Cassazione Civile, Ordinanza n. 27338/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione della lavoratrice per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolto presso un negozio di parrucchiere, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive, del T.F.R. e degli effetti del licenziamento orale asseritamente intimato dal datore di lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto provata la subordinazione sulla base di prove testimoniali e documentali, valorizzando la continuità della prestazione, l'orario predeterminato, il compenso fisso, l'uso di strumenti del datore di lavoro e l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2094, 2697 e 2729 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la subordinazione fosse stata affermata sulla base di elementi probatori inconsistenti e senza indizi gravi, precisi e concordanti; (2) violazione degli artt. 2094 c.c., 115 e 116 c.p.c., per pretesa insufficiente e contraddittoria interpretazione delle prove; (3) violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, e della L. n. 300 del 1970, art. 18, lamentando che la Corte territoriale avesse valutato solo in parte le dichiarazioni testimoniali e non avesse compiuto una valutazione complessiva del materiale probatorio. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse alcun sovvertimento dell'onere della prova, poiché l'onere di dimostrare la natura subordinata del rapporto gravava su chi ne chiedeva l'accertamento; ha inoltre chiarito che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo il caso qui non ricorrente di utilizzo di prove non dedotte, disposte fuori dai limiti di legge o di attribuzione di efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha escluso l'anomalia costituzionalmente rilevante. Nel merito del criterio qualificatorio, ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato l'art. 2094 c.c., valorizzando indici sintomatici della subordinazione valutati complessivamente: inserimento stabile nell'organizzazione, possesso delle chiavi del negozio, mansioni elementari e ripetitive, compenso fisso mensile, uso di strumenti del datore di lavoro, orario determinato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
definisce il lavoro subordinato come prestazione resa sotto la soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; gli indici ulteriori hanno funzione sussidiaria e indiziaria e vanno valutati complessivamente.
la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
richiamato in relazione alle presunzioni; gli indizi della subordinazione devono essere gravi, precisi e concordanti e apprezzati nel loro complesso.
la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte fuori dei limiti legali; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
la censura non può riguardare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove non legali, ma solo l'eventuale attribuzione a prove legali di un diverso valore o il recepimento acritico di elementi soggetti a valutazione.
la nullità per mancanza di motivazione ricorre solo se la motivazione manca graficamente o è incomprensibile; non quando sia semplicemente non condivisibile.
i motivi prospettati sotto i nn. 3 e 5 non erano idonei a introdurre un sindacato sulla mera rivalutazione del fatto.
art. 2 della legge n. 604 del 1966
richiamato dal ricorrente in relazione all'inefficacia del licenziamento orale dichiarata dalla Corte territoriale.
art. 18 della legge n. 300 del 1970
richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze sanzionatorie del licenziamento.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La subordinazione ex art. 2094 c.c. si accerta anzitutto tramite la soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; quando tale elemento non sia immediatamente percepibile, il giudice può far ricorso a indici sussidiari come continuità della prestazione, orario predeterminato, compenso fisso, assenza di rischio e inserimento nell'organizzazione aziendale, purché li valuti in modo complessivo e non atomistico.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia errato nell'individuazione della parte onerata della prova; non può essere usata per contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove raccolte.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito probatorio: è configurabile soltanto se la decisione si fonda su prove non introdotte in causa, su prove acquisite fuori dai limiti legali oppure se attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non ne hanno.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda solo anomalie motivazionali radicali e costituzionalmente rilevanti, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Quando il giudice di merito individua e pondera tutti gli indici sintomatici della subordinazione secondo un apprezzamento globale e coerente, la sua valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione esistente e intelligibile.
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