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Sentenza

Sentenza del 10/09/2025 n. 326 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ingiunzione di pagamento prot. n. 19 del 13 dicembre 2024, notificata il 20 dicembre 2024, per complessivi € 65.151,00, relativi a TARSU 2003-2006 e a addizionale provinciale, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica. Ha sostenuto che l’ingiunzione richiamava un avviso notificato il 14 giugno 2021 inesistente e, soprattutto, che la pretesa era stata riscossa tardivamente: dopo la cassazione con rinvio del 2016, nessuna parte aveva riassunto il giudizio entro il termine, con conseguente estinzione e definitività dell’accertamento al 22 febbraio 2017. Da quel momento, secondo la contribuente, decorrevano i termini di decadenza e prescrizione, scaduti prima della notifica dell’ingiunzione. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente per mancato contraddittorio preventivo. Il concessionario ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sulle questioni anteriori alla riscossione e ha sostenuto che i termini decorressero dalla sentenza che dichiarò l’estinzione nel 2021; ha anche contestato l’applicabilità del contraddittorio preventivo alla riscossione coattiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ingiunzione. Ha ritenuto che l’estinzione per mancata riassunzione abbia reso definitivo l’avviso di accertamento alla scadenza del termine utile per riassumere, il 22 febbraio 2017, e che da allora decorressero i termini per la riscossione, non dalla successiva sentenza dichiarativa dell’estinzione del 2021. L’ingiunzione, notificata il 20 dicembre 2024, è stata giudicata tardiva rispetto al termine decadenziale applicabile; inoltre, il credito risultava prescritto secondo il termine quinquennale, scaduto il 22 febbraio 2022. La decadenza e la prescrizione travolgono anche addizionale e sanzioni; gli interessi sono stati ritenuti autonomamente prescritti. La decisione è fondata su tali ragioni e non risulta una distinta statuizione sul motivo relativo al contraddittorio preventivo né sull’eccezione di difetto di legittimazione del concessionario. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 3.500, oltre spese vive, spese generali al 15% e accessori di legge, in favore della controparte e del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • Art. 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di contenzioso tributario, l'estinzione del processo all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d'ufficio ex articoli 45, comma 3, e 63 del Dlgs n. 546/1992, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all'intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell'atto impositivo.

    La mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio determina l’estinzione dell’intero processo e il consolidamento dell’atto impositivo. Ai fini della decorrenza dei termini di riscossione, la Corte individua il momento rilevante nella scadenza del termine utile per la riassunzione, non nella successiva pronuncia che dichiara l’estinzione.

  • Art. 1, commi 161 e 163, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Per gli avvisi di accertamento non esecutivi, come nel caso in esame, il primo atto di riscossione coattiva, ossia l'ingiunzione di pagamento, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    Per la riscossione dei tributi locali tramite un avviso non esecutivo, il primo atto di riscossione coattiva deve essere notificato entro il termine triennale previsto, computato dall’anno in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto superato tale termine.

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    La riscossione coattiva successiva alla definitività dell'avviso di accertamento, oltre che al termine di decadenza di cui al capo che precede, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.

    La pretesa di riscossione considerata dalla decisione è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dalla definitività dell’accertamento; la Corte ha quindi considerato prescritto il credito prima della notifica dell’ingiunzione.

  • Art. 25, primo comma, lett. c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In materia tributaria, se la definitività dell'avviso di accertamento deriva dall'estinzione del processo per mancata riassunzione e non si forma un giudicato sulla pretesa impositiva, si applicano i termini di prescrizione e decadenza propri dell'attività di riscossione, decorrenti dall'estinzione del giudizio e non il termine di prescrizione decennale proprio dell'actio judicati ex art. 2953 c.c. (nella specie, si applica l'art. 25, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio).

    Quando l’accertamento diventa definitivo per estinzione processuale e non per giudicato, non si applica la prescrizione decennale dell’actio judicati: si applicano invece i termini ordinari di decadenza e prescrizione della riscossione. La disposizione è richiamata dalla Corte per illustrare tale principio, mentre per la controversia concreta applica il termine previsto per l’ingiunzione in base alla legge sui tributi locali.

  • Art. 2953 codice civile

    L'assimilazione dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione al giudicato sulla pretesa impositiva va esclusa, sicché non si applica il termine di prescrizione di 10 anni ex art. 2953 c.c. quando la definitività dell'accertamento non deriva da sentenza passata in giudicato, ma dall'estinzione del processo per inattività delle parti.

    La definitività dell’accertamento conseguente all’estinzione del processo non equivale a un giudicato sulla pretesa tributaria. Pertanto, non trasforma il termine di prescrizione in quello decennale previsto per i diritti accertati con sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Dopo una cassazione con rinvio, se il giudizio non viene riassunto nel termine previsto, l’estinzione travolge l’intero processo e l’atto impositivo originario si consolida. Per individuare la decorrenza dei termini di riscossione occorre fare riferimento alla scadenza del termine per riassumere, non necessariamente alla successiva sentenza che dichiara l’estinzione.
  • La definitività dell’atto impositivo per estinzione processuale non equivale a un giudicato sulla pretesa: in linea generale non fa scattare la prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c. Restano applicabili i termini di decadenza e prescrizione propri della riscossione e del tributo.
  • Per i tributi locali, la tempestività dell’azione di riscossione va verificata separatamente rispetto alla prescrizione: il primo atto di riscossione deve essere notificato entro il termine decadenziale applicabile e il credito deve comunque essere riscosso entro il termine prescrizionale pertinente.
  • Gli accessori non sopravvivono automaticamente a una pretesa principale non più riscuotibile: nel caso deciso la Corte ha fatto conseguire alla decadenza e alla prescrizione del credito principale l’insussistenza di addizionale e sanzioni, e ha ritenuto prescritti anche gli interessi.

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