Sentenza del 10/09/2025 n. 24937 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego, disposto dall’Ufficio il 28 luglio 2011, dell’istanza di condono tombale per il 2002 presentata da A.A. S.r.l. ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289/2002. L’Agenzia riteneva che il condono fosse parte di una frode fiscale collegata a operazioni societarie artificiose, con cui erano stati creati valori di avviamento e crediti d’imposta, e mirasse a rendere intangibile il credito relativo al 2002. Nel primo motivo, l’Agenzia denunciava violazione degli artt. 1344, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 9 della legge n. 289/2002, contestando che l’elenco delle cause di diniego fosse tassativo e sostenendo che la domanda fosse un negozio in frode alla legge, in continuità con la frode fiscale. Nel secondo motivo lamentava, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della validità dell’istanza. La decisione d’appello aveva annullato il diniego, ritenendo, tra l’altro, che le ragioni dell’Ufficio non rientrassero nei casi tassativi di esclusione e che non fosse dimostrato un collegamento univoco tra le precedenti operazioni e il condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha respinto il primo motivo perché l’art. 9, comma 14, della legge n. 289/2002 prevede tassativamente i casi in cui il condono può essere negato e non è possibile estenderli per analogia; inoltre, l’Ufficio non aveva dimostrato che le operazioni societarie precedenti fossero atti fraudolenti dei quali la domanda di condono costituiva la continuazione. Ha anche chiarito che il condono non rende intangibili i crediti fiscali esposti dal contribuente: l’Amministrazione conserva il potere di contestarli. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché censurava la valutazione del fatto e non l’omesso esame di un fatto decisivo; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, e il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di cassazione: 7.800 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 9, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato l'argomento formale per cui il negozio in frode alla legge non rientra nell'elencazione tassativa delle ipotesi di annullamento del condono, come indicato nell' art. 9 , quattordicesimo comma, della L. n. 289/2002 , occorre ribadire l'argomento sostanziale, ovvero che il condono, definito "tombale", è stato voluto proprio per definire ipotesi di violazione della legalità, tramite una procedura agevolata ed alternativa alla repressione ordinaria, da cui deriva l'ampiezza della portata dell'istituto, chiamato a coprire il maggior numero di fattispecie per la chiusura definita delle ipotesi di violazione di norme precettive e dei doveri tributari.
Le cause di diniego del condono previste dal comma 14 sono tassative e non possono essere estese per analogia. La domanda non può essere negata invocando la frode alla legge se tale ragione non rientra nei casi espressamente previsti.
Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile
Ne consegue che non può farsi interpretazione analogica ( art. 12 disp. prel. cod. civ.) per una disposizione di legge che è speciale ( art. 14 disp. prel. cod. civ.), quindi annullabile solo nei casi previsti espressamente e tassativamente.
Una disposizione speciale, quale quella che disciplina i casi di annullamento del condono, non può essere estesa analogicamente: l’annullamento è possibile soltanto nei casi espressamente e tassativamente stabiliti.
Più radicalmente, peraltro, l'Ufficio non ha dimostrato quali fossero gli atti fraudolenti a monte, di cui il condono sarebbe la naturale continuazione, ai sensi dell' art. 81 c.p., da cui far scaturire il negozio in frode alla legge. In altri termini, la sequenza di passaggi societari precedenti non ha legame univoco con il condono.
Per sostenere che il condono costituisca la continuazione di una frode precedente, l’Amministrazione deve dimostrare gli atti fraudolenti a monte e il loro collegamento concreto e univoco con la domanda di condono; la sola successione di operazioni societarie non basta.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
Il motivo consente di denunciare soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo o un’anomalia motivazionale radicale, riconducibile alla mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione. Non permette di contestare la valutazione delle prove o la sufficienza dell’argomentazione.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 .
Nel caso deciso non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1-quater, perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le cause che consentono di negare o annullare un condono disciplinato da una norma speciale non possono essere ampliate per analogia: occorre ricondurre il caso a una specifica ipotesi prevista dalla legge.
- La presunta frode fiscale pregressa non basta, da sola, a rendere fraudolenta la successiva domanda di condono: l’Amministrazione deve provare gli atti fraudolenti e il collegamento concreto e univoco tra questi e la domanda.
- Il condono definisce, nei limiti previsti, il debito fiscale, ma non rende automaticamente definitivi i crediti d’imposta dichiarati dal contribuente: l’Ufficio può contestarli autonomamente.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Il motivo di omesso esame deve indicare un fatto storico decisivo non esaminato; il vizio di motivazione rileva solo quando è radicale, non per una semplice contestazione della valutazione o della sua sufficienza.
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