Cassazione Civile, Ordinanza n. 27353/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per una contestata sottrazione di beni aziendali (merce alimentare di modesto valore). Il Tribunale aveva ritenuto accertato il fatto e la sua imputabilità, ma aveva escluso la reintegrazione, applicando la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5, St. lav., con condanna della società al pagamento di 15 mensilità. La Corte d'appello aveva respinto i reclami di entrambe le parti, confermando che la condotta era sanzionabile con il licenziamento ai sensi del CCNL applicabile, ma che, in concreto, la sanzione espulsiva era sproporzionata. In cassazione la società deduceva violazione degli artt. 2104 e 2119 c.c. e dell'art. 1 L. 604/1966, contestando la valutazione di sproporzione fondata sulla tenuità del valore della merce; il lavoratore, con ricorso incidentale, denunciava violazione degli artt. 7 e 18, comma 4, L. 300/1970, sostenendo che dovesse applicarsi la tutela reintegratoria attenuata, poiché il fatto sarebbe stato di minima rilevanza e insussistente sul piano soggettivo. Entrambi i motivi ruotavano quindi attorno alla qualificazione della condotta, alla sua imputabilità e alla corretta conseguenza sanzionatoria ex art. 18 St. lav.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto infondate entrambe le censure perché i giudici di merito avevano accertato, in fatto, la sussistenza e l'imputabilità della condotta, e soprattutto avevano constatato che il CCNL applicabile prevedeva il licenziamento, non una sanzione conservativa, per il fatto contestato. Di conseguenza, la sproporzione della sanzione espulsiva, pur ravvisata nel caso concreto, ricadeva nell'area dell'art. 18, comma 5, L. 300/1970, con tutela indennitaria e non reintegratoria attenuata di cui al comma 4. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
Norme richiamate
Richiamato dalla società ricorrente come norma violata, nel contesto dell'addebito disciplinare al lavoratore per sottrazione di beni aziendali.
Richiamato dalla società ricorrente come parametro della giusta causa di licenziamento, poi esclusa dai giudici di merito per difetto di proporzionalità della sanzione.
Richiamato dalla società ricorrente nel quadro della disciplina del licenziamento per giustificato motivo o giusta causa.
Richiamato dal lavoratore nel ricorso incidentale, a sostegno delle doglianze sulla disciplina del procedimento disciplinare e della sanzione.
La reintegrazione attenuata si applica solo quando il fatto sia punito dal contratto collettivo o dal codice disciplinare con sanzione conservativa; altrimenti non opera.
La sproporzione tra fatto e sanzione espulsiva, fuori dai casi tipizzati da CCNL/codice disciplinare con sanzione conservativa, integra le 'altre ipotesi' e comporta tutela indennitaria forte.
art. 229 CCNL applicato al rapporto di lavoro
Nel caso concreto il fatto contestato al lavoratore era espressamente sanzionato con il licenziamento, non con una sanzione conservativa.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da entrambe le parti.
Massime di principio
- La tutela reintegratoria attenuata dell'art. 18, comma 4, St. lav. opera solo quando il fatto contestato e accertato sia espressamente riconducibile, in base a contratto collettivo o codice disciplinare vincolante, a una sanzione conservativa; in difetto, la sproporzione tra fatto e licenziamento rientra nell'art. 18, comma 5, con tutela indennitaria.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare non può fondarsi esclusivamente sulla tenuità del valore del bene sottratto, ma deve considerare l'intero complesso delle circostanze accertate, incluse mansioni, precedenti disciplinari e incidenza sul vincolo fiduciario.
- L'insussistenza del fatto, ai fini della reintegrazione, non può essere affermata quando il fatto materiale sia stato accertato e sia anche illecitamente rilevante secondo il contratto collettivo applicabile; la mera contestazione della gravità o della proporzionalità non basta a trasformare la fattispecie in insussistenza del fatto.
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