Cassazione Civile, Ordinanza n. 27332/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori, già impiegati presso uno stabilimento industriale e coinvolti in successive operazioni societarie e di trasferimento di rami d'azienda, hanno agito per ottenere, in via principale, l'accertamento che l'internalizzazione di attività prima appaltate a una società terza integrasse un trasferimento d'azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conseguente loro riammissione in servizio alle dipendenze della cessionaria e corresponsione delle retribuzioni in caso di mancata ottemperanza. In via subordinata hanno chiesto che fosse accertato l'inadempimento della società cedente rispetto all'obbligo, assunto in un atto del 30 settembre 2005, di garantire il reimpiego dei lavoratori presso la cessionaria, con condanna al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni dal 15 gennaio 2015. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo tardiva l'azione per decadenza ex art. 32 L. 183/2010, individuando come dies a quo la conoscenza del trasferimento già a gennaio 2015, e aveva inoltre escluso l'esistenza di un vero obbligo contrattuale di reimpiego derivante dalla lettera del 30 settembre 2005, qualificata come mera rassicurazione sindacale. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 6 L. 604/1966 come modificato dall'art. 32 L. 183/2010, degli artt. 2112, 2697, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che il termine decadenziale non fosse applicabile o comunque non potesse decorrere dalla data individuata dalla Corte territoriale, anche per difetto di forma scritta del trasferimento. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sull'adempimento, lamentando che la Corte d'appello non avesse correttamente valorizzato il testo della lettera del 30 settembre 2005 e l'accordo sindacale relativo alla cessione del ramo 'Material Management – Incoming e Warehouse'.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della controparte fondata sui riflessi del giudicato di altra sentenza, osservando che il giudicato ex art. 2909 c.c. opera tra le parti del processo e che, comunque, il precedente può al più valere come elemento probatorio, rimesso alla valutazione del giudice di merito. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, affermando che l'art. 32, comma 4, L. 183/2010, norma eccezionale di stretta interpretazione, non si applica alla diversa ipotesi in cui il lavoratore non contesti la cessione del proprio contratto nell'ambito di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., ma, al contrario, ne rivendichi l'inclusione per ottenere il riconoscimento del rapporto in capo alla cessionaria. La clausola di chiusura della disposizione, lett. d), presuppone infatti un pregresso 'contatto' lavorativo con il soggetto diverso dal titolare del contratto, non ravvisabile nel caso del lavoratore escluso che chieda di essere ricompreso nel trasferimento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa; non può essere opposto come giudicato a soggetti estranei al processo, potendo al più assumere valore probatorio nei limiti della valutazione del giudice di merito
norma eccezionale di estensione dell'impugnazione stragiudiziale e giudiziale, da interpretare restrittivamente; la lettera d) non si applica al caso del lavoratore che rivendichi l'inclusione nel trasferimento ex art. 2112 c.c.
come modificato dall'art. 32 L. 183/2010, disciplina il regime decadenziale dell'impugnazione, esteso anche ad altre ipotesi tipizzate dal legislatore
disciplina il trasferimento d'azienda e la successione nei rapporti di lavoro; nel caso esaminato il lavoratore non contesta il trasferimento, ma lo rivendica
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria nel provvedimento
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso, in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto, senza autonoma ratio decisoria
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso, in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza autonoma ratio decisoria
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
norma sul sindacato di legittimità invocata dai ricorrenti per violazione di legge e vizi motivazionali
richiamati ai fini dell'interpretazione della lettera del 30 settembre 2005, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
richiamato ai fini dell'interpretazione dell'atto unilaterale o dell'accordo, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
richiamato ai fini della vincolatività dell'accordo/lettera, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
richiamato in relazione all'asserito inadempimento della società cedente, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
richiamato in relazione al risarcimento del danno domandato in via subordinata, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
richiamato in relazione all'asserita stipulazione a favore dei lavoratori, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
art. 24 Cost.
evocato nel ragionamento sull'inammissibilità di effetti riflessi del giudicato verso soggetti estranei al processo
art. 111 Cost.
evocato nel ragionamento sull'inammissibilità di effetti riflessi del giudicato verso soggetti estranei al processo
art. 2 Cost.
richiamato nel bilanciamento con l'interpretazione estensiva di una norma eccezionale, in chiave sistematica
art. 117 Cost.
richiamato nel bilanciamento con l'interpretazione estensiva di una norma eccezionale, in chiave sistematica
art. 47 Carta di Nizza
richiamato quale parametro da considerare nell'interpretazione restrittiva della disciplina decadenziale in materia di successione di ramo d'azienda
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale da considerare nell'interpretazione restrittiva della disciplina decadenziale
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. opera nei confronti delle sole parti del processo e non può essere automaticamente opposto a soggetti estranei; rispetto a questi ultimi, l'eventuale precedente sentenza può rilevare soltanto come elemento probatorio valutabile dal giudice di merito.
- Le disposizioni che introducono decadenze processuali o sostanziali di natura eccezionale devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal legislatore.
- La clausola di chiusura di una norma che estende un termine decadenziale a 'ogni altro caso' va letta in coerenza con le ipotesi tipizzate e richiede un contatto giuridico o lavorativo preesistente con il soggetto diverso dal titolare del contratto; non copre il caso del lavoratore che non impugni un trasferimento, ma ne rivendichi l'applicazione per essere incluso nella cessione.
- Nel trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., la domanda del lavoratore escluso diretta a ottenere il riconoscimento del rapporto presso la cessionaria non coincide con l'azione volta a contestare la cessione del contratto di lavoro e non può essere assoggettata automaticamente al medesimo termine decadenziale previsto per altre ipotesi.
- Quando il secondo motivo di ricorso dipende logicamente dall'accoglimento del primo, l'accoglimento del primo comporta l'assorbimento del secondo e il rinvio al giudice di merito per il riesame della controversia secondo il principio di diritto enunciato.
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