Cassazione Civile, Ordinanza n. 27331/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato nel giugno 2018. Il giudice d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che riteneva legittime le dimissioni del lavoratore rese il 14 giugno 2018, escludendo la prova di un licenziamento orale. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina vigente che impone, a pena di inefficacia, la forma telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale, e non il criterio probatorio elaborato in giurisprudenza per i casi di cessazione del rapporto senza formalità scritte sotto il diverso regime della libertà di forma del recesso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse erroneamente applicato i principi sul riparto dell’onere della prova elaborati per il regime antecedente, trascurando che la fattispecie era soggetta all’art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015, che impone per dimissioni e risoluzione consensuale modalità formali telematiche, salvo sedi assistite o commissioni di certificazione, a pena di inefficacia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per verificare l’efficacia dell’atto di dimissioni e l’eventuale regime sanzionatorio, oltre che per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche o nelle sedi assistite; la forma è richiesta per l’efficacia dell’atto, non per la sua natura di negozio unilaterale recettizio.
la regola sull’onere della prova non può essere applicata prescindendo dalla disciplina sostanziale che impone la forma scritta/telematica per l’efficacia delle dimissioni.
costituiva il diverso quadro normativo in cui la giurisprudenza aveva elaborato il criterio residuale di riparto dell’onere probatorio nei casi di cessazione del rapporto senza formalità scritte.
art. 1 L. 188/2007
richiamata come precedente disciplina che aveva introdotto un vincolo formale per le dimissioni.
art. 39 d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
ha abrogato la disciplina introdotta dalla L. n. 188/2007.
art. 4, comma 16, L. n. 92/2012
richiamato come passaggio normativo intermedio nella regolazione formale delle dimissioni.
Massime di principio
- Quando una norma speciale impone, a pena di inefficacia, una forma determinata per le dimissioni o per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il giudice deve applicare tale disciplina sostanziale e non il criterio probatorio costruito per i casi in cui il recesso del lavoratore era libero nelle forme.
- La previsione della forma telematica per le dimissioni non incide sulla natura di negozio unilaterale recettizio dell’atto, ma condiziona la sua efficacia al rispetto delle modalità legali o allo svolgimento in sedi assistite.
- Le regole sul riparto dell’onere della prova in tema di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento orale valgono solo nel quadro normativo cui si riferiscono e non sono automaticamente estensibili a periodi in cui la legge impone formalità tipizzate per la validità/efficacia dell’atto di dimissioni.
- La disciplina formale delle dimissioni risponde alla finalità di contrastare le dimissioni in bianco e di assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa liberamente e genuinamente.
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