio sperato non si sia poi concretamente realizzato, poiché rileva la lesione del vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.