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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27317/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento di un lavoratore, seguito da una fase in cui, in forza di un provvedimento cautelare, egli era stato reintegrato e aveva ripreso a lavorare per un breve periodo; successivamente la datrice di lavoro lo aveva esentato dalla prestazione continuando però a corrispondergli le retribuzioni. Dopo che la sentenza che aveva inizialmente ritenuto illegittimo il primo licenziamento è stata riformata in appello e confermata in cassazione, la società ha chiesto la restituzione delle somme pagate in esecuzione di quel quadro provvisorio. In primo grado la domanda è stata accolta integralmente; in appello è stata riformata solo in parte, escludendo la ripetizione delle somme corrispondenti al periodo di effettiva prestazione lavorativa, ma confermando la restituzione delle somme corrisposte senza prestazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per contraddittorietà, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ordinato la restituzione delle somme lorde e non di quelle nette effettivamente percepite, comprensive di contributi e imposte; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatto decisivo, falsa applicazione dell'art. 2126 c.c., violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto travolti gli effetti dei successivi atti di risoluzione e non avesse considerato la mancata reintegrazione, la mala fede del datore e il risarcimento del danno richiesto in via riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della restituzione al lordo anziché al netto non era stata specificamente devoluta in appello ed era comunque preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, che aveva disposto la restituzione dell'intero importo. Ha inoltre rigettato il secondo motivo perché cumulava in modo non ammissibile censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; per la parte relativa al vizio motivazionale operava inoltre la preclusione da doppia conforme. Nel merito ha precisato che l'art. 2126 c.c. tutela la prestazione di fatto resa, mentre nel caso concreto nessuna attività era stata prestata nel periodo oggetto di ripetizione; ha altresì ribadito che le somme corrisposte ex art. 18 St. lav., nel testo anteriore alla riforma del 2012, sono giustificate dall'obbligo risarcitorio conseguente all'illegittimità del licenziamento e diventano ripetibili se il provvedimento che aveva accertato l'illegittimità del recesso viene poi revocato dalla sentenza definitiva che accerta la legittimità del licenziamento.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma n. 5; primo comma n. 3; richiamo anche al n. 4

    la Corte ha ribadito che non è ammissibile sovrapporre nel medesimo motivo censure eterogenee di vizio motivazionale e violazione di legge; il vizio motivazionale è inoltre precluso in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    il richiamo alla nullità per contraddittorietà è stato ricondotto, in concreto, a un dedotto error in procedendo, ma la censura è risultata comunque inammissibile.

  • art. 2126 c.c.

    tutela la prestazione di fatto effettivamente resa; non è pertinente quando nessuna attività lavorativa è stata svolta nel periodo per il quale si chiede la ripetizione.

  • art. 2697 c.c.

    la dedotta violazione non è stata ritenuta idoneamente specificata nel motivo di ricorso.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento della censura.

  • art. 18 L. 300/1970

    nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92

    le somme corrisposte in base a tale disciplina sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità del licenziamento e sono ripetibili se il provvedimento presupposto viene poi riformato con accertamento definitivo della legittimità del recesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte al lavoratore in esecuzione di una decisione provvisoria che presupponga l'illegittimità del licenziamento sono ripetibili se la decisione viene successivamente riformata con accertamento definitivo della legittimità del recesso.
  • La ripetizione può riguardare solo quanto effettivamente erogato al lavoratore: tuttavia la censura sul punto deve essere specificamente devoluta nei gradi di merito, altrimenti resta preclusa dal giudicato interno.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può cumulare indistintamente doglianze di violazione di legge e vizi motivazionali senza consentire alla Corte di separarne chiaramente l'esame; in caso di doppia conforme il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitato.
  • L'art. 2126 c.c. opera per la prestazione di fatto effettivamente resa e non è invocabile per sottrarre alla ripetizione somme corrisposte in assenza di attività lavorativa.
  • Le retribuzioni corrisposte in base all'art. 18 St. lav. nel testo anteriore alla riforma del 2012 hanno natura risarcitoria e non dipendono dall'inadempimento all'ordine di reintegrazione; pertanto, una volta esclusa definitivamente l'illegittimità del licenziamento, diventano ripetibili.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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