Sentenza del 05/09/2025 n. 24609 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato la legittimità dell’avviso di accertamento in rettifica relativo all’IMU 2014 su alcune piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale antistante Cesenatico. Con i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, ha contestato che le piattaforme offshore costituissero presupposto imponibile, che il Comune avesse potestà impositiva su beni situati in mare e che l’iscrizione, o la possibilità di iscrizione, catastale fosse necessaria ai fini dell’IMU. Con il quarto motivo ha sostenuto che le piattaforme dovessero essere classificate in categoria catastale E/3, e non D/7, con conseguente esenzione. Ha inoltre invocato la disciplina introdotta dal 2020 sull’imposta immobiliare sulle piattaforme marine. Il Comune ha chiesto il rigetto e ha contestato che la questione della propria incompetenza territoriale fosse stata sollevata tardivamente in Cassazione; il testo non riferisce una specifica decisione autonoma su tale eccezione. La Corte ha ritenuto non necessaria la riunione con controversie relative ad altre annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati e in parte inammissibili i primi tre motivi e respingendo anche il quarto. Ha confermato che le piattaforme possono essere assoggettate a IMU anche se collocate nel mare territoriale: l’area marina rientra nell’ambito territoriale cui sono riferibili i poteri amministrativi comunali e le piattaforme possono beneficiare dei servizi e delle infrastrutture del Comune costiero. Ha inoltre riconosciuto che, per caratteristiche e capacità di produrre reddito, sono immobili accatastabili, normalmente in categoria D/7; le difficoltà tecniche di accatastamento non determinano esenzione. La base imponibile, in mancanza di rendita catastale e di un mercato comparabile, è determinata secondo i valori contabili e i criteri previsti dalla legge. La nuova imposta sulle piattaforme marine, introdotta dal 2020, sostituisce le precedenti imposizioni immobiliari locali ordinarie, ma non esclude l’IMU per le annualità anteriori: la controversia riguarda quindi l’anno 2014. Respinta anche la tesi della categoria E/3, poiché le piattaforme sono funzionali ad attività imprenditoriale produttiva di reddito e non risultano prive di autonomia funzionale e reddituale né immediatamente destinate a un servizio pubblico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 20.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1992; articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011
Il presupposto del tributo è dato dal possesso di immobili sul territorio "dello Stato", rientrando nella discrezionalità di questo la scelta di riferirne il gettito al Comune di assegnazione territoriale.
Ai fini dell’IMU, il presupposto patrimoniale può riguardare un immobile situato nel mare territoriale; la sua collocazione fuori dalla terraferma comunale non basta a sottrarlo all’imposizione.
Articoli 4 e 5 del R.D.L. n. 652/1939
Ai sensi dell' art. 4 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, si considerano come "immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali", ivi compresi "gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo".
La nozione catastale di immobile urbano comprende anche costruzioni non collocate sulla terraferma, purché stabilmente assicurate al suolo; le piattaforme possono pertanto rientrare nell’inventario catastale.
Articoli 1 e 2 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
A mente dell' art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".
La rilevanza catastale dipende dalla potenzialità di autonomia funzionale e reddituale dell’unità, non dalla sua collocazione sulla terraferma. La Corte ritiene che le piattaforme possano soddisfare tali requisiti.
Articolo 3, comma 3, del D.L. n. 333/1992, convertito dalla L. n. 359/1992
La stima delle piattaforme petrolifere, prive di un mercato di riferimento, non può, infatti, avvenire in forma diretta-comparativa, ma esclusivamente in base ai valori contabili.
In assenza di rendita catastale e di un mercato comparabile, il valore imponibile delle piattaforme è determinato sulla base dei valori contabili, secondo i criteri e gli aggiornamenti indicati dalla disciplina richiamata dalla Corte.
Articolo 38 del D.L. n. 124/2019
A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
La nuova imposta opera dal 2020 e sostituisce le precedenti imposizioni immobiliari locali ordinarie sugli stessi manufatti; secondo la Corte, non esclude né cancella l’IMU dovuta per le annualità precedenti.
Articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall' art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La collocazione di un manufatto nel mare territoriale non comporta, da sola, l’esenzione dall’IMU: occorre considerare la natura immobiliare del bene, il suo possesso e la sua riferibilità territoriale.
- Un Comune costiero può essere titolare del potere impositivo su piattaforme situate in mare quando queste sono riferibili al suo ambito territoriale e beneficiano, almeno in via presuntiva, di servizi e infrastrutture locali.
- La possibilità di accatastamento va valutata in base alle caratteristiche concrete del bene e alla sua autonomia funzionale e reddituale; difficoltà tecniche o operative non costituiscono, da sole, una causa di esenzione.
- Quando manca una rendita catastale e non esiste un mercato di riferimento utile alla comparazione, la base imponibile può essere determinata sulla base dei valori contabili secondo i criteri normativi applicabili.
- Una disciplina tributaria introdotta per gli anni successivi non si applica retroattivamente né esclude automaticamente il tributo dovuto per periodi precedenti, salvo una previsione normativa in tal senso.
- La categoria catastale esente invocata dal contribuente non è applicabile per il solo fatto che il bene concorra a un’attività di interesse generale: rilevano anche la destinazione concreta a un servizio pubblico e l’assenza di autonomia funzionale e reddituale.
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