Sentenza del 05/09/2025 n. 24573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento catastale notificati il 23 maggio 2013, relativi alle cabine elettriche di Bagnolo Mella e Malegno. L’Ufficio aveva aumentato le rendite proposte con DOCFA: per Bagnolo Mella da € 3.660,00 a € 13.186,50, includendo due trasformatori e un palo per telecomunicazioni; per Malegno da € 4.838,00 a € 13.434,44, includendo due trasformatori. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Brescia e dell’appello da parte della CTR della Lombardia, la società ha proposto sette motivi di ricorso per cassazione: contraddittorietà della motivazione; erronea declaratoria di genericità dell’appello; insufficiente motivazione degli avvisi; illegittima inclusione dei trasformatori; illegittima inclusione del palo, anche perché riferito a una stazione radio locata a terzi e asseritamente non accatastabile; omessa pronuncia sulla dedotta integrazione postuma degli avvisi; omessa pronuncia sulla contestazione della quantificazione del valore dei trasformatori.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi sei motivi e accolto il settimo. Ha escluso la nullità della sentenza e ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, osservando che, nel caso concreto, l’Ufficio aveva effettuato una diversa valutazione tecnica degli elementi dichiarati con DOCFA e aveva indicato dati oggettivi, consistenza, categoria, classe e voci della relazione estimativa. Ha confermato che i trasformatori, accertati dai giudici di merito come componenti essenziali e non separabili senza pregiudizio per la funzione della centrale, possono concorrere alla rendita; la contestazione della loro essenzialità mirava inammissibilmente a rimettere in discussione l’accertamento di fatto. Ha inoltre ritenuto rilevante che il palo fosse stabilmente incorporato e infisso nell’immobile e non accatastato separatamente, senza che rilevasse il diritto vantato da terzi. La censura sull’integrazione postuma è stata considerata implicitamente respinta dalla CTR. È invece mancato l’esame della distinta questione relativa alla prova e ai criteri di quantificazione del valore dei trasformatori: la motivazione dell’avviso non coincide con la verifica dell’attendibilità degli elementi probatori usati per determinare la rendita. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché esamini tale questione e liquidi le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
La questione della genericità dell'appello non ha costituito una vera e propria ratio decidendi, avendo la CTR esaminato, nel merito, le censure adottando una pronunzia di rigetto del ricorso.
La Corte non ha accolto la censura sulla specificità dell’appello perché la valutazione di genericità non era stata la ragione decisiva della pronuncia: la CTR aveva comunque esaminato e respinto nel merito le doglianze.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Nel caso in esame l'Ufficio, a seguito di sopralluogo, ha effettuato, sostanzialmente una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto dichiarati dal contribuente con il DOCFA, sicché l'obbligo di motivazione risulta soddisfatto con la indicazione dei dati oggettivi e della consistenza della categoria (D1 in luogo di D7, della classe attribuita e dell'elenco delle voci della relazione estimativa allegata).
Quando, a seguito di DOCFA, l’Ufficio compie una diversa valutazione tecnica degli elementi di fatto dichiarati senza disattenderli, la motivazione può essere soddisfatta indicando i dati oggettivi, la categoria e la classe attribuite e le voci della stima, purché il contribuente possa comprendere l’accertamento e difendersi.
Art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005, convertito dalla legge n. 88/2005
Costituisce,..., principio ormai pacifico che, ai sensi dell' art. 1-quinquies del D.L. 31 marzo 2005, n. 44 conv., con modif., in legge 31 maggio 2005, n. 88 , applicabile ratione temporis, contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti quei componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica.
Ai fini catastali possono concorrere alla rendita anche componenti mobili, se sono essenziali per l’unità funzionale del bene complesso e la loro assenza ne altererebbe le caratteristiche. Nel caso deciso, tale principio giustifica l’inclusione dei trasformatori sulla base dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Artt. 1 e 10 del R.D. n. 652/1939
Il riferimento testuale alle "unità immobiliari", anziché agli "immobili", evidenzia - ad avviso della Corte - l'intento del legislatore di assumere, quale base imponibile per la determinazione del reddito fondiario, non solo l'immobile in sé, ovverosia l'opera muraria, ma anche: tutti quei beni - e tra questi gli impianti fissi - i quali solo dal reciproco collegamento acquistano l'utilità e la capacità reddituale di cui sono ordinariamente privi.
La stima catastale dell’unità immobiliare può comprendere gli impianti fissi e gli altri elementi che, considerati insieme all’opera muraria, conferiscono all’opificio utilità e capacità reddituale, anche se tali elementi appartengono a soggetti diversi.
Art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2016
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dalla ricorrente, ma la decisione non ne ricava né applica un principio autonomo.
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione incompatibile con la censura, tale da implicarne il rigetto. Il silenzio su una questione distinta e non assorbita, invece, integra omessa pronuncia: qui la censura sull’integrazione postuma è stata implicitamente respinta, mentre quella sulla quantificazione del valore dei trasformatori richiedeva un esame espresso.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In realtà parte ricorrente, lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito.
Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’interpretazione della norma o la sua applicazione a fatti accertati; non consente di contestare, sotto tale veste, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
Massime di principio
- Negli accertamenti catastali conseguenti a DOCFA, se l’Ufficio mantiene fermi gli elementi di fatto dichiarati e attribuisce loro una diversa valutazione tecnica, la motivazione può essere sintetica ma deve rendere comprensibili i dati, la categoria, la classe e le componenti della stima. Se invece l’Ufficio disattende i fatti dichiarati o individua differenze fattuali, deve spiegare più specificamente gli elementi difformi.
- Componenti anche mobili possono concorrere alla rendita catastale quando risultano essenziali per la funzione unitaria dell’immobile e non separabili senza alterarne le caratteristiche. La contestazione in cassazione che miri a contraddire l’accertamento concreto sull’essenzialità dei componenti non può essere trasformata in una censura di violazione di legge.
- La titolarità dei singoli elementi non è necessariamente decisiva per la stima dell’unità immobiliare: impianti fissi e componenti che concorrono all’utilità e alla capacità reddituale dell’opificio possono essere considerati anche se appartenenti a terzi. Nel caso specifico rilevava inoltre che il palo fosse stabilmente infisso e non accatastato separatamente.
- La legittimità della motivazione dell’avviso e la correttezza della quantificazione della rendita sono questioni distinte. Un avviso adeguatamente motivato non esonera il giudice dal valutare una specifica contestazione sulla prova, sui criteri o sul calcolo del valore attribuito ai beni.
- L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non esamina affatto una censura autonoma; non ricorre se la decisione la respinge implicitamente attraverso una conclusione logicamente incompatibile con essa. In cassazione, il rinvio può essere limitato alla questione rimasta priva di esame.
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